Il Tar del Lazio ha accolto in via preliminare il ricorso presentato da Anci Umbria come capofila di una serie di Anci regionali sospendendo, fino al 21 gennaio 2015, il DPCM del 28 novembre scorso riguardante l’Imu agricola. Lo rende noto il presidente dell’Anci Basilicata, Salvatore Adduce.
Alla base della motivazione del Tar, così come esplicitato nel relativo decreto, sono la “assoluta incertezza dei criteri applicativi, la irragionevolezza dell’imposizione, gli effetti gravi sul pareggio di bilancio dei Comuni, il rischio dissesto, le pesanti conseguenze sull’erogazione dei servizi, i ristrettissimi tempi per la riscossione del tributo e la palese violazione delle norme a tutela del contribuente in materia di retroattività”.
“Sono le stesse motivazioni –afferma Adduce – che i sindaci lucani hanno rappresentato nel corso dell’assemblea straordinaria svoltasi domenica a Potenza. Con la sentenza del Tar il Governo è obbligato al momento a reintegrare il fondo di solidarietà nazionale, tagliato per 350 milioni di euro. Mentre i contribuenti non sono attualmente tenuti al pagamento dell’Imu agricola. La sospensiva del Tar è valida fino al 21 gennaio 2015, data già fissata per la trattazione collegiale della camera di consiglio”.
“Come già emerso nel corso dell’assemblea – continua Adduce – i sindaci lucani sono pronti a fare la loro parte e ad offrire la massima collaborazione al Governo fortemente impegnato a far uscire il Paese dalla crisi economica in cui è immerso anche attraverso una drastica riduzione del debito pubblico. Ma occorre che il Governo sappia anche ascoltare le istanze che arrivano dai territori per evitare provvedimenti sbagliati e profondamente dannosi per i cittadini e per il sistema delle autonomie locali”.
Qui di seguito la sentenza del Tar del Lazio.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 16229 del 2014, proposto da:
Associazione dei Comuni dell’Umbria (Anci Umbria), Associazione dei Comuni della Liguria (Anci Liguria), Associazione dei Comuni del Veneto (Anci Veneto), Associazione dei Comuni dell’Abruzzo (Anci Abruzzo), rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell’Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto “esezione dall’imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni:
assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene);
trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;
tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta;
tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di sospensione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 gennaio 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.