Riceviamo e pubblichiamo una nota di Antonio Fedele, Segretario regionale di Unpisi – Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia.
L’osservatorio regionale delle professioni sanitarie che non c’è.
Una delle più belle canzoni di Edoardo Bennato rappresenta con arguzia e lucidità l’ossimoro dell’i-sola che non c’è: “…..ed ora sei quasi convinto che non può esistere un’isola che non c’è”.
Anche l’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali della Regione Basilicata, costituito con D.G.R. n. 464 del 24 aprile 2012, regolamentato dalla Legge Regionale n. 13 del 5 febbraio 2010, sembra esistere ma di fatto non c’è.
Infatti, dopo la sua costituzione e dopo la riunione di insediamento, avvenuta nel lontano giugno 2012, non ha prodotto nessun risultato tangibile non essendosi riunito mai più da allora.
Eppure l’art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 13/2010 così recita: “L’osservatorio è convocato dal suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte ogni anno solare. Per particolari problematiche, che rivestono carattere d’urgenza, uno o più rappresen-tanti delle Professioni Sanitarie e Sociali nominati, possono chiedere al Presidente una convocazione straordinaria, da tenersi entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta”.
Pertanto, la scrivente Associazione di categoria, che rappresenta i Tecnici della Prevenzione, ha ri-chiesto all’Assessore alla Salute, in qualità di Presidente dell’Osservatorio in questione, una riunione urgente per affrontare la problematica dell’eventuale esercizio abusivo di detta professione sanitaria da parte di persone che forse esercitano attività di consulenza presso strutture pubbliche e/o private senza essere in possesso del titolo di studio abilitante all’esercizio della Professione in questione e cioè il Diploma di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Se l’Assessore avrà la bontà di convocare la riunione dell’Osservatorio l’occasione servirà ad affron-tare anche la questione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che il Tecnico della Preven-zione riveste in virtù del combinato disposto di cui al D.M. n. 58/1997 e all’art. 57 c.p.p.- comma 3-.
Ciò consentirà di fare chiarezza rispetto alle affermazioni di rappresentanti della Giunta Regionale di Basilicata, riportate da organi di informazione, in base alle quali sembrerebbe che i Tecnici della Pre-venzione in servizio presso l’A.R.P.A. di Basilicata non sarebbero in possesso di tale qualifica.
La scrivente Associazione ritiene che il ruolo dinamico dell’osservatorio, che fino ad ora si è distinto per l’assoluta staticità, possa consentire alla figura professionale del Tecnico della Prevenzione di po-ter effettivamente svolgere con competenza il ruolo che le disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali le assegnano, cioè la tutela della salute pubblica.
Altrimenti, sfornare leggi e regolamenti da parte del Governo regionale, formalmente tesi alla sal-vaguardia della popolazione dai pericoli derivanti dall’inquinamento ambientale, dal consumo di alimenti e bevande non sicuri, da luoghi di lavoro a rischio, corrisponde a raccontare la “favola fan-tasiosa” dell’isola che non c’è del noto cantautore napoletano.