“Riconoscere che la presentazione all’Inail della richiesta di certificazione della esposizione ad amianto da parte dei lavoratori interessati produca l’intenzione dei termini di prescrizione del diritto della rivalutazione contributiva come previsto dalle legge del 1992”. Lo chiedono i deputati del Pd Antonio Boccuzzi componente della commissione Lavoro, Ludovico Vico, componente della commissione Attivita’ produttive e Maria Antezza componente comm. Agricoltura che hanno presentato una risoluzione in commissione su questo tema. “La legge di Stabilita’ approvata a dicembre 2015 – proseguono i deputati dem – prevede disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, prorogando per il triennio 2016-2018 l’applicazione della maggiorazione contributiva riconosciuta per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata. Inoltre, la medesima legge estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115, della legge n. 190 del 2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’Inps della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali. In un contesto di drammatica emergenza, alla luce della pericolosita’ delle patologie in questione, si registrano anche notevoli disfunzioni operative tra le diverse amministrazioni interessate alla gestione delle pratiche relative ai riconoscimenti dei benefici previdenziali riconosciuti dal nostro ordinamento, in alcuni casi, compromettendo l’esercizio stesso di tali diritti. E’ fondamentale creare una connessione amministrativa tra i diversi enti in questione, come chiesto, durante l’approvazione della legge di stabilita’, con un ordine del giorno accolto dal governo”.
Mag 24
Siamo giunti a metà anno 2016 ed ancora non si riesce a fare chiarezza su questa delicata ed ingarbugliata questione. Si fa di tutto per complicare le cose semplici. Secondo il mio parere, necessita definire bene due elementi importantissimi:
1) LAVORATORE “ESPOSTO ALL’AMIANTO”;
2- LAVORATORE AFFETTO DA PATOLOGIE DA ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO.
Questa distinzione è la causa di tutte le incomprensibili normative “cervellotiche” che hanno portato a creare tanta di quella confusione che per casi analoghi ci sono provvedimenti totalmente diversi, Tutto questo per il fatto che il legislatore può permettere ad un lavoratore di beneficiare dei contributi previdenziali aggiuntivi, non sulla base dell’effettiva esposizione all’amianto ma, sulla base della data di presentazione della richiesta. Da qui si deduce che se un lavoratore ha lavorato in Valbasento per 25 anni e poi una volta licenziato si è trovato un altro lavoro, NON HA DIRITTO AI BENEFICI previdenziali perché la richiesta la presenta oggi. Ma siamo impazziti??? Qui bisogna stabilire se un lavoratore è stato esposto all’AMIANTO, SI o NO. Se il lavoratore è stato esposto a questo rischio, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta dei benefici previdenziali se alla data di pensionamento non aveva/non ha le settimane necessarie per raggiungere 2080 settimane, vanno riconosciute le settimane necessarie per arrivare a 2080. PUNTO. Il resto sono “chiacchiere da vicinato”. Se invece il lavoratore è affetto da patologia da esposizione all’amianto, va riconosciuta la “CAUSA DI LAVORO” con indennizzo INAIL e il beneficio previdenziale INPS fino al raggiungimento delle 2080 settimane, distinguendo i due istituti INPS/INAIL. In conclusione, A riconoscere l’esposizione all’amianto non deve essere UNA DATA ma, ma la dichiarazione del lavoratore con annesso certificato (C2 storico) che conferma il requisito indispensabile di aver lavorato in aziende che hanno causato ESPOSIZIONE all’amianto.
MA ci vuole tanto ????
nino silecchia