Claudio Rospi, Presidente dell’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e
tradizioni”, ha inviato una lettera al Presidente del Comitato Regionale UNPLI Basilicata e al Presidente Nazionale UNPLI per fare chiarezza in merito all’invito rivolto alla Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione Onlus per partecipare all’evento dell’UNPLI Basilicata sul Progetto Servizio Civile “Basilicata: Una Bella Scoperta” in occasione della prima giornata di formazione generale in programma giovedì 5 gennaio 2017 a Matera, tenuto conto che il Tar di Basilicata con sentenza del 12 dicembre 2016 ha cancellato dall’Albo regionale delle Pro Loco la Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione Onlus.
Di seguito la nota integrale inviata da Claudio Rospi in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e tradizioni” e il testo integrale della sentenza del Tar che ha cancellato dall’Albo regionale delle Pro Loco la Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione Onlus.
Oggetto: evento dell’UNPLI Basilicata sul Progetto Servizio Civile “Basilicata: Una Bella Scoperta” in occasione della prima giornata di formazione generale in programma giovedì 5 gennaio 2017 a Matera – atto di denuncia e diffida
La scrivente Associazione Pro Loco, avente sede in Matera e regolarmente iscritta all’UNPLI, formula la presente per denunciare quanto segue.
Nei giorni scorsi, in via del tutto casuale, la scrivente Pro Loco ha appreso che il Comitato Regionale UNPLI Basilicata ha organizzato in Matera l’evento pubblico indicato in oggetto, coinvolgendo unicamente la Pro Loco “Sassi di Matera” e non anche la scrivente Pro Loco.
E’ evidente che il Comitato Regionale UNPLI Basilicata, laddove ha inteso estromettere dall’organizzazione dell’evento la scrivente Pro Loco (cui, per la verità, non è neppure giunto un invito formale a partecipare) ha violato palesemente i principi della Carta della Coesione dell’UNPLI e, precipuamente, quello della “trasparenza”.
Infatti, non è dato comprendere:
– né la ragione per la quale il Comitato Regionale ha coinvolto solo la Pro Loco “Sassi di Matera”;
– né la ragione per la quale il Comitato Regionale ha inteso estromettere la scrivente Pro Loco.
Di fatto, la condotta assunta dal Comitato UNPLI Basilicata è priva di qualsivoglia giustificazione ed appare, anzi, preordinata a favorire indebitamente la Pro Loco “Sassi di Matera” a scapito della scrivente Pro Loco.
Va aggiunto che la condotta del Comitato Regionale UNPLI, ad oggi, appare del tutto fuori luogo.
Infatti, la Pro Loco “Sassi di Matera”, a seguito di giudizio instaurato dalla scrivente Pro Loco, è stata dichiarata cancellata dall’Albo Regionale della Pro Loco con sentenza del TAR Basilicata n. 1103/2016 del 12.12.2016, con la conseguenza che, allo stato, il Comitato Regionale non può permettersi di precostituire forme di discriminazione fra le due Pro Loco di Matera, né può permettersi di non garantire pari opportunità.
Si diffida, pertanto, il Presidente dal Comitato Regionale UNPLI Basilicata a disporre l’immediato coinvolgimento della scrivente Pro Loco per l’evento indicato in oggetto.
La presente viene inviata al Presidente Nazionale UNPLI perché assuma le iniziative di competenza, anche al fine di evitare che, per il futuro, il Comitato Regionale UNPLI Basilicata si renda responsabile di ulteriori condotte discriminatorie e contrarie alla “trasparenza”.
Il Presidente Claudio Rospi
Di seguito il testo della sentenza del Tar n. 1103 pubblicata il 12 dicembre 2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
sentenza sul ricorso numero di registro generale 43 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto dall’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e
tradizioni”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Francesco Gallipoli, con domicilio eletto in Potenza Via Rosica n. 1 presso la
sig.ra Toscano;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e
difesa dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto in Potenza Via
Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
nei confronti di Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Zagaria, con domicilio eletto in Potenza Via Pienza n. 60 presso lo studio dell’avv. Antonio Casulli;
per l’annullamento della nota, a contenuto provvedimentale,
prot. n. 246219 del 24.11.2015 (ricevuta il 3.12.2015), con la quale il Dirigente
dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata ha comunicato l’archiviazione del procedimento, finalizzato alla cancellazione della Pro Loco “Sassi di
Matera” Associazione ONLUS dall’Albo regionale delle Pro Loco ex L.R. n. 7/2008,
respingendo formalmente la relativa istanza dell’Associazione Pro Loco della città di
Matera “Tra storia, cultura e tradizioni”, dovendosi, perciò, ritenere che tale nota
prot. n. 246219 del 24.11.2015 contenesse anche implicitamente la reiezione la
domanda di quest’ultima del 9.6.2015, volta ad ottenere l’iscrizione nello stesso Albo ex
L.R. n. 7/2008;
nonché per la declaratoria sia della cancellazione dal predetto Albo
regionale della Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione ONLUS, sia dell’iscrizione nel
medesimo Albo dell’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e
tradizioni”; e, per l’effetto, la condanna della Regione Basilicata all’adozione dei
suddetti provvedimenti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è
stato impugnato anche il precedente provvedimento del Dirigente dell’Ufficio
Sistemi Culturali e Turistici della Regione prot. n. 231064 del 6.11.2015;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell’associazione Pro
Loco “Sassi di Matera”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il Cons. Pasquale
Mastrantuono e uditi per le parti i difensori Francesco Gallipoli, Anna Carmen
Possidente, per dichiarata delega dell’avv. Maurizio Roberto Brancati, e Pierluigi
Lapolla per delega dell’avv. Francesco Zagaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con domanda del 9.6.2015 l’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia,
cultura e tradizioni”, costituitasi il 20.2.2015, ha chiesto alla Regione Basilicata l’iscrizione
nell’Albo regionale delle Pro Loco ex L.R. n. 7/2008.
Tale istanza è stata integrata l’11.9.2015 con la documentazione mancante, richiesta con
la nota regionale del 13.7.2015, tra cui la dichiarazione sostitutiva ex DPR n.
445/2000 del legale rappresentante, attestante “che nella città di Matera non è
operante un’altra associazione Pro Loco”, attesocchè con istanza del 18.8.2015 e
diffida del 18.11.2015 aveva chiesto la cancellazione, ai sensi dell’art. 27, comma 6,
L.R. n. 7/2008, della Pro Loco “Sassi di Matera” Associazione ONLUS, iscritta in
tale Albo con Del. G.R. n. 1012 del 28.4.2004, in quanto quest’ultima non aveva
presentato programmi di attività dal 2012 al 2015.
Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, originato da questa seconda
istanza, va evidenziato che:
1) con nota dell’8.4.2014 l’Agenzia regionale di Promozione Territoriale della Basilicata
(d’ora in poi APT) aveva fatto presente alla Regione che la Pro Loco “Sassi di Matera”
non aveva presentato negli anni 2013 e 2014 programmi di attività;
2) con nota ex art. 7 L. n. 241/1990 la Regione aveva comunicato alla predetta Pro
Loco l’avvio del procedimento, finalizzato alla sua cancellazione dall’Albo regionale
delle Pro Loco ex L.R. n. 7/2008;
3) con nota del 22.5.2015 la suddetta Pro Loco deduceva che l’omessa presentazione
dei programmi di attività negli anni 2013 e 2014 era stata causata da “una mera
disattenzione e/o dimenticanza”, ma in quegli anni aveva organizzato numerose
manifestazioni “senza fare affidamento sui contributi pubblici”, specificando che
nell’anno 2012 aveva inviato all’APT la programmazione, che comprendeva la
rassegna dei Madonnari, l’installazione di casette di legno nel periodo natalizio in
collaborazione con il Circolo numismatico materano, il gemellaggio con la città di
Trebisacce e la collaborazione con l’Ufficio diocesano pellegrinaggi;
4) in seguito alla nota regionale prot. n. 101209 del 23.6.2014, l’APT con nota del
14.7.2014, la ricorrente ribadiva che la Pro Loco “Sassi di Matera” non aveva
presentato negli anni 2013 e 2014 programmi di attività ed il Comune di
Matera con nota del 18.7.2014 faceva presente di non avere alcun riscontro
documentale sullo svolgimento da parte della predetta Pro Loco, negli anni 2013 e
2014, di eventi e/o manifestazioni ed assistenza turistica nella città di Matera;
5) la suddetta Pro Loco prima con nota del 20.10.2014 precisava che nell’anno 2014
aveva collaborato con l’associazione dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna alle
manifestazione della festa del 2.7.2014 ed aveva realizzato l’evento “Le tradizioni e la
condizione della donna emigrante: da Matera a Montevideo (ITALIA-Uruguay)” e
poi con missiva del 5.8.2015 inviava una nota del 18.12.2013, con la quale il
VicePresidente del Parco della Murgia materana esprimeva alla Pro Loco “Sassi di
Matera” il “compiacimento per le rilevanti iniziative finalizzate alla valorizzazione e
promozione delle attività culturali” dell’Ente, ed un’altra nota del luglio 2013,
con la quale la compagnia teatrale “Sipario” attestava la collaborazione della citata Pro
Loco nell’allestimento scenico di uno spettacolo.
Con provvedimento prot. n. 231064 del 6.11.2015 il Dirigente dell’Ufficio Sistemi
Culturali e Turistici della Regione archiviava il procedimento di cancellazione della Pro
Loco “Sassi di Matera” dall’Albo regionale ex L.R. n. 7/2008, attesocchè, “pur non
avendo presentato i programmi di attività negli anni 2013 e 2014 all’APT Basilicata”,
aveva “comunque svolto attività promozionali nella città di Matera nelle
predette annualità senza l’apporto di nessun contributo annuale concesso dall’APT”, in
quanto dalla documentazione, acquisita nel procedimento, era emerso lo svolgimento di
attività promozionali del territorio della città di Matera.
Con nota, a contenuto provvedimentale, prot. n. 246219 del 24.11.2015 (ricevuta il
3.12.2015) il medesimo Dirigente dell’Ufficio regionale Sistemi Culturali e
Turistici comunicava all’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia,
cultura e tradizioni” l’archiviazione del procedimento di cancellazione della Pro
Loco “Sassi di Matera” dall’Albo ex L.R. n. 7/2008, e, pertanto, respingeva le suindicate
istanza del 18.8.2015 e diffida del 18.11.2015, evidenziando che il suo legale
rappresentante aveva “arbitrariamente” dichiarato che nella città di Matera non era
operante un’altra associazione Pro Loco.
L’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e tradizioni” con
il presente ricorso, notificato il 21/22.1.2016 e depositato il 29.1.2016, ha impugnato la
predetta nota prot. n. 246219 del 24.11.2015, ritenendo che la stessa contenesse anche
implicitamente la reiezione la sua domanda, volta ad ottenere l’iscrizione nello stesso
Albo ex L.R. n. 7/2008, deducendo la violazione dell’art. 27, comma 6, L.R. n.
7/2008, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di
istruttoria, contraddittorietà e sviamento, evidenziando che la Pro Loco “Sassi di
Matera” non ha la sede nel luogo dichiarato, non ha un recapito telefonico e non è iscritta
nell’elenco dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia.
Con atto di motivi aggiunti, notificato l’8.3.2016 e depositato il 19.3.2016,
l’Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e tradizioni” ha
impugnato anche il precedente provvedimento del Dirigente dell’Ufficio
Sistemi Culturali e Turistici della Regione prot. n. 231064 del 6.11.2015, deducendo gli
stessi motivi, già articolati con il ricorso introduttivo.
Si sono costituite in giudizio la Regione Basilicata e la Pro Loco “Sassi di Matera”
Associazione ONLUS, sostenendo l’infondatezza del ricorso introduttivo e
dell’atto di motivi aggiunti, in quanto la decisione di cancellare o meno, ai sensi
dell’art. 27, comma 6, L.R. n. 7/2008, le Pro Loco costituisce un’attività amministrativa discrezionale e non vincolata, come dedotto
dall’associazione ricorrente, tenuto pure conto della circostanza che l’invocato
provvedimento di cancellazione deve essere preceduto dalla proposta del Dipartimento
competente.
All’Udienza Pubblica del 9.11.2016 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti è
passato in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che il ricorso in esame, di impugnazione della nota prot.n. 246219 del 24.11.2015, contiene
chiaramente anche l’impugnazione del provvedimento prot. n. 231064 del
6.11.2015 di archiviazione del procedimento di cancellazione della Pro Loco “Sassi di
Matera” dall’Albo regionale ex L.R. n. 7/2008, in quanto con la predetta nota prot.
n. 246219 del 24.11.2015 è stata comunicata all’associazione ricorrente proprio la
suddetta archiviazione.
Va, altresì, precisato che l’impugnazione del predetto provvedimento di archiviazione
risulta tempestiva, perché esso è stato conosciuto dalla ricorrente soltanto il
3.12.2015 con la ricezione della suddetta nota prot. n. 246219 del 24.11.2015.
Pertanto, non occorre esaminare l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stato
formalmente impugnato il precedente provvedimento regionale prot. n. 231064 del
6.11.2015, anche perché con tale atto di motivi aggiunti sono stati dedotti gli stessi
motivi, già articolati con il ricorso introduttivo.
Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato.
Infatti, l’art. 27, comma 6, L.R. n. 7/2008 statuisce che “è disposta con provvedimento
della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente, la cancellazione
dall’Albo” regionale delle associazioni Pro Loco, “qualora venga meno alcuno dei
requisiti richiesti o si verifichi la mancata presentazione di programmi di attività per
due anni consecutivi o in caso di gravi violazioni alle prescrizioni della stessa
legge”.
Dal tenore letterale della predetta norma si desume agevolmente che, se ricorre uno dei
primi due casi, cioè il venir meno dei requisiti richiesti o, come nella specie,
l’omessa presentazione di programmi di attività per due anni consecutivi, la Regione
deve emanare il provvedimento di cancellazione della Pro Loco dall’Albo
regionale; mentre la terza ipotesi, relativa alla commissione di gravi violazioni alle
prescrizioni della L.R. n. 7/2008, costituisce un’attività discrezionale, in quanto prima il
competente Ufficio regionale Sistemi Culturali e Turistici e poi la Giunta
Regionale devono valutare la gravità delle azioni commesse.
Pertanto, poiché nell’ambito del relativo procedimento è stata acquisita la certezza
che la controinteressata Pro Loco “Sassi di Matera” non aveva presentato negli anni
2013 e 2014 programmi di attività (cfr. note APT dell’8.4.2014 e del 14.7.2014 ed anche
la nota del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Sport del Comune di Matera del
18.7.2014), come del resto ammesso dalla stessa controinteressata con le suindicate
note del 22.5.2015, del 20.10.2014 e del 5.8.2015, la Regione deve cancellare
dall’Albo regionale ex L.R. n. 7/2008 la Pro Loco “Sassi di Matera”.
Al riguardo, va anche precisato che l’art. 28 della stessa L.R. n. 7/2008 prevede che
l’APT può concedere, “nella misura stabilita dalla Giunta Regionale con apposita
direttiva”, contributi alle Pro Loco “in relazione ai progetti presentati, alla
programmazione dell’Agenzia ed alle potenzialità turistiche della località”,
specificando che le Pro Loco “debbono inoltrare apposita istanza all’Agenzia,
corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo
di spesa, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello in cui si intendono
svolgere le attività”.
Ma dai suindicati artt. 27, comma 6, e 28 della L.R. n. 7/2008 si evince che la
presentazione da parte delle Pro Loco all’APT dei programmi annuali di attività non risulta necessaria esclusivamente per l’ottenimento di contributi pubblici, sia perché all’omessa presentazione di tali programmi “per due anni consecutivi” discende, come sopra già detto, ai sensi dell’art. 27, comma 6, automaticamente la cancellazione dall’Albo regionale delle Pro Loco, sia perché, per il conseguimento dei contributi regionali da parte dell’APT, le Pro Loco, oltre alla presentazione dei programmi annuali di attività, devono inoltrare specifiche domande riferite alle singole iniziative, per le quali si chiede il finanziamento.
Conseguentemente, tenuto conto dell’art. 25, comma 1, lett. a), primo periodo, L.R. n.
7/2008, ai sensi del quale nelle stesse località può operare solo una Pro Loco iscritta
all’Albo regionale, la Regione deve esaminare la domanda della ricorrente
Associazione Pro Loco della città di Matera “Tra storia, cultura e tradizioni”, volta ad
ottenere l’iscrizione nel predetto Albo regionale ex L.R. n. 7/2008.
A quanto sopra consegue, l’accoglimento del ricorso introduttivo in esame nei sensi sopra indicati, con assorbimento dell’atto di motivi aggiunti.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato va posto a carico della Regione Basilicata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe nei sensi indicati in motivazione, con assorbimento dell’atto di motivi
aggiunti.
Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente; Pasquale Mastrantuono Consigliere, Estensore;
Benedetto Nappi, Referendario