Fiesa-Confesercenti: etichettatura dei prodotti alimentari, dal 13 dicembre la nuova disciplina.
Sarà operativa a partire dal 13 dicembre 2014 la nuova etichettatura dei prodotti alimentari.
A ricordarlo è la Fiesa-Confesercenti che rappresenta gli esercizi specialisti per l’alimentazione, evidenziando che parte per gli operatori alimentari ,dunque, l’osservanza del Regolamento n. 1169/2011/EU, destinato a sostituire le direttive comunitarie in materia, salvo le disposizioni già adottate facoltativamente a livello nazionale.
Ricordiamo che gli alimenti immessi sul mercato od etichettati prima di tale data, anche se in difformità rispetto ai criteri ed ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte disponibili così come previsto agli artt. 54 e 55 del Regolamento 1169/11.
La nuova normativa europea fornisce maggiori dettagli ed informazioni ai consumatori, come si può vedere dallo schema sotto riportato.
Tra gli aspetti più rilevanti che la nuova disciplina prevede per gli alimenti preconfezionati delle indicazioni minime obbligatorie (art. 9 Reg. 1169/11):
• a) la denominazione dell’alimento;
• b) l’elenco degli ingredienti;
• c) gli eventuali allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
• d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID);
• e) la quantità netta dell’alimento;
• f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
• g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
• h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1;
• i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’art. 26;
• j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
• k) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
• l) una dichiarazione nutrizionale.
• altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Per gli alimenti venduti sfusi, l’apposizione di un cartello con le seguenti indicazioni:
• la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
• l’elenco degli ingredienti, preceduto dalla parola “ingredienti” e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
• Allergeni (come specificato sopra);
• le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
• la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
• il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
• la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
• altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Il nuovo Regolamento, insieme alla riconferma di tutta una serie di obblighi da recare in etichettatura, apporta novità relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare.
Il regolamento interviene anche sull’aspetto grafico dell’etichetta del prodotto alimentare.
Cambia la spesa degli italiani con l’entrata in vigore delle nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita che devono essere più scritte con caratteri più chiari e grandi ma d’ora in poi, devono anche riportare più informazioni, da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo ad esempio da non poter utilizzare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la rivoluzione in etichetta scatta il 13 dicembre 2014 nel giorno di Santa Lucia con l’applicazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011). Le indicazioni obbligatorie – sottolinea la Coldiretti – devono essere scritte in etichetta con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna. La nuova etichetta – prosegue la Coldiretti – viene in soccorso anche dei circa 2,5 milioni di italiani che soffrono di allergie alimentari imponendo l’obbligo di indicare le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande – precisa la Coldiretti – devono comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore. Una tutela è garantita anche per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento con la previsione di avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drink”. Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di olio grassi tropicali a basso costo (come olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno un impatto sulla salute) perché – sottolinea la Coldiretti – bisogna specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato in etichetta. Inoltre, se gli oli o i grassi utilizzati sono stati idrogenati, sarà obbligatorio indicare «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi. Devono anche essere indicati con accuratezza – continua la Coldiretti – i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente e non è possibile usare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte. In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento mentre nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”. Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto). Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione – continua la Coldiretti – non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura. In virtù di una norma collegata infine, dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento
Votare per sostenere l’indicazione di origine negli alimenti e, con essa, il Made in Italy a tavola. E’ questo l’obiettivo della consultazione pubblica on line per spingere a livello europeo la necessità di rendere le etichette più trasparenti. Per votare basta collegarsi al sito del Ministero delle Politiche Agricole, dove si può trovare un questionario rivolto a tutti gli italiani. Proprio un anno fa Coldiretti ha messo in campo una grande mobilitazione, partita dal Brennero ed estesa poi a tutto il territorio nazionale, a difesa del vero Made in Italy e del suo valore reputazionale nel mondo, e a sostegno dei consumatori e delle nostre imprese agricole, minacciate dalla concorrenza sleale del cibo di provenienza estera “travestito” di italianità.
Una battaglia che trova ora un ulteriore strumento in questa consultazione pubblica per coinvolgere la collettività sul tema della trasparenza delle informazioni sugli alimenti e il ruolo dell’etichettatura, per la valorizzazione dell’origine e del patrimonio agroalimentare italiano. I suoi risultati saranno utilizzati come supporto e rafforzamento delle scelte nazionali che l’Italia farà sul tema dell’etichettatura.
In particolare la normativa comunitaria offre agli stati membri la possibilità di introdurre disposizioni sull’etichettatura dell’origine degli alimenti assegnando un ruolo fondamentale alle valutazioni dei consumatori circa l’importanza di queste informazioni e il valore aggiunto attribuito ai prodotti in relazione al territorio di provenienza. Il questionario è rivolto a consumatori, produttori e operatori, si compone di 11 domande ed è di agevole compilazione, con l’indicazione per ogni domanda di un’opzione di risposta tra quelle individuate.