Pubblichiamo, di seguito, la relazione tecnica all’Assestamento del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016, illustrata nel suo intervento in Consiglio regionale dal presidente della Regione Marcello Pittella:
SOMMARIO
PREMESSA____________________________________________________________ 3
1. AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTABILI, DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO E DEGLI ALLEGATI ALLAE LEGGI REGIONALI 8 E 9 DEL 30.04.2014. ________________________________________________________ 5
2. ARTICOLI RELATIVI ALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ALLE MISURE PER IL SOCIALE, PER LO SVILUPPO, PER L’AMBIENTE E PER LA GOVERNANCE. ________________________________ 9
3. FOCUS SULLE VARIAZIONI APPORTATE NEL’ASSESTAMENTO A VALERE SU FONDI VINCOLATI E SUI PROGRAMMI FINANZIATI DA ENTRATE LIBERE REGIONALI. _______________________________________19
PREMESSA
L’assestamento del bilancio di previsione è disciplinato dall’art.39 della legge regionale 6 settembre 2001, n.34, e dal Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. nei quali è stabilito che, a seguito della definizione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente, si procede, con legge, all’aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell’eventuale saldo finanziario attivo o passivo, ovvero dell’avanzo o del disavanzo di amministrazione risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, della giacenza di cassa disponibile alla chiusura dell’esercizio precedente, grandezze contabili che, in sede di redazione del bilancio di previsione, vengono stimate in via presuntiva sulla base delle informazioni disponibili.
Per il primo anno il Rendiconto 2013 della Regione Basilicata, in applicazione del richiamato Decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. e dei successivi DPCM applicativi, viene approvato, al pari del bilancio di previsione, con la nuova classificazione delle entrate per titoli, tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi, con la sostanziale sostituzione delle UPB.
Il richiamato Rendiconto 2013, in applicazione dell’art. 1, quinto comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 213 del 7 dicembre 2012), è stato parificato dalla Corte dei Conti con deliberazione 91/2014/PARI in data 15/07/2014 ed è in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale.
Con la legge di assestamento, oltre ad apportare tutte le variazioni di bilancio conseguenti agli aggiornamenti dei dati sopraindicati, si provvede anche ad iscrivere eventuali ulteriori variazioni derivanti da assegnazioni dello Stato, della Unione Europea o di altri organismi pubblici e privati, e variazioni necessarie per la copertura di spese aventi natura obbligatoria.
Il documento di assestamento del bilancio di previsione 2014/2016 da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare espone le entrate e le spese aggregate secondo i nuovi schemi di bilancio approvati con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i., come per l’esercizio precedente, sempre in linea con la partecipazione della Regione medesima alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei nuovi sistemi contabili.
L’assestamento al bilancio di previsione 2014/2016 , come il bilancio di previsione, si propone di dare piena attuazione ai nuovi principi di contabilità finanziaria con particolare riferimento:
a) alla tenuta della contabilità finanziaria basata sul principio della competenza finanziaria secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate, tramite apposite scritture contabili, all’esercizio nel quale vengono a scadenza;
b) alla natura autorizzatoria dei bilanci di previsione annuale e pluriennale;
stanziando, quindi, i fondi nelle differenti annualità del bilancio pluriennale secondo l’esigibilità degli stessi, come comunicati dai diversi Dipartimenti regionali.
Sempre in piena applicazione del citato D.lvo 118/2011 e s.m.i. , il ddl dell’assestamento 2014/2016 aggiorna la quantificazione nel bilancio della Regione del Fondo pluriennale vincolato a garanzia della copertura delle obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi a quello di accertamento delle relative risorse finanziarie ed anche il Fondo svalutazione crediti quale copertura dell’accertamento di entrate la cui esigibilità sia dubbia, quali i ruoli in materia di tributi regionali.
1. AGGIORNAMENTO DEI DATI CONTABILI, DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO E DEGLI ALLEGATI ALLE LEGGI REGIONALI 8 E 9 DEL 30.04.2014.
Il disegno di legge concernente l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 dispone, all’articolo 1, l’adeguamento dei residui attivi e passivi negli stati di previsione rispettivamente delle entrate e delle uscite del bilancio 2014, approvati con legge regionale 30 aprile 2014, n.9, alle grandezze finanziarie risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2013.
Di seguito, si riporta il totale dei residui attivi e passivi presunti e definitivi al 31.12.2013, contenuti nelle tabelle 1 e 2 allegate al disegno di legge in oggetto:
Ammontare Presunto Ammontare Definitivo
Residui attivi al 31.12.2013
€ 1.328.385.723,73 € 1.513.372.682,20
Residui passivi al 31.12.2013 1.251.057.868,17 € 1.180.789.132,31
Dall’esame dei dati sopra esposti, si rileva che le valutazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014, sono abbastanza attendibili rispetto alle quantità registrate al 31.12.2013, stimate sia per i residui attivi che per i residui passivi, con uno scostamento che si aggira nell’ambito di un intervallo del 7 – 12 %, in più o in meno.
Nell’articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, è riportato l’aggiornamento dell’ammontare delle somme vincolate stanziate e non impegnate al 31.12.2013, che è stato rideterminato, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, da € 454.327.855,56, dato presunto contenuto nel bilancio di previsione 2014, in € 658.982.612,09.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 del disegno di legge, invece, espone il saldo finanziario risultante dal rendiconto generale al 31.12.2013, valore calcolato come differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2013 (somme accertate e non impegnate al netto delle sopravvenienze attive e passive) ed il totale dei trasferimenti delle somme vincolate e non impegnate alla stessa data e del fondo pluriennale vincolato costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Nel prospetto che segue, si riportano le grandezze contabili che concorrono alla determinazione del saldo finanziario:
Ammontare
Presunto Ammontare
Definitivo
a) Avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2013
€ 646.426.913,64
b) Avanzo di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate al 31.12.2013
€ 454.327.855,56
€ 658.982.612,09
c) Fondo Pluriennale vincolato € 63.781.127,18
d) Disavanzo finanziario anni precedenti € 48.623.924,93
e) Saldo finanziario al 31.12.2013 (a-b-d) € 61.179.623,38
I dati sopra riportati evidenziano che, risultando l’ammontare dei trasferimenti vincolati superiore all’avanzo contabile effettivo, la gestione al 31.12.2013 si è chiusa con un saldo finanziario negativo di € 61.179.623,38.
Tale disavanzo è dovuto esclusivamente alla mancata stipula dei mutui a copertura degli impegni assunti con riferimento alle spese finanziate con ricorso all’indebitamento.
In particolare il dato riguarda il disavanzo di amministrazione 2011 (pari a circa 27 milioni di euro), il disavanzo di amministrazione 2012 (pari a circa 21 milioni di euro), già autorizzati con l’articolo 7 della legge regionale 9 del 21 dicembre 2012 e infine il disavanzo di amministrazione 2013 che riguarda gli impegni afferenti le spese d’investimento 2013 (pari a circa 12 milioni di euro) finanziate con indebitamento regionale, in ottemperanza al dettato del comma 6 dell’art. 80 della legge regionale di contabilità n. 34/2001.
In particolare, il comma 7 dell’art. 7 della succitata L.R. n. 9/2014 autorizza la Giunta a procedere alla contrazione dei mutui autorizzati nel corso di un esercizio, ai sensi del richiamato comma 6 dell’art. 80 della L.R. n. 34/2001, solo in caso di particolari esigenze di cassa, condizione, questa, non verificatasi entro la chiusura dell’esercizio 2013, risultando, al 31.12.2013, una buona disponibilità di giacenze presso la Tesoreria regionale della Banca d’Italia.
Nell’articolo 3 dell’allegato disegno di legge, si procede all’aggiornamento del fondo di cassa disponibile al 31.12.2013 la cui consistenza, stimata nel bilancio di previsione 2014 in € 377.000.000,00, è stata definitivamente accertata, in chiusura di esercizio, in € 377.624.490,93.
Il disegno di legge in argomento all’articolo 4 espone il ricorso al mercato finanziario. Nello specifico al comma 1 è fissato l’importo di € 12.555.698,45 che rappresenta la quantificazione definitiva degli impegni relativi a spese di investimento assunti nell’anno 2013 e non coperti mediante il ricorso al credito entro la fine dello stesso anno ai sensi del citato articolo 8, comma 2, della L.R. n. 36 del 31.12.2012.
Nel secondo comma del citato articolo è riportato l’incremento dell’autorizzazione alla contrazione di debito per la copertura della quota regionale degli investimenti infrastrutturali in sanità che passa dagli originari 8,5 a circa 11,5 milioni di euro.
Nel terzo comma del medesimo articolo è riportato l’incremento dell’autorizzazione alla contrazione di debito per la copertura della quota regionale degli investimenti infrastrutturali in sanità che passa dagli originari 28,9 a circa 30,5 milioni di euro.
Infine al comma 4 dell’articolo di cui sopra è rideterminato il limite massimo di indebitamento pari ad € 114.880.601,63.
Il disegno di legge di assestamento prevede quindi un incremento alla originaria autorizzazione per la contrazione di mutui ed altre forme di prestito dovuto, fondamentalmente, alla copertura del disavanzo 2013 derivante da spese d’investimento non coperte contestualmente con debito, al fine di contenere gli oneri del servizio del credito a carico del bilancio regionale, oltre ad un incremento destinato alla realizzazione di investimenti infrastrutturali in sanità ed al finanziamento di spese di investimento destinate ai comuni per interventi urgenti sul territorio regionale.
L’articolo 5 del disegno di legge dispone le variazioni agli stati di previsione dell’entrata e delle spese del bilancio di previsione per il triennio 2014-2016, come riportate rispettivamente negli allegati n. 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
L’articolo 6 del disegno di legge approva gli allegati all’assestamento così come previsti dalle nuove norme contabili derivanti dalla partecipazione della Regione al periodo di Sperimentazione di cui all’articolo 36 del D.Lgs. n.118/2011.
L’articolo 7 del disegno di legge di assestamento dispone alcuni aggiornamenti alle tabelle allegate alla legge finanziaria regionale del 30/04/2014 n. 8 , resesi necessari a seguito delle variazioni apportate con la manovra di assestamento.
L’articolo 8 del disegno di legge di assestamento dispone, infine, alcuni aggiornamenti agli allegati alla legge di bilancio 2014 approvata con legge regionale 30 aprile 2014, n.9, e specificatamente all’allegato relativo alla capacità d’indebitamento, all’allegato relativo all’elenco delle missioni e programmi finanziati con il ricorso al debito ed all’allegato relativo missioni e programmi finanziati con avanzo vincolato, modifiche resesi necessarie a seguito delle variazioni apportate con la manovra di assestamento.
2. ARTICOLI RELATIVI ALLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ALLE MISURE PER IL SOCIALE, PER LO SVILUPPO, PER L’AMBIENTE E PER LA GOVERNANCE.
L’articolo 9, riguarda, in particolare, “modifiche e integrazioni alle LL.RR. n. 16/2012 e n. 18/2013 – Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata”.
La disposizione individua nella Stazione Unica Appaltante da una parte il soggetto aggregatore della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89 e, dall’altra, le attribuisce anche le funzioni di centrale di committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale. Obiettivo della norma è quello di accentrare, in armonia con la normativa nazionale di riferimento, in un unico soggetto regionale la competenza all’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziale.
L’art.10 interviene nelle procedure di applicazione della clausola sociale (nota anche come clausola di “protezione” o di “salvaguardia” sociale o anche come “clausola sociale di assorbimento”) di cui alla L.R. 15 febbraio 2010 n.24 estendendo alle società interamente partecipate e a quelle controllate dalla Regione Basilicata, il vincolo di previsione nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi, del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali esistenti, ove più favorevoli.
L’articolo 11 riguarda misure in materia di cooperazione sociale e, attraverso la modifica degli art.2 e 3 della L.R. 20 luglio 1993 n.39 recepisce, con maggiore evidenza ermeneutica, le disposizioni contenute nella Legge n.381/1991 e nella circolare n.153/1996 emanata dalla Direzione generale della Cooperazione del Ministero del Lavoro riguardo le cooperative a scopo plurimo con la percentuale di persone svantaggiate che va calcolata sulla forza lavoro del ramo di azienda della cooperativa dedicata all’inserimento al lavoro delle persone svantaggiate. modifica il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2011, n.17.
L’art.12 introduce il cosiddetto “ Reddito d’inserimento” allo scopo di incentivare la mobilità sociale, contrastare la sempre più drammatica rarefazione del lavoro nonché affrontare il tema inevaso delle nuove e vecchie povertà. Viene in particolare istituito uno specifico Fondo alimentato con risorse regionali, statali e comunitarie, finalizzato a promuovere, nell’ambito delle politiche attive e della coerenza unitaria di sistema, misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati e molto svantaggiati. Le misure per un primo avvio trovano copertura nella Missione 12 Programma 04.
L’art.13 riguarda l’allungamento del periodo da aprile a dicembre 2014, relativo al contributo riconosciuto in favore dei Comuni, per le scuole, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 30 aprile 2014 n. 8. Tale articolo non comporta una maggiore onere finanziario a carico del Bilancio Regionale.
L’art.14 riguarda il riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità.
In particolare, tale intervento normativo, inteso a meglio definire il modello organizzativo regionale delle attività di prevenzione della cecità, riabilitazione visiva, orientamento e mobilità a fini di contrasto e terapia della disabilità visiva grave, si colloca nel solco di una serie di analoghi interventi del legislatore regionale succedutisi nel tempo, che riconoscono valenza strategica, nel campo in questione, alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità (di seguito SIACP), in ossequio alla normativa nazionale di riferimento (Legge 28/08/1997 n.284).
L’esigenza di riordino normativo delle procedure organizzative delle suddette attività e di regolazione dei rapporti giuridici fra l’Azienda Sanitaria di Potenza, attualmente responsabile, ai sensi dell’Art.16 della L.R.16.04.2013 n.7 dell’erogazione delle suddette prestazioni sanitarie, si rende particolarmente urgente a seguito della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n.19 del 21 maggio 2014.
La richiamata Sentenza interviene con effetti annullatori sull’ultimo capoverso del comma 2 del richiamato Art. 16 della L.R. n.7/13 laddove censura il trasferimento e l’automatica cessione, all’Azienda pubblica, dei contratti di lavoro di diritto privato del personale attestato alla SIACP regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.
Tale ultima circostanza rende pertanto necessario nonché urgente un ripensamento dei contenuti del suddetto comma 2 dell’Art.16, ferma rimanendo la scelta organizzativa in capo all’ASP di cui al comma1 dello stesso articolo ( vedasi Art.1 comma 2 della proposta).
A fini di chiarezza e semplificazione si rende altresì necessaria una previsione in senso di espressa abrogazione di previgenti norme in contrasto o comunque ultronee rispetto all’attuale modello organizzativo così come individuato dall’Art.16comma1 L.R.n.7/13 (vedasi Art.1comma1 ed Art.2 della proposta).
Si precisa, ad ogni buon conto, che la presente iniziativa viene esercitata nell’ambito della potestà normativa concorrente in materia di tutela della salute e non impatta sugli aspetti rientranti nella potestà esclusiva dello Stato di cui all’Art.117 della Costituzione ed in particolare su quelli più strettamente ricadenti nella lett. m) dello stesso Art.117.
Profili tecnico-finanziari: le attività di cui all’articolo 14 afferiscono, in particolare, a prestazioni e servizi che integrano e ampliano l’offerta regionale di tipo sanitario (LEA). Occorre, pertanto, assicurare con fondi regionali la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’espletamento delle stesse. Trattandosi di prestazioni di tipo ripetitivo relativi alla spesa corrente è inoltre necessario assicurare adeguata copertura finanziaria anche a valere sugli anni 2015 e 2016 di riferimento del bilancio pluriennale.
Gli oneri per far fronte alle attività previste dalla presente disegno di legge ammontano su base annua a circa 350.000 euro.
La copertura finanziaria della spesa è assicurata a valere sul capitolo U49000 Missione 13 Programma 2 del bilancio annuale e pluriennale.
L’art. 15 concerne disposizioni in materia di riduzione del costo dell’energia e risparmio energetico e incrementa lo stanziamento già previsto per tale misura dall’articolo 23 comma 3 della Legge Regionale n. 8 del 30/04/2014 , da 1 milione a 10 milioni, ripartendolo metà nel 2015 e metà nel 2016 e modificando l’articolo 23 comma 3 della Legge Regionale n. 8 del 30/04/2014.
L’art. 16 concerne misure in materia di trasporto pubblico locale.
In particolare l’articolo 1 della L.R. n. 7/2014 ha individuato l’Ambito territoriale ed i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, prevedendo nell’ambito regionale il bacino unico per l’organizzazione dei servizi di TPL.
L’articolato di legge regionale ha in particolare stabilito la necessità di procedere con la revisione degli strumenti di pianificazione (Piano Regionale dei Trasporti e Piano di Bacino), ponendo a base di tale processo una doverosa riorganizzazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico regionali, secondo i necessari principi di inter modalità ferro-gomma, di integrazione dei servizi e di integrazione tariffaria e bigliettazione unica, per la cui attuazione la Giunta Regionale con D.G.R. n. 1049/2012 e s.m.i. aveva già approvato e finanziato al Consorzio aziende su gomma un progetto di Gestione innovativa del trasporto Pubblico Locale ad oggi aggiudicato in via definitiva. Al riguardo il comma 6 dell’art. 1 della L.R. n. 7/2014 ha stabilito che “La messa in funzione di quanto previsto dalla DGR. n. 1049 del 7 settembre 2012 dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 giugno 2014. In caso di inadempienza la somma di euro 3.427.500.00 …………………………………., sarà disimpegnata e riprogrammata secondo le finalità delle predette leggi”.
Per ragioni giuridiche ed evitare contenziosi si ritiene di proporre al suddetto comma 6 dell’art. 1 della L.R. n. 7/2014 la modifica della data del 30 giugno 2014 con la data del 31 dicembre 2014.
E’ da rilevare che il citato articolo, nel normare il periodo transitorio ha stabilito che i nuovi affidamenti, anche comunali, da fare nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo principi di sostenibilità ed efficienza, dovranno avere scadenza non oltre il 31.12.2016.
Orbene, tenuto conto che il termine di scadenza dei vigenti contratti stipulati per i servizi automobilistici di TPL extraurbani da parte delle Province risulta fissato alla data del 31.12.2017, è opportuno prevedere un riallineamento a tale data di tutti i nuovi contratti di servizio da sottoscrivere nel periodo transitorio a seguito di gara, sia da parte delle Amministrazioni Comunali, sia da parte dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 34-octies del D.L. n. 95/2012 e s.m.i.
Ciò consentirebbe da un lato di procedere ad una più organica ed integrata pianificazione e revisione di tutto il sistema dei servizi di TPL, organizzati nei tre livelli rete dei servizi ferroviari, rete dei servizi extraurbani automobilistici e rete dei servizi comunali dall’altro lato di consentire la naturale scadenza giuridica dei contratti di servizio stipulati dalle Province che rappresentano una parte considerevole del trasporto pubblico su gomma sia in termini di percorrenze svolte sia in termini di risorse finanziarie relative.
Pertanto si è ritenuto con tale intervento normativo di apportare alcune modifiche all’articolo dell’articolo 1 della citata L.R. n. 7/2014 con particolare riferimento al comma 4 e al comma 7, sostituendo le date del 31.12.2016 con la previsione della data del 31.12.2017.
Inoltre, considerato che i vigenti contratti di servizio sottoscritti tra la Regione Basilicata e i gestori dei servizi ferroviari e sostitutivi automobilistici, Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., hanno scadenza entrambi al 30.09.2014, per ragioni giuridiche e di opportunità si è ritenuto utile prevedere un riallineamento della data stabilita per la messa a gara degli stessi servizi di cui al comma 5 dell’art. 1 della L.R. 7/2014 alla data del 31.12.2014.
Infine, fermo restando l’avvio delle procedure di gara dei servizi sostitutivi ed integrativi di cui all’articolo 34 octies del D.L. 179/2012, si è valutato di definire con maggior precisione il periodo transitorio per i servizi di trasporto pubblico svolti su ferro, esercitati oggi da Trenitalia e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.. Ciò al fine di riallineare, sempre al 31.12.2017, il termine ultimo per la scadenza dei contratti di servizio esercitati su ferro, i quali dovranno poi essere riorganizzati nell’ambito del redigendo nuovo Piano Regionale dei Trasporti per il conseguente affidamento dell’intera rete dei servizi ferroviari da parte della Regione.
Quanto sopra tiene conto, altresì, dei tempi necessari all’esecuzione degli importanti lavori di adeguamento ed efficientamento già programmati sull’infrastruttura ferroviaria, (es. linea FAL Potenza- Genzano Gravina Bari, linea RFI Potenza Foggia) che di fatto nel periodo transitorio comportano problematicità nell’esercizio dei servizi su ferro, rendendo complesso l’affidamento dei servizi stessi.
Infine con tale articolo integra e modifica, con l’aggiunta del comma 4-bis l’articolo 1 “Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale” della Legge Regionale n. 7 del 30 aprile 2014 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”.
Con l’introduzione del comma 4 bis garantisce la semplificazione dei pagamenti, riconoscendo alla Regione la possibilità di erogare i corrispettivi direttamente alle imprese, considerato tra l’altro l’abolizione delle province. Questa previsione, velocizzando i pagamenti, evita sofferenze per le imprese.
L’art. 17 concerne “Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche” e riconosce ai Comuni macro fornitori di acqua, per l’esercizio 2014, un contributo di compensazione ambientale pari a € 1.000.000,00 a valere sulla Missione 09 – Programma 04.
E’ previsto in particolare che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge di assestamento, adotti gli atti necessari per il riconoscimento del contributo di cui al precedente comma 1.
L’art. 18 dispone modifiche alla Legge regionale 27-3-1995 n. 35 che disciplina la raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi, in adempimento alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752.
La proposta di modifica al comma 2 dell’art. 3 della citata legge mira a porre argine alla raccolta indisciplinata e selvaggia che rischia di compromettere gli ecosistemi tartufigeni con l’estinzione degli stessi e con danni irreparabili al patrimonio ambientale. La proposta tiene conto del fatto che la legge quadro n. 752/1985 non prevede l’utilizzo dello zappetto per la raccolta dei tartufi. Essa regolamenta l’attività dei cercatori, nella fase di raccolta dei tartufi, vietando l’utilizzo dello “zappetto” attrezzo per l’escavazione troppo “invasivo” che provoca danni al micelio dei funghi ipogei. La raccolta del tartufo così facendo è possibile soltanto con l’utilizzo del “vanghetto o vanghello”. Questa proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
L’art. 19 concerne “disposizioni in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica”.
La norma si propone di dare risposte al mondo agricolo, vittima del problema del serio problema dei danni provocati dalla fauna selvatica.
In sostanza viene rifinanziato, per il triennio 2014/2016, l’articolo 52 della L.R. 28/2007 (Legge finanziaria 2008) che destinava la somma di € 100.000,00 per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e forestali all’interno delle aree protette individuate ai sensi della legge regionale n. 28/1994.
L’art. 20 riguarda misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti e si pone l’obiettivo di garantire le attività indispensabili inerenti il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento) ed assicurare comunque un elevato standard di protezione ambientale nelle more dell’adeguamento del nuovo piano regionale dei rifiuti, nonché della novellazione della legislazione regionale di riferimento.
In particolare il comma 1 prevede una delibera autorizzativa della Giunta Regionale, sulla base di apposita relazione degli Uffici Provinciali preposti che ne attestino l’esigenza, per autorizzare le seguenti tipologie di impianti e in particolare:
• quelli già pianificati (comma 1 lettera a));
• quelli previsti dall’art. 42 (disposizioni transitorie) della L.R. n. 6 del 2001 (comma 1 lettera b));
• quelli per i quali, pur già in possesso di autorizzazione, venga richiesto il rinnovo e/o l’aggiornamento e per cui, al momento, manca l’atto di pianificazione di riferimento. Per tale tipologia mancando l’atto di pianificazione di riferimento è prevista la possibilità di autorizzare un incremento nella misura massima del 20% della potenzialità autorizzata (comma 1 lettera c)).
Con il comma 2 si ribadisce come per tali interventi permanga tutta la disciplina ambientale autorizzativa di legge.
Il comma 3 stabilisce che la diversa destinazione rispetto alle previsioni di piano dei flussi dei rifiuti solidi urbani all’interno del territorio regionale non costituisce deroga alla pianificazione di settore (l’art. 14 della L.R. 6 del 2001, così come modificato dalla legge regionale n. 28/2008 ha sancito l’ambito territoriale regionale unico), mentre ribadisce le competenze anche delle Province nella emanazione di Ordinanze contingibili e urgenti e nell’esercizio di poteri sostitutivi di cui all’art. 191 del più volte citato d.lgs 152/2006.
Il comma 4, infine, stabilisce la durata provvisoria di tali norme che devono servire a disciplinare una fase transitoria.
L’articolo non presenta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
L’art. 21 riguarda la modifica all’art.25 della L.R. n. 8/2014 concernente il Fondo di coesione.
In particolare detto comma 5 dell’art. 25 così come approvato dalla legge di stabilità 2014, è un chiaro “refuso” in quanto prevede un disegno di legge per stabilire i criteri ed importi già definiti peraltro ai commi 3 e 4.
Inoltre nella formulazione vigente non è chiara la competenza della Giunta a definire l’utilizzo della quota residua del Fondo al netto di quello che è stato già previsto e liquidato al Comune di potenza e all’Unione dei Comuni.
L’art. 22 concerne disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane.
In particolare l’art. 20 della Legge regionale n. 18/2013 predetermina un termine ( 31 dicembre 2014) per concludere le procedure di liquidazione.
Si ritiene, invece, che la chiusura debba essere ancorata non ad una data, bensì alla reale conclusione delle attività necessarie oppure al momento di creazione del nuovo Ente in grado di assolvere tutti i compiti e diventare titolare dei rapporti giuridici e finanziari ancora in essere.
Appare più opportuno che la successione nei rapporti avvenga progressivamente garantendo una effettiva continuità amministrativa. L’ultimo comma proposto nasce dalla esigenza di fare chiarezza sulla norma vigente che, secondo alcune interpretazioni, farebbe riferimento ad un unico decreto del Presidente (riconducibile al decreto di estinzione) e non a più decreti, come appare invece maggiormente congruo in ragione della specificità e complessità delle singole procedure di trasferimento dei cespiti.
Si propone, infine, l’abrogazione dell’ultima parte del comma 2 dell’Art.20 della L.R. n.18/13, di fatto non applicato sino ad oggi e, comunque, ritenuto non agevolmente applicabile ai Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane, tutti appartenenti all’Area della Dirigenza degli Enti Locali.
L’art. 23 riguarda la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità Montane e introduce tale intervento per
garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico di proprietà delle ex Comunità Montane .
In particolare si intende garantire la possibilità di gestire adeguatamente infrastrutture a scala comprensoriale ( discariche, strade, canili, macello, palazzetto dello sport, ecc.) che in diversi casi non riescono ad essere trasferite ai singoli Comuni proprio per il loro carattere di comprensorialità.
Tale articolo, in ogni caso, rafforza l’obiettivo fondamentale della definitiva chiusura ed estinzione delle Comunità Montane salvaguardando un patrimonio economico ed una serie di servizi associati che possono rappresentare l’elemento di partenza delle costituende unioni di comuni.
L’art. 24 reca modifiche alla L.R. 30 aprile, n. 8, in materia di riordino del sistema di governo locale.
In particolare si rammenta che le funzioni amministrative relative alle leggi regionali n. 35/1995 e n. 48/1998, rispettivamente in materia di tartufi e funghi, inizialmente delegate alle Comunità Montane, in attuazione delle LL.RR. nn. 33/2010 – art. 23 e 17/2011 – art. 28, sono state attribuite dalla Giunta Regionale ai sette Comuni Capofila delle costituite Aree programma, sulla base della D.G.R. n. 246 del 14/03/2012 -“Disposizioni di attuazione per la governance territoriale”.
In particolare nella citata deliberazione, al punto 2 del dispositivo, si stabilisce di: “Affidare ai sette Comuni Capofila individuati con la medesima delibera, le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane, con particolare riferimento a quelle delegate dalla Regione Basilicata, dando atto che le Amministrazioni interessate procederanno, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Quadro sopra richiamata, attraverso la costituzione di un Ufficio Comune, ……….”;
nell’allegato “B”, nell’indicare le materie delegate dalla Regione, tra le altre, appare quella riferita a “TARTUFI FUNGHI”.
Con la presente proposta di disposizione si intende definire in maniera univoca il soggetto titolato a espletare le funzioni amministrative delegate di cui si tratta, al fine di fugare i dubbi interpretativi segnalati da alcune ex Comunità Montane. Questa proposta di disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
L’art. 25 riguarda l’autorizzazione preventiva delle nuove assunzioni per enti strumentali e società partecipate.
La disposizione in questione intende conseguire, attraverso lo strumento dell’autorizzazione preventiva da parte della Giunta regionale, un efficace e costante monitoraggio di tutte le assunzioni negli enti e aziende regionali al fine dell’ottimale verifica sulle misure relative al contenimento della spesa del personale complessivamente considerata.
L’art. 26 concerne il finanziamento del nuovo modello organizzativo della Giunta Regionale.
La disposizione, nel rispetto della disciplina nazionale in materia di contenimento della spesa del personale e delle dinamiche del salario accessorio dei dipendenti, prevede la possibilità di ridurre il fondo della Dirigenza della Giunta regionale in conseguenza di processi di riorganizzazione.
In particolare, si vuole consentire di ridurre stabilmente i posti di organico del personale dirigenziale e di incrementare il fondo delle categorie professionali per un importo pari allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza da moltiplicarsi per il numero dei posti ridotti.
In alternativa si prevede la possibilità di ridurre stabilmente il fondo della dirigenza in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi. L’importo stabilmente ridotto dal fondo della dirigenza può quindi essere portato in incremento al fondo delle categorie professionali.
L’art. 27 riguarda la modifica dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 Aprile 2000, n. 47.
La norma che si propone si rende necessaria poiché la tipologia dei beni (suoli ricadenti nelle borgate con destinazione Urbanistica agricola o non edificabili secondo le vigenti previsioni degli strumenti urbanistici) in parte non risulta sufficientemente regolamentata dall’attuale normativa di dismissione e, in parte, richiede un chiarimento finalizzato a snellire i procedimenti di calcolo del prezzo.
La modifica propone l’introduzione di un criterio di calcolo parametrico per la determinazione del prezzo di vendita del tutto semplificato e trasparente. Inoltre, atteso che il criterio è riferito, nella maggior parte dei casi, alla cessione di piccole porzioni di terreno, talvolta addirittura relittuali, che se valutati secondo le previsioni della perizia di stima, implicherebbero lunghi tempi di dismissione e costi peritali tali da superare talvolta il prezzo di vendita, la norma proposta si ritiene possa rappresentare, oltre che un elemento significativo di semplificazione procedimentale, anche una contrazione di costi sia diretti dovuti alla esclusione della redazione di perizia di stima sia indiretti dovuti alla sgravio patrimoniale e, quindi, all’abbattimento del carico impositivo.
L’art. 28 riguarda la modifica dell’art.13 comma 1 della L.R. n.1/2004 spostando un termine dal 31/12/2008 al 31/12/2014.
L’art. 29 concerne misure varie di sostegno agli enti locali.
In particolare al comma 1 è previsto un contributo pari a € 3.120.000,00 per i comuni e le province il cui piano sia stato approvato dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della legge di assestamento.
Al comma 2 si sancisce che la Giunta Regionale provveda con proprio atto al riparto sulla base degli importi contenuti nel piano e della natura dell’Ente.
Infine, al comma 3, si anticipa al 2014 il contributo di € 4.000.000,00 previsto per il 2015, relativo al Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza introdotto dalla LR 8/2014.
Si rammenta che tale fondo è stato introdotto dalla citata legge al fine di promuovere gestioni associate di funzioni e rafforzare il mantenimento nonché il miglioramento dei servizi resi dai comuni della Basilicata al cittadino e sostenere i comuni che svolgono funzioni sovracomunali nei comparti della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici nazionali, è istituito il Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza.
Infine l’articolo 30 della legge di assestamento al bilancio 2014/2016 contiene la dichiarazione di urgenza e di entrata in vigore.
3. FOCUS SULLE VARIAZIONI APPORTATE NELL’ASSESTAMENTO A VALERE SU FONDI VINCOLATI E SUI PROGRAMMI FINANZIATI DA ENTRATE LIBERE REGIONALI .
Le variazioni inserite nell’Assestamento 2014/2016 sono state, quantitativamente, in linea con l’esercizio precedente.
Con il DDL dell’assestamento 2014/2016, come nel 2013, si è dovuto tenere conto dell’applicazione del D.lvo 118/2011 e quindi l’autorizzatorietà del bilancio pluriennale ha determinato che alcuni fondi siano stati iscritti o spostati direttamente nel 2015 e 2016, esercizi nei quali si presume avverrà l’impegno /pagamento delle obbligazioni e/o l’accertamento/incasso.
In particolare con tale DDL si è in primis provveduto al trasferimento , dall’esercizio 2013 all’esercizio 2014, di entrate vincolate stanziate nel 2013 e non impegnate sui corrispondenti capitoli di entrata.
Sono stati altresì iscritti i trasferimenti derivanti da somme accertate e/o riscosse nel 2013 e/o negli anni precedenti e non impegnate nel corso del medesimo esercizio. Tali reiscrizioni, al netto dell’avanzo presunto, iscritto con il bilancio di previsione, ammontano a circa 200 milioni di euro.
Le citate reiscrizioni ammontano, complessivamente, a € 658.982.612,09, di cui € 532.814.819,93 derivanti da trasferimenti vincolati dell’Unione Europea e dello Stato, € 55.367.470,61 derivanti da entrate di carattere regionale e da trasferimenti di quote di cofinanziamento regionale sui medesimi fondi vincolati, ed € 70.800.321,55 da residui passivi confluiti nei residui perenti.
Rispetto all’esercizio finanziario precedente, il totale dei trasferimenti vincolati da avanzo da riscrivere è rimasto, sostanzialmente, invariato, mentre è significativamente aumentato rispetto agli anni ancora precedenti (nel 2012 era pari a 567 meuro), a causa soprattutto del decremento degli impegni nel 2012 e nel 2013, diminuzione dovuta sia all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata sia ai limiti sanciti dal patto di stabilità per tali due esercizi.
Con riferimento ai residui perenti il relativo livello di copertura nell’esercizio 2013, ribaltato sull’esercizio 2014 con il DDL di assestamento, si è attestato intorno al 63%, registrando una sostanziale invarianza rispetto all’esercizio precedente ed un aumento rispetto agli anni 2010 e 2011 (60% nel 2010).
Tale valore risulta sufficientemente adeguato per assicurare il soddisfacimento di eventuali richieste di creditori che potrebbero maturare entro la fine dell’esercizio, atteso il trend annuale di tale spesa.
In aggiunta al predetto adeguamento dei dati presunti riportati nel bilancio di previsione 2014-2016 a quelli effettivi scaturenti dal rendiconto generale dell’esercizio 2013, la proposta di assestamento contiene ulteriori variazioni che riguardano:
a) iscrizione, in entrata e in uscita, di assegnazioni di risorse dello Stato o di altri soggetti i cui riparti sono intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio di previsione 2014-2016;
b) variazioni in riduzione sugli stanziamenti di competenza di taluni capitoli di entrata vincolata, perché le relative somme sono state già accertate nell’esercizio 2013. Tali sistemazioni contabili non hanno, tuttavia, determinato una riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo di spesa, ma semplicemente il mutamento del vincolo da Entrata ad Avanzo vincolato
c) variazioni in diminuzione, prevalentemente su capitoli di entrata/spesa vincolati a leggi statali/comunitarie/regionali, relativi a fondi già iscritti nel 2013 e appostati sul bilancio di previsione 2014 in misura superiore alla disponibilità definitiva di competenza al 31/12/2013 (approvata con il rendiconto 2013);
d) incremento o decremento di stanziamenti di competenza e di cassa, relativi a spese finanziate con entrate/avanzo da fondi regionali sulla base di una valutazione di revisione della spesa medesima o della relativa esigibilità;
e) rimodulazioni del PO 2007/2013 che consentano il raggiungimento dei target di spesa al 31 dicembre 2014;
f) completamento, ove necessario, del finanziamento dei programmi già approvati dal Consiglio ovvero dalla Giunta.
Per effetto della manovra di assestamento, il totale generale delle risorse disponibili nell’esercizio 2014 passa da € 3.776.341.733,73 della previsione iniziale a € 3.897.396.206,16, per l’esercizio 2015, da 2.420.028.601,25del bilancio di previsione a € 2.500.745.230,83 e, per l’esercizio 2016, da € 2.194.768.049,77 della previsione iniziale a € 2.312.603.721,02.
I valori della competenza e della cassa risultanti dall’assestamento del bilancio 2014, a seguito degli aggiornamenti dei residui attivi e passivi, del fondo di cassa e del saldo finanziario dell’esercizio 2013, e delle ulteriori variazioni proposte negli allegati 3 e 6 del disegno di legge, rispettano i vincoli dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 25 della richiamata L.R. n. 34/2001.
Le variazioni più significative, in aumento, agli stati di previsione dell’entrata e delle uscite, da apportare al bilancio di previsione 2014-2016 in conseguenza di ulteriori assegnazioni di fondi vincolati, si sostanziano, nello specifico, nella iscrizione:
della somma di 194 milioni di euro suddivisi per le tre annualità in relazione alle assegnazioni per il finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPE n.62/2011 – APQ rafforzato Basilicata Infrastrutture strada;
della somma di € 3.119.839,65 di fondi statali per la fornitura gratuita dei libri di testo di cui all’art.27 della l. 448/98;
Come già evidenziato poc’anzi la manovra di assestamento ha, comunque, dovuto rimodulare l’utilizzo di alcuni fondi regionali a seguito della necessità, da una parte di finanziare alcune criticità e dall’altra di tener conto dell’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata che prevede l’imputazione dello stanziamento di competenza, nell’anno in cui l’obbligazione di spesa diventa esigibile.
Le variazioni più significative in aumento finanziate con risorse autonome, a valere, complessivamente, sul triennio considerato, sono di le seguenti:
l’importo stanziato per la definitiva liquidazione della societa’ Metapontum Agrobios pari a € 3.153.076,00;
l’importo stanziato per SEL pari a circa € 1.000.000,00;
l’integrazione di circa 700 mila euro per le spese afferenti le risorse umane, anche in considerazione dell’entrata nei ruoli dei dipendenti dell’ARBEA;
l’importo di € 1.000.000,00 per l’archivio regionale relativi ad operazioni di conservazione e dematerializzazione della documentazione regionale;
la somma di € 5.000.000,00 appostata per la proroga del Programma COPES , fino al 31/12/2014;
il contributo di € 3.300.000,00 per l’erogazione dei Lea aggiuntivi, comprensivo del fondo per la cecità;
l’importo di € 2.500.000,00 appostato per spese per interventi in materia di salute umana derivanti da conferimento delle funzioni di cui al d.lvo 112/98 DPCM 13/11/2000;
l’importo di € 3.000.000,00 per interventi per il potenziamento della rete sanitaria ed ospedaliera di cui dlvo n. 56/2000, finanziato a mutuo;
gli interventi di somma urgenza di cui al d.l.12/4/1948, n.1010 gestiti dalla Regione e destinati ai privati per € 300.000,00;
gli interventi di somma urgenza di cui al d.l.12/4/1948, n.1010 destinati ai comuni per € 1.685.000,00, finanziati a mutuo;
la quota di circa € 1.685.000,00 a completamento del Programma Annuale di Forestazione comprensivi del progetto IVAM, Green river ed LSU Pollino;
l’importo di € 1.328.000,00 appostato in bilancio a completamento del Programma Annuale Vie Blu;
l’importo dovuto per l’approvazione del Piano Paesistico Regionale pari a circa € 1.000.000,00
la quota per l’assistenza tecnica del PSR per un importo di circa € 1.650.000,00;
gli oneri derivanti dalla compensazione per oneri derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 10/10/2008 ammontanti a € 1.300.000,00;
le somme appostate per spese per il funzionamento dell’Autorità’ di ambito ottimale idrico L.R. 63/96 per € 400.000,00;
l’importo destinato agli alluvionati degli eventi calamitosi di Basilicata del 2013, pari a circa € 400.000,00;
il contributo all’agenzia provinciale energia e ambiente (APEA) per € 230.000,00;
l’importo di € 10.000.000,00 concernente il fondo per l’efficientamento energetico, nell’ambito dell’edilizia privata;
l’importo di € 4.000.000,00 per anticipare al 2014, il contributo previsto per il 2015, relativo al Fondo di Coesione territoriale e dei diritti di cittadinanza introdotto dalla LR 8/2014;
la somma di € 3.120.000,00 per i comuni e le province il cui piano sia stato approvato dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della legge di assestamento;
un accantonamento pari a circa € 14.000.000,00 sul programma fondi di accantonamento che comprende principalmente gli accantonamenti relativi alla copertura delle quote di cofinanziamento regionale sui Programmi Comunitari 2007/2013, delle risorse liberate e dei contenziosi.