I due rappresentanti delle associazioni Città Plurale e Mutamenti a Mezzogiorno, Marino Trizio e Michele Morelli hanno illustrato in conferenza stampa le osservazioni presentate alla Regione Basilicata al Dipartimento Ambiente e Territorio – Ufficio Compatibilità Ambientale sul programma che riguarda l’area periurbana in località San Francesco del Comune di Matera, su di una superficie di Ha 53 circa presentato dalla società “Matera 90 Srl”. L’ Autorità Procedente è il Comune di Matera a seguito di unadelibera di Consiglio Comunale n. 25 del 1 aprile 2011 “Approvazione ambiti di intervento e schema di bando per la realizzazione nel Comune di Matera di un programma integrato di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana – art. 4 Legge Regionale n. 25 del 7 luglio 2009, il cosiddetto Piano Casa 1.
Di seguito la nota che riassume le osservazioni presentate da Città Plurale e Mutamenti a Mezzogiorno per chiedere il parere negativo alla Regione Basilicata.
Piano Casa 1 – Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
– l’Art. 1 della legge regionale n. 25/2009 sancisce la finalità della stessa: “La Regione Basilicata promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.”;
– l’Art. 4 della legge rappresenta un’eccezione nel panorama delle leggi regionali sul cosiddetto “Piano casa”, esso incentiva la promozione di Programmi Integrati per l’edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa della regione (di cui al DRG n. 322 del 25/02/2003); secondo questo articolo, la Regione promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza; nell’articolo 4 si afferma che nella selezione “sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente.”; il comma 3 stabilisce che gli alloggi sociali di cui all’art. 1 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22/04/2008, realizzati o recuperati nell’ambito dei programmi integrati destinati alla locazione permanente e temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito dallo stesso decreto;
– per l’attivazione delle procedure di cui all’art. 4 della legge regionale n. 25/2009, la Regione approvava il DGR n. 693 del 14 aprile 2010 con la quale si puntualizzavano gli obiettivi dei programmi integrati che dovranno migliorare “l’abitabilità in particolare nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano”, si escludono interventi fuori dal perimetro urbano; i comuni interessati individuano gli ambiti urbani di intervento sui quali i soggetti pubblici e privati potranno presentare proposte;
– successivamente, la giunta regionale approva la modifica del DGR n. 693 del 14 aprile 2010; il nuovo DGR n. 1612 del 28 settembre 2010 prevede una diversa procedura per l’individuazione dei programmi integrati; si riconosce alle imprese un maggior protagonismo nell’indicare ambiti di intervento e si estende la deroga agli strumenti urbanistici oltre il perimetro urbano; i comuni, qualora ne “valutassero la necessità”, grazie al nuovo DGR possono estendere i programmi a “limitate aree strettamente contigue all’ambito urbano, che presentano esigenze di riqualificazione e/o riorganizzazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale esistente, definite aree periurbane”;
– l’articolo 2 lettera b) comma 1, di cui all’Allegato 1 del DGR n. 1612 del 28 settembre 2010, stabilisce che i programmi dovranno “prevedere un insieme di interventi coordinati tra di loro che assicurino una integrazione di funzioni e servizi in modo da incidere sulla riorganizzazione urbanistico – edilizia, architettonica dell’Ambito Urbano e/o Periurbano identificato dal Comune.”;
– l’articolo 2 lettera b) comma 2, di cui all’Allegato 1 del DGR n. 1612 del 28 settembre 2010, puntualizza “si intende per Ambito Urbano e Periurbano, la parte di territorio riportato nei regolamenti urbanistici (RU) ove approvati o adottati ovvero, per i Comuni ancora sprovvisti di RU, la parte del territorio appositamente perimetrato e comunque riconducibile nel perimetro di RU come definito nelle Linee Guida approvate con DGR n. 695 del 26/11/2006”;
Matera 90 Srl è uno degli undici progetti approvati con delibera del C.C. del 1 aprile 2011:
Bando per la realizzazione nel comune di Matera di un programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e riqualificazione urbana – L. R. 7 agosto 2009, n. 25 –art. 4 – Delibera di G. R. 28 settembre 2010, n. 1612. Sono inoltre risultate ammissibili le seguenti altre proposte:
ATER – esclusivamente Via Novello; CON.AR.ED. – EDILPROGRESS SRL – Viale Carlo Levi;
COGEM SPA – Mulino Alvino; COGEM SPA – Serra Rifusa; COGEM SPA – Via Dante;
COGEM SPA – Borgo La Martella; CLAM COSTRUZIONI SRL – Via Gattini, Località Pedale della Madonna; CLAM COSTRUZIONI SRL – Via A. M. di Francia; ITALCANTIERI SRL – Via degli Ausoni;
CO.GE.T. SRL – Via Meucci, Piazza degli Olmi.
La pratica di Matera 90 Srl è attualmente presso la Regione Basilicata e precisamente all’Ufficio Compatibilità Ambientale per la valutazione degli effetti ambientali ed è stata nel periodo di evidenza pubblica, per consentire la fase delle osservazioni, scaduta il 15 settembre scorso.
Città Plurale e Mutamenti a Mezzogiorno in data 9 settembre hanno inviato, per posta certificata, le proprie osservazioni, nelle quali si è espresso il parere negativo alla realizzazione del progetto Matera 90 Srl per le seguenti motivazioni:
ATTESO che
– l’area interessata alla trasformazione presentata dalla Società Matera 90 in località San Francesco risulta zona agricola ed è sottoposta alla Normativa Tecnica d’Attuazione relativa alla disciplina dello spazio agricolo, disciplina entrata in vigore nel 1995 e confermata con la Variante Generale al PRG del 2007;
– l’area interessata alla trasformazione urbanistica sopra richiamata, rientra tra le aree ad alta sensibilità paesaggistica individuate nella cartografia del PQSC – Piano Quadro dei Sistemi Culturali approvato dal C.C. nel 2005 (si allega cartografia del PQSC – Tav. 1 e 4 – Sistemi Culturali Geografici);
– l’area interessata alla trasformazione risulta, ancora oggi, prevalentemente non urbanizzata, priva del tutto di insediamenti edilizi(cartografia allegata Tav. 1 e 4 – Sistemi Culturali geografici);
RILEVATO
– il “difetto di valutazione e verifica” sulla congruità urbanistica degli ambiti approvati dal Consiglio Comunale, secondo quanto definito dalla legge deroga n. 25/2009 meglio conosciuta come “Piano Casa” e soprattutto dal DGR n. 1612 del 28 settembre 2010 e dal DGR n. 695 del 26/11/2006, ha fatto si che il Consiglio comunale approvasse un provvedimento che va oltre i confini della deroga agli strumenti urbanistici ordinari concessa dalla legge speciale n. 25/2009 e successivi provvedimenti di indirizzo;
– l’incompatibilità ambientale del sito prescelto e indicato dalla Società Matera 90 Srl nella “manifestazione di interesse – Ha 53 di suolo agricolo loc. San Francesco (riferimento delibera di Giunta C. n. 430 del 28/10/2010, con Comune di Matera, pubblicazione avviso pubblico, secondo lo schema di bando allegato al DGR n. 1612 del 28 settembre 2010, “manifestazione di interesse”, nella quale si invitavano le imprese a proporre Programmi integrati di edilizia residenziale in deroga al piano regolatore);
CIO’ PREMESSO
per le ragioni sopra esposte, i sottoscritti cittadini in rappresentanza delle Associazioni :
Città Plurale – Matera e Mutamenti a Mezzogiorno – Matera, ritengono:
– il “Programma relativo all’area periurbana in loc. San Francesco del Comune di Matera”, che si sviluppa “su di una superficie di Ha 53 circa” di suolo agricolo, proposto dalla Società Matera 90 Srl, non corrispondente ai dettami della legge deroga n. 25/2009, del DGR n. 1612 del 28 settembre 2010 e del DGR n. 695 del 26/11/2006;
– non corrispondente ai criteri di compatibilità ambientale, zona agricola ad alta sensibilità paesaggistica(P.Q.S.C.);
– ingiustificata l’espansione(dai dati, fonti Comune di Matera, ricavati dalla Tarsu risultavano alla data del 26 marzo 2011 alloggi vuoti n. 2081);
– ingiustificato l’ulteriore consumo di suolo agricolo;
pertanto i sottoscritti cittadini in rappresentanza delle Associazioni: Città Plurale – Matera e Mutamenti a Mezzogiorno – Matera
CHIEDONO
– di non esprimere parere positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale(VIA)
– di non approvare il programma avanzato dalla Società Matera 90 Srl in quanto l’area interessata, di notevole dimensioni, non rispetta i dettami della legge deroga n. 25/2009, del DGR n. 1612 del 28 settembre 2010 e del DGR n. 695 del 26/11/2006;
– di rimandare la proposta avanzata dalla Società Matera 90 Srl all’attenzione del Consiglio Comunale ai fini di una attenta valutazione in base alle norme sopra richiamate.
Città Plurale – Mutamenti a Mezzogiorno