“Per la formazione e l’ affiancamento degli operatori preposti all’utilizzo delle apparecchiature per la dialisi è lecito chiedersi il motivo della scelta amministrativa-gestionale che ha spinto l’Azienda Sanitaria del San Carlo all’approvazione della delibera con la quale si è dato il via libera ad una collaborazione con un ex dipendente finalizzata alla formazione del personale e degli Operatori del Servizio di Ingegneria Clinica da “immettere” in servizio”. A segnarlo è la Fials provinciale.
Per la Fials “è sorprendente che si sia ricorso ad una collaborazione esterna nonostante vi fosse del personale tecnico che anche in passato e per anni abbia svolto questa attività . La consulenza per la formazione è stata affidata pertanto ad un ex dipendente andato di recente in pensione. Ad oggi, però, non si è ancora concretizzata la formazione e l’affiancamento dei neo assunti. Ed allora perché continuare con una “superflua” collaborazione esterna?
“Il contratto di collaborazione è stato sottoscritto in base al Dlgs 165/201. Le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio- prosegue la Fials- possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Anche la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza 26 depositata in data 21 gennaio 2014, ha condannato per danno erariale per conferimento incarico esterno in assenza dei presupposti legittimanti, il Direttore generale, il dirigente dell’area amministrativa e quello della struttura competente per aver affidato un incarico a soggetto esterno (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) in violazione dei noti presupposti legittimanti prescritti, prima, dalla normativa e, poi, dettagliati dalla giurisprudenza contabile. Ed allora chiediamo agli organi preposti i dovuti chiarimenti sull’organizzazione del lavoro e sulla funzionalità del servizio.”