Riceviamo e pubblichiamo la nota sottoscritta da Aiea, Diritti di Cittadinanza, Sunia, Federconsumatori, Assocasa e Apu relativa alla rimozione di materiali in eternit da civili abitazioni.
Gli ultimi provvedimenti adottati dai Sindaci di Matera e Pisticci in merito alla rimozione dei materiali in eternit dalle civili abitazioni dei rispettivi comuni, se dimostrano che qualcosa comincia a muoversi per fronteggiare un pericolo grave, ancorché ampiamente sottovalutato, che incombe sulla salute dei cittadini, nondimeno evidenziano limiti e carenze gravi sul piano della completezza, efficacia ed efficienza, che connotano gli interventi delle istituzioni pubbliche al riguardo.
Il neo Sindaco di Pisticci dott. Di Trani in data 1 luglio 2011 ha emanato un avviso pubblico con cui, richiamandosi a una richiesta di collaborazione da parte dell’Amministrazione Provinciale indirizzata ai Comuni per la predisposizione di una mappatura dei materiali in eternit presenti sul territorio, avvia un apposito censimento nel suo Comune, invitando i concittadini a compilare una scheda di rilevazione dei manufatti di amianto posizionati nelle civili abitazioni e in edifici di attività produttive ed a consegnarla entro il 18 luglio 2011.
Il Sindaco invita i concittadini a collaborare diligentemente nell’iniziativa messa in campo anche in vista di possibili futuri contributi economici pubblici che potrebbero ottenere nell’opera di bonifica.
I limiti del pur encomiabile provvedimento sono, come si nota subito, soprattutto riscontrabili nei soli 18 giorni concessi, assolutamente insufficienti per una seria campagna di sensibilizzazione e di rilevazione dati, e nella scarsa capacità di coinvolgimento della popolazione nell’operazione di bonifica, i cui costi ricadrebbero essenzialmente sui cittadini interessati in mancanza di un organico ed efficace intervento che dovrebbe essere promosso e realizzato dalla Regione, come pure recita l’art. 10 legge 257/1992.
Il Sindaco di Matera Sen. Adduce, da parte sua, in data il 17 giugno 2011, sulla base di una nota del 23 nov. 2010 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASM, attivatosi a seguito di una istanza presentata da una concittadina il 13 ottobre 2010 alla Regione con cui segnalava la diffusa e preoccupante presenza di ondulati in eternit in cattivo stato di conservazione in abitazioni di edilizia popolare risalenti agli anni ’50 nei pressi della scuola materna di via Bramante, ha emanato una sua ordinanza per la bonifica dell’amianto presente in numerose civili abitazioni delle vie Loperfido, Petruccelli della Gattina, Cardone, Sturzo e Novello.
Il Sindaco Adduce ordinando la rimozione entro 30 giorni del pericoloso materiale a carico dei proprietari degli immobili, (Ater ed altri 84 privati), ricorda la severità delle sanzioni previste (tra 3.600,00 e 18.000,00 euro), per gli inadempienti, ed invita gli interessati a attivarsi per eventuali ricorsi al TAR e/o al Capo dello Stato.
Anche qui, le riserve sul provvedimento sono ravvisabili, oltre che nell’inappropriatezza del ricorso alle sanzioni, in quanto l’art. 15 della legge n. 257/1992 riguarderebbe le imprese e non i singoli cittadini, soprattutto nella sua contingenza, resa necessaria dopo la nota dell’ASM, e altresì nel caricare esclusivamente gli oneri di una complessa e costosa operazione di rimozione e trattamento del materiale di amianto sulle famiglie, molte delle quali peraltro alle prese con difficoltà economiche. Diversa considerazione invece andrebbe fatta per gli edifici di proprietà dell’Ater, la quale avrebbe dovuto da tempo assumere i provvedimenti di bonifica per riqualificare gli edifici di proprietà pubblica a tutela dell’incolumità dei residenti.
Le Associazioni AIEA VBA, Diritti di Cittadinanza, SUNIA, FederConsumatori, ASSOCASA, APU, chiedono che alle numerose famiglie interessate dall’ordinanza del Sindaco Adduce vengano subito proposti Atti Concreti da parte del Comune per fronteggiare, previa una congrua dilazione nei tempi di attuazione del provvedimento, una vera e propria situazione di emergenza in cui vengono a trovarsi, con l’assicurazione sui necessari ed immediati passi da compiere presso la Regione per l’emanazione intanto di un provvedimento di sostegno economico per gli oneri necessari richiesti, ed anche, e soprattutto, per sollecitare finalmente l’approvazione di un piano organico per la bonifica dell’amianto in conformità a quanto previsto dall’art. 10 L. 257/92, pure richiamato in premessa dall’ordinanza sindacale di Adduce (v. nota esplicativa)
Le Associazioni, evidenziano, ancora una volta, che è necessario effettuare un censimento capillare per ogni centro abitato e rurale al fine di rendere possibile alla Regione Basilicata una mappatura completa che permetta d monitorare, programmare e sviluppare un piano di bonifica e smaltimento organico dell’amianto così come previsto dalle leggi vigenti e, quindi, essere in grado di abbattere i costi a carico dei cittadini.
Le medesime Associazioni ricordano, infine, che a più riprese, ed anche recentemente, hanno sollecitato l’Amministrazione Provinciale a predisporre un organico piano di ricognizione e di bonifica dell’amianto, d’intesa con i comuni, da proporre all’attenzione della Regione che dovrebbe poter recuperare i necessari finanziamenti al fine di assicurare tutela della salute, riqualificazione ambientale e sostegno alle famiglie e alle imprese alle prese con un gravissimo pericolo per l’incolumità pubblica.
Matera, lì 15 luglio 2011
per AIEA VBA, Mario Murgia
per DIRITTI DI CITTADINANZA, Angelo Bianchi
per SUNIA, Franco Casertano
per FEDERCONSUMATORI, Giuseppe Cotugno
per ASSOCASA, Giovanni Tortorelli
per APU, Mimma Rienzi
Nota esplicativa sull’art.10, legge n°257/92
L’art. 10 della legge n° 257/1992 prevede, tra l’altro, che le regioni censiscano gli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto.
Per questo motivo molte aziende USL hanno provveduto ad inviare dei questionari al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti.
Successivamente le aziende USL dovrebbero effettuare l’analisi del rivestimento degli edifici (secondo le modalità tecniche previste dal DM 6/9/1994) e disporre, ai sensi dell’art. 12 della legge 257/1992, qualora non si fosse potuto ricorrere a tecniche di finissaggio, la rimozione dei materiali contenenti amianto.
Il decreto in oggetto (art. 2) oltre ad aver stabilito le modalità con cui andrebbero effettuati i rivestimenti incapsulanti per la bonifica dei manufatti in cemento – amianto, ha predisposto, in tabella 1, un diagramma di flusso al fine di controllare e monitorare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento – amianto.
Dallo schema si evince che è necessario definire un programma di controllo e manutenzione periodica (annuale) attraverso ispezioni visive dello stato di conservazione (friabilità) dei materiali contenenti amianto e determinazione analitiche delle fibre di amianto aero-disperse.
Riassumendo, il datore di lavoro (committente) in caso di bonifica o rimozione dei manufatti contenenti amianto deve:
• appaltare i lavori ad impresa in possesso dei requisiti di legge (imprese iscritte all’Albo Nazionale previsto dall’art. 12 comma 4 della legge n° 257/92. Si sottolinea che il decreto attuativo, che fissa le modalità ed i criteri di iscrizione, non è stato ancora pubblicato, per cui non esiste alcuna ditta iscritta all’Albo);
• redigere la notifica preliminare da inviare alla USL competente per territorio ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n° 494/96;
• richiedere all’impresa esecutrice l’attestazione della conforme esecuzione dei lavori;
• attuare il programma di controllo e manutenzione.
L’impresa esecutrice dei lavori deve:
• attuare le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• presentare il piano di lavoro alla ASL competente del territorio ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. nr. 277/1991:
• rilasciare al committente l’attestazione della conforme esecuzione dei lavori.
A tal riguardo si osserva che, se la legge anzi illustrata fosse stata applicata nella sua interezza dalla regione Basilicata, dalla Provincia di Matera e da tutti i Comuni interessati, l’ordinanza emanata dal Sindaco di Matera sarebbe stata rivolta all’ATER che in tempo debito avrebbe dovuto bonificare con competenza tutti gli edifici interessati dal provvedimento in questione, senza coinvolgere le famiglie residenti.
Si registra invece che le distrazioni Istituzionali si riversano puntualmente sui singoli Cittadini, che tra l’altro non hanno responsabilità di quanto loro addebitato, perché non è stata una loro scelta l’insediamento delle coperture in eternit relativa alle pensiline delle loro abitazioni.