Federconsumatori Matera: gli stabilimenti balneari non possono vietare o richiedere pagamenti sotto qualsiasi forma per il libero passaggio alla spiaggia. Di seguito la nota integrale.
Come è noto in base al codice civile la spiaggia fa parte del demanio marittimo, come ad esempio il lido, appunto la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi i bacini di acqua salmastra che sboccano in mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo;
Concetto ribadito anche dal Codice della Navigazione all’art. 28 e 29.
I beni demaniali sono incedibili e non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi, salvo casi espressamente previsti dalla legge
come l’art. 36 Cod. Nav., espressamente prevede che: “L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile.
Tipico caso di bene in concessione demaniale è quello relativo agli stabilimenti balneari, ai quali è concesso l’uso del bene demaniale spiaggia, generalmente occupata con lettini, sdraio, ombrelloni e quant’altro necessario ai clienti dello stabilimento balneare, a fronte del pagamento di un canone di concessione.
Ebbne quali sono i limiti di utilizzo del bene demaniale da parte degli stabilimenti balneari ?, soprattutto, quali possibilità ha il pubblico (con ciò intendendosi i soggetti che non risultano clienti dello stabilimento) di utilizzo del bene demaniale sul quale è sorto lo stabilimento balneare.
La disposizione fondamentale è contenuta nell’art. 1, comma 251, lett. e) della L. 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che obbliga ai “titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
Principio ribadito dalla Legge n. 217/2011 dove all’art. 11, comma 2, lett. d) è riposrtato: “fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo”.
Pertanto la battigia, detta anche bagnasciuga, comunemente identificata in quella porzione di spiaggia raggiunta normalmente dalle onde del mare, non rientra nei beni in concessione agli stabilimenti balneari, a differenza della spiaggia (tratto di costa antistante la battigia), pertanto deve essere liberamente fruibile da tutti.
Perciò i titolari degli stabilimenti balneari non possono impedire in alcun modo ai soggetti che non fruiscono i servizi a pagamento degli stabilimenti balneari, la possibilità di accedere alla battigia e di fare liberamente il bagno nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare, né imporgli il pagamento per l’accesso alla stessa, anche dall’interno degli stabilimenti balneari
Il diritto di accesso e di fruizione della battigia, però, non significa diritto di occupazione in via stabile, con l’apposizione di lettini, ombrelloni o altro.
Infatti, la battigia, come per la spiaggia libera, debbono essere liberamente fruibili alla generalità delle persone, perciò, un uso esclusivo non transitorio è assolutamente non consentito.
A tal proposito, ogni comune dovrebbe emanare propri regolamenti che disciplinano dettagliatamente l’utilizzo della battigia e delle spiagge libere.