La Regione Basilicata “per eccesso di zelo” sbaglia a scrivere una norma in materia sanitaria e il Consiglio dei Ministri la impugna davanti alla Corte Costituzionale.
Tra meno di un mese il giudizio sul sistema della mobilità sanitaria interregionale (Udienza pubblica del 14.06.2016 rel. Amato).
Riportiamo di seguito i motivi di ricorso del Governo. Testo della Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.19 del 13-5-2015
Sanità pubblica – Norme della Regione Basilicata – Spesa per l’acquisto di prestazioni da privato – Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera ed assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle ASL negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva – Ricorso del Governo – Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 15 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) – Violazione del principio di copertura finanziaria.
– Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 12, comma 1.
– Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81, comma terzo.
Motivi ricorso del Governo
1) L’articolo 12 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola
l’articolo 117, comma 3 e l’art. 81. comma 3 della Costituzione.
L’articolo 12 rubricato “Spesa per acquisto di prestazioni da
privato”, al comma 1, prevede che la spesa per prestazioni di
specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza
riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende
Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non puo’ essere superiore al
costo consuntivato sostenuto nell’anno 2013 al netto della mobilita’
sanitaria attiva.
La disposizione appare in contrasto con quanto disposto
dall’articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge
n. 135/2012, rubricato “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”, il
quale, in merito alla spesa per prestazioni specialistiche ed
ospedaliere acquistate da privato, prevede una riduzione dell’importo
e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa
tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l’anno 2011; in particolare, a decorrere dall’anno
2014, la spesa complessiva non puo’ superare il valore consuntivato
nell’anno 2011, ridotto del 2%. Quindi, l’importo da prendere a
riferimento e’ quello consuntivato nel 2011 al lordo della mobilita’
attiva e ridotto del 2%.
La norma regionale, invero, nel determinare il livello di spesa
per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l’anno 2013 (che da
una verifica dei dati di CE presenta un livello di spesa superiore a
quello del 2011) ed in ogni caso non applica la prevista riduzione
del 2%.
Il predetto articolo 15, comma 14, D.L. 95/2012 e’ inserito nel
contesto delle cosiddette disposizione di “spendingreview”, da
attuarsi da parte di tutte le regioni per il conseguimento della
manovra prevista nel settore sanitario.
Tale norma statale detta disposizioni contenenti principi di
carattere generale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
anche attraverso una razionalizzazione e una riduzione della spesa
sanitaria.
Per quanto illustrato, il disposto normativo regionale in esame
confligge con la soprarichiamata disposizione statale che e’ da
configurarsi quale principio fondamentale in materia di tutela della
salute e coordinamento della finanza pubblica; pertanto, viola
l’articolo 117, comma 3 della Cost. nelle materie relative alla
tutela della salute ed al coordinamento della finanza pubblica,
nonche’ con l’articolo 81, comma 3 in quanto priva di copertura
finanziaria.
2) L’articolo 16 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola
l’articolo 117, comma 3 della Costituzione.
L’articolo 16, recante “tariffe per prestazioni sanitarie”, al
comma 1 stabilisce che la Giunta regionale definisce le tariffe delle
prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dal DM 18
ottobre 2012.
In base al comma 2, nelle more della definizione delle tariffe
regionali, a partire dal 1° gennaio 2015, si applicano, per alcune
tipologie di prestazioni, direttamente le tariffe del predetto
decreto ministeriale.
Infine, il comma 3 dell’articolo in esame, stabilisce che le
tariffe da riconoscere agli erogatori per le prestazioni sanitarie,
nei confronti dei residenti fuori regione (c.d. mobilita’ sanitaria
attiva), sono quelle di cui all’accordo interregionale sulla
compensazione della mobilita’ sanitaria.
Il comma 3, quindi, dispone, in favore degli erogatori privati,
una remunerazione delle prestazioni che differisce in base alla
residenza del soggetto che usufruisce della prestazione,
determinando, dunque, una differenziazione remunerativa delle
prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza degli
assistiti.
Cio’, risulta in contrasto con l’articolo 1, comma 171 della
legge n. 311/2004, che dispone espressamente che “e’ vietata, nella
remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole
prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza
del paziente, indipendentemente dalle modalita’ con cui viene
regolata la compensazione della mobilita’ sia intraregionale che
interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i
soggetti erogatori in violazione di detto principio.”
L’articolo 16, comma 3 viola tale principio.
Occorre precisare, infatti, che un conto e’ la definizione delle
tariffe con cui la regione remunera gli erogatori sanitari per le
prestazioni prestate nei confronti dei pazienti – tariffe che devono
essere definite, ai sensi della citata norma statale, in modo
indifferenziato sia per le prestazioni erogate ai residenti in
regione che per quelle erogate ai residenti fuori regione – un altro
conto e’ la remunerazione delle spese sostenute da una regione per
prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla base delle
predette tariffe, nei confronti, specificamente, di pazienti
residenti in altre regioni; remunerazione, quest’ultima, che grava,
in termini di rimborso, sulla regione di residenza dell’assistito,
secondo modalita’ definite con apposito accordo interregionale.
Pertanto, anche l’articolo 16 della legge regionale e’ in contrasto i
richiamati principi fondamentali della legislazione statale in
materia di tutela della salute e coordinamento della finanza
pubblica, con conseguente violazione dell’articolo 117, comma 3,
della Costituzione.