Contraddittorio al TAR sull’impianto eolico della Zefiro a Matera.
Il Tar Basilicata con una “insolita” ordinanza, la n.237/2014, ha deciso un contraddittorio ed una perizia suppletiva che rilancia la querelle sull’eolico nei Sassi di Matera e sul sito UNESCO sul ricorso presentato dal Comune di Matera contro la Regione Basilicata, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata e nei confronti della Società Zefiro Energy s.r.l., con l’intervento di ad adiuvandum del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano per l’annullamento della deliberazione di Giunta regionale del 29 maggio 2013, n. 597 che rilasciava l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in agro del Comune di Matera, località Matine, in favore della controinteressata Società Zefiro Energy Italia srl.
Il TAR ha designato in proposito un esperto pagato però dal Comune di Matera (mille euro). Un esperto che dovrà disporre – è scritto nell’ordinanza “la verificazione su cui provvederà il Direttore della Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata, con facoltà di delega a soggetto di sua fiducia”.
Questi i quesiti oggetto della verificazione prevista dall’Ordinanza del TAR prima della sentenza definitiva fissata per il 22 maggio 2014: 1. se la proposta di rimodulazione del layout di impianto di cui alla nota del 2 aprile 2013 della società controinteressata Zefiro, nel testo esaminato dalla Conferenza dei servizi espletata ex art. 12 d.lgs. n. 287/2003, nella seduta del 16 aprile 2013, comporti una c.d. “modifica sostanziale” del progetto originario dell’impianto, secondo quanto previsto in particolare dall’art. 5 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”; 2. se le superfici ove dovrebbe sorgere l’impianto ricadano, in tutto o in parte, in aree c.d. S.I.C. o Z.P.S. o in un’area parco; 3. se le superfici ove dovrebbe sorgere l’impianto ricadano, in tutto o in parte, in aree vincolate paesaggisticamente;
“La verificazione dovrà avvenire nel contraddittorio tra le parti ed avrà luogo entro il termine del 24 aprile 2014. Il verificatore o il suo delegato potrà accedere agli atti del fascicolo di causa. L’Amministrazione regionale fornirà al verificatore – è scritto nell’ordinanza – tutta l’ulteriore documentazione eventualmente occorrente. Le parti saranno avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima e potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia.
La relazione conclusiva, che dovrà dare puntuale ed adeguata ragione delle eventuali deduzioni delle parti, sarà depositata presso la segreteria di questo Tribunale entro il termine del 7 maggio 2014. La parti avranno facoltà di depositare memorie e documenti, concernenti esclusivamente l’esito della verificazione, entro il 14 di maggio ed eventuali repliche entro il 19 di maggio.
E’ stabilito un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 1.000,00, posto a carico del ricorrente Comune di Matera. Il TAR fissa inoltre l’udienza di discussione del merito alla data del 22 maggio 2014″.