A seguito di una richiesta del sindacato dei medici di famiglia FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), la Regione Basilicata ha chiarito i termini delle proroghe per le esenzioni ticket recentemente approvate dal Dipartimento Salute e Sicurezza Sociale.
Per facilitare la comprensione di questa complessa normativa, la sezione provinciale della FIMMG ha predisposto un utile vademecum per i cittadini.
Si segnala inoltre che con il Decreto 23/11/2012 (BUR 8.2.2013) il Ministero della Salute ha definito il periodo minimo di validità degli attestati di esenzione per patologia fissando in molti casi una durata illimitata (leggi).
TICKET SANITARI: CHIARIMENTI SU ESENZIONI E RINNOVO ATTESTATI
I medici di famiglia della FIMMG (Federazione Medici di Medicina Generale) informano che la regione Basilicata ha stabilito due importanti proroghe per la validità degli attestati di esenzione:
1. La prima proroga si riferisce alle ESENZIONI PER REDDITO (E01-2-3-4) che interessano pensionati, pazienti di età inferiore a 6 anni e disoccupati e riguardano tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali (vale a dire visite specialistiche, esami di laboratorio ed esami strumentali ).
Gli attestati di esenzione in scadenza al 31 marzo 2013 saranno considerati validi fino al 31 dicembre 2013, salvo variazioni delle condizioni di reddito del cittadino *
2. La seconda proroga si riferisce alle ESENZIONI ISEE (ISA-ISB-ISC) che interessano tutti cittadini e si applicano solo alla farmaceutica.
Gli attestati rilasciati dalla ASL sulla base delle dichiarazioni ISEE rimangono validi senza una scadenza temporale, salvo variazioni delle condizioni di reddito del cittadino **
Cosa devono fare i cittadini:
– I cittadini già in possesso di un attestato di esenzione rilasciato dalle ASL possono evitare di recarsi agli sportelli delle Aziende sanitarie fintanto che non avvengano delle variazioni delle proprie condizioni personali e di reddito.
– I cittadini non in possesso di un attestato di esenzione e che ritengono di avere i requisiti per l’esenzione dal ticket sulle prestazioni specialistiche e/o su quelle farmaceutiche dovranno rivolgersi agli sportelli delle Aziende sanitarie per rendere un’autocertificazione.
ELENCO DELLE ESENZIONI PER REDDITO (prestazioni specialistiche) *
E1: pazienti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo non superiore a 36.151.98 euro;
E2: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
E3: titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
E4: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Che validità hanno gli attestati di esenzione per patologia cronica rilasciati dalle ASL ?
Con il Decreto 23/11/2012 il Ministero della Salute ha definito il periodo minimo di validità degli attestati di esenzione per patologia fissando in molti casi una durata illimitata. La ASL dovrà tenerne conto al momento del rilascio o del rinnovo (http://matera.fimmg.org/Documenti/Attestati_esenzione.pdf ).