La lotta alla contraffazione continua a essere una delle priorità operative della Guardia di Finanza della Compagnia di Policoro anche in virtù della crescita esponenziale che questi fenomeni hanno fatto registrare negli ultimi tempi in Basilicata.
Il deciso impegno da parte dei militari della caserma “M.C. Pistone” nel garantire ai consumatori l’effettiva originalità, provenienza e soprattutto qualità dei prodotti – oltre a tutelare le aziende titolari del marchio da episodi di concorrenza sleale – ha avuto esemplari dimostrazioni con un primo sequestro di imballaggi per fragole recanti il marchio Candonga® contraffatto e rinvenuti a Tursi presso un magazzino di un’azienda distributrice romagnola e con una nuova operazione durante la quale sono state sequestrate a Scanzano Jonico – ad un’azienda lucana – fragole e imballaggi recanti questa volta il marchio Candonga Fragola Top Quality® non autorizzato.
Al primo sequestro è seguita il 13 aprile, l’ordinanza del Tribunale di Matera di dissequestro ma Planitalia – titolare del marchio – e i suoi avvocati non ci stanno.
“Si tratta di un provvedimento che non condividiamo e a cui ci opporremo fortemente in tutte le sedi opportune” fanno sapere gli Avvocati Luca Trevisan e Vincenzo Acquafredda dello Studio legale Trevisan & Cuonzo di Milano, incaricati della difesa del marchio Candonga® da Planitalia.
“Pur partendo dal corretto principio che il brevetto sulla varietà vegetale va tenuto distinto dal marchio d’impresa registrato per la medesima varietà, tuttavia i giudici materani non considerano che la privativa di Planitalia è relativa a una varietà di fragola denominata ‘Sabrosa’ mentre ‘Candonga’ è il marchio di titolarità di Planitalia che contraddistingue solo le fragole della varietà Sabrosa prodotta dai licenziatari di Planitalia che abbiano anche ottenuto la licenza sul marchio Candonga. Licenza rilasciata solo se le fragole prodotte raggiungono i livelli di qualità richiesti da Planitalia”.
Secondo i legali di Planitalia l’errore del Tribunale consiste perciò nel non aver considerato che, come sanciscono le norme, è solo la denominazione varietale (Sabrosa) che è liberamente utilizzabile da chi produce e commercializza fragole appunto di quella varietà. “Anche qualora le fragole fossero originali ‘Sabrosa’ non per questo possono, senza espressa autorizzazione di Planitalia, essere anche marcate ‘Candonga’. Si tratta di un principio affermato da tempo dalla giurisprudenza” continuano i legali che aggiungono: “Non si può quindi sostenere che il marchio ‘Candonga’ non abbia più una sua capacità distintiva perché sarebbe ormai la parola che indicherebbe le fragole in generale”.
“Al contrario l’uso del marchio ‘Candonga’ è consentito soltanto al titolare del medesimo segno (Planitalia) ovvero a tutti i produttori e/o commercianti espressamente autorizzati dal titolare medesimo. Nemmeno è vero che l’uso del marchio Candonga in forma grafica diversa da quella utilizzata da Planitalia escluda la violazione del segno essendo sufficiente a integrare tale violazione anche solo l’alterazione del marchio, e cioè il suo uso in forma grafica diversa. Anzi, è bene piuttosto osservare che proprio il fatto che il marchio sia riprodotto in forma alterata costituisce la miglior riprova che il suo uso non sia stato autorizzato da Planitalia”.
“In sostanza”, concludono i legali, “il ragionamento che fanno i giudici è quello di dire che ora come ora Candonga sia sinonimo di fragola (qualunque fragola). È chiaro a tutti che non è e non può essere così. Notiamo infine che la precedente ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna (in un caso tra Planitalia e un’altra società diffidata all’uso del marchio ‘Candonga’ richiamata nel provvedimento dei giudici di Matera è stata poi revocata dal medesimo Tribunale bolognese).