Riportiamo di seguito il testo della mozione redatta dai consiglieri comunali di centrosinistra per l’istituzione dell’organismo di composizione della crisi da parte del Comune di Matera. Il primo firmatario di questa mozione è il consigliere comunale Pietro Iacovone.
Al Presidente del
Consiglio Comunale di Matera
Angelo Tortorelli
Al Sindaco
del Comune di Matera
Raffaello De Ruggieri
Al Segretario Generale
del Comune di Matera
Maria Angela Ettorre
Oggetto: Proposta di istituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3 del 2012.
Premesso che:
– La legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha introdotto disposizioni in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, rivolte ai consumatori, ai professionisti ed ai piccoli imprenditori che si trovano in situazione “di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”;
– Soprannominata “salva suicidi” per la sua importanza, tale legge consente ai debitori che hanno titolo ed alle famiglie che per gravi motivi, quali la perdita del posto di lavoro, la morte di un componente percettore di reddito, una grave malattia o altre situazioni di difficoltà non colpevole,non possono pagare tutto il debito a cui sono tenuti, ma vogliono far fronte agli obblighi contratti, di proporre una rinegoziazione di quanto dovuto;
– Il debitore in stato di sovraindebitamento può formulare un piano di pagamento in base alle proprie capacità economiche con il quale proporre ai creditoril’estinzione delle proprie obbligazionimediante una delle tre procedure stabilite dalla normativa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) da depositare presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza;
– Tra i crediti definibili con una delle soluzioni previste dalla legge n. 3/2012, si possono annoverare anche quelli vantati dallefinanziarie, dalle banche per i mutui, dall’Agenzia delle entrate edagli istituti previdenziali ed assistenziali.
Considerato che
– Il debitore, in tutte le procedure disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, ovvero nell’accordo di composizione, nel piano del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore, deve essere assistito da un Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento;
– Tale Organismo, contemplato dall’art. 15 della legge citata, ha trovato piena attuazione e disciplina nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014, rubricato “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” pubblicato in G.U. n.21 del 27/01/2015;
– Ciascun Organismo di composizione, successivamente alla rispettiva istituzione, deve iscriversi nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il quale disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione, la formazione e la gestione dell’elenco degli iscritti nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli Organismi, posti a carico dei soggetti che ricorrono ad una delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
– L’art. 15 della legge n. 3/2012 prevede che tali Organismi possono essere costituiti dagli enti pubblici che diano adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità;
– Il comma 1 dell’art. 4 del Decreto ministeriale n. 202 del 2014 dispone che “Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle Istituzioni Universitarie pubbliche”.
Rilevato che
– La legge n. 3/2012 affida all’Organismo di composizione della crisi ogni iniziativa funzionale alla predisposizione dei programmi di rinegoziazione ed all’esecuzione degli stessi, tra i quali si segnala:
• verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nella domanda di avvio della procedura e nei documenti ad essa allegati;
• attestare la fattibilità della proposta di ristrutturazione e di soddisfazione dei debiti nelle diverse procedure;
• proposizione ai creditori dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, in ausilio del debitore;
• eseguire le attività di pubblicità richieste;
• effettuare le comunicazioni disposte dal Giudice;
• svolgere le funzioni di liquidatore, sia in fase di esecuzione dell’accordo e sia nella procedura di liquidazione del patrimonio, se disposto dal Giudice;
• risoluzioni di eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo, vigilanza sull’esatto adempimento dello stesso e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità.
Evidenziato che
– Dai dati dell’indagine nazionale sulla diffusione dei debitori insolventi e dei crediti deteriorati, pubblicata dalla CGIA di Mestre a gennaio 2016,emerge un quadro preoccupante per la nostra comunità:
• la Basilicata si caratterizza per un livello elevato di insolvenza, pari al 19,9% degli impieghi, notevolmente superiore al dato medio italiano (9,2%), e si colloca al secondo posto alle spalle della regione più insolvente (Molise, 20,7%);
• la provincia di Matera si colloca al terzo posto della particolare graduatoria nazionale,con un livello di insolvenza dei crediti pari al 23,1% degli impieghi.
Acquisito che
– a tutt’oggi, nessun Ente pubblico locale né altri soggettiindividuati dalla legge (tra cui sono compresi gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai, e gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio) presenti in provincia di Matera e nel territorio regionale ha ancora provveduto ad istituire un proprio Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Atteso che
– l’istituzione dell’Organismo di composizione della crisi presso il Comune di Matera e la conseguente iscrizione nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia rappresenterebbe, in questo momento di crisi e se adeguatamente pubblicizzato, un essenziale strumento per aiutare i cittadini in difficoltà e consentire a questi di far fronte più serenamente e realisticamente ai propri debiti, contribuendo in tal modo a salvare dalla disperazione molte famiglie.
I sottoscritti Consiglieri impegnno il sindaco e la giunta affinché l’Amministrazione Comunale di Matera provveda, in tempi brevi, alla istituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 3/2012,ed alla relativa iscrizione nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,procedendo alla redazione ed alla approvazione dei necessari atti amministrativi.
Matera, li 16 marzo 2016
I Consiglieri proponenti
Pietro Iacovone (primo firmatario)
Adduce Salvatore
Alba Carmine
Antezza Annunziata
De Mola Gianfranco
Iacovone Antonio
Lionetti Pasquale
Montemurro Angelo
Scarola Giovanni
Tralli Vito
Trombetta Nicola