Divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e compostabili. Sanzioni per le attività commerciali che utilizzano sacchetti in plastica non conformi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 116/2014 di conversione del Dl 91/2014 sono entrate in vigore le sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti di plastica monouso per l’asporto merci non biodegradabili e compostabili. Ai sensi dell’art. 1 lett. d) del DM 18 marzo 2013 per “commercializzazione” deve intendersi “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.
Con il provvedimento si risolve l’impasse che si era generata con il Dl 2/2012, che faceva partire le sanzioni pecuniarie una volta decorsi 60 giorni dall’ “emanazione” del DM “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti per l’asporto merci, firmato il 18 marzo 2013. Tale decreto però veniva pubblicato in Gazzetta ufficiale senza che si fosse chiusa la procedura di notifica del medesimo alla Commissione europea (procedura la cui chiusura ufficiale è a tutt’oggi ancora incerta, stante il silenzio della Commissione ) per cui di fatto la sua efficacia veniva “congelata”, e con essa quella delle predette sanzioni. Orbene, la legge 116/2014 elimina ora dal DL 2/2012 l’inciso che “aggancia” l’operatività delle sanzioni all’emanazione del predetto decreto “tecnico” sulle caratteristiche dei sacchetti. Pertanto, ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.
Pertanto, si invitano, le attività commerciali, a prestare particolare attenzione, in quanto la violazione delle disposizioni concernenti la commercializzazione dei sacchetti di plastica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda “quantità ingenti” di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Pertanto, chi commercializza i sacchetti di plastica deve oggi accertarsi della loro conformità alle norme di legge già al momento dell’acquisto dal fornitore per evitare di incorrere in sanzioni. A questo proposito, si può richiedere al proprio fornitore il rilascio della dichiarazione di conformità.
La Confcommercio – Imprese per l’Italia della Provincia di Matera rimane a disposizione degli operatori per fornire eventuali informazioni.
La pubblicazione della legge n. 116/2014 sulla G.U. n. 192 del 20.8.2014 rappresenta il punto finale di un percorso legislativo iniziato nel 2006, con il succedersi negli anni delle varie normative, ed in particolare: l’art. 1, commi 1129 e 1130 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007), poi modificati dall’art. 23, comma 21-novies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 determinava la volontà del Governo di trovare modalità per la riduzione della produzione e distribuzione degli shopper di plastica, ai fini di ridurre le emissioni di C02 e favorire lo sviluppo di materiali eco-compatibili dalla chimica verde. Successivamente l’art. 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 (il d.l. competitività ne ha modificato il comma 4 sulle sanzioni) stabiliva la volontà del Governo di introdurre misure concrete per la riduzione della commercializzazione degli shopper di plastica e chiarisce che il concetto di biodegradabilità si riferisce solo al materiale compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002. Secondo tale disposizione, quindi, possono essere commercializzati solo gli shopper monouso certificati compostabili UNI EN 13432. Si prevede anche la possibilità di commercializzare sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri, nel rispetto di determinati spessori minimi e di determinate percentuali di plastica riciclata. Vengono introdotte sanzioni specifiche, prevedendone l’entrata in vigore dopo 60 giorni dall’emanazione del Decreto ministeriale che disciplini le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi e le modalità di informazione ai consumatori. In seguito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo economico del 18 marzo 2013 precisa le caratteristiche tecniche dei sacchi commercializzabili, chiarisce il concetto di commercializzazione (che ricomprende anche la messa a disposizione gratuita dei sacchi), introduce le modalità di informazione ai consumatori (le diciture da apporre sui sacchi stessi); conferma le sanzioni già previste dal d.l. n. 2/2012; entra in vigore a condizione che la Commissione europea non si opponga. Il decreto viene dunque notificato a Bruxelles e il periodo di standstill termina lo scorso 13 Settembre 2013. Infine, l’Articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 28 come da ultimo modificato dal d.l. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, conferma che le sanzioni sono in vigore dal 21 agosto 2014.