La direzione provinciale del Lavoro di Matera, in tema di procedure per i lavoratori “salvaguardati” e a
seguito di un chiarimento diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare del 4
aprile u.s., prot. n. 21011 informa che i lavoratori che risultino cessati dal lavoro,
a) in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del
c.p.c.;
b) in applicazione di accordi collettivi d’incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui alla lettera d) dell’art. 2 del
Decreto interministeriale 8 ottobre 2012 e in possesso dei requisiti indicati dalla normativa
di riferimento,
che per incapienza numerica non siano rientrati nel contingente stabilito dall’art. 6 del citato Decreto
interministeriale, non sono tenuti a ripresentare l’istanza già inoltrata in occasione della prima
procedura (c.d. salvaguardia dei 65.000) – con riferimento alla lettera g) ed h) dell’art. 2 del
Decreto interministeriale 1 giugno 2012.
Per i lavoratori c.d. “salvaguardati” che si trovano nella suddetta condizione l’INPS ha
previsto d’ufficio il riesame delle singole posizioni.
Apr 11