In occasione dei festeggiamenti per la Festa in onore della Madonna della Bruna, che vede l’evento clou la sera del 2 luglio, il sindaco ha emesso un’ordinanza nella quale fa esplicito divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, di consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e di vendita e detenzione di prodotti pirotecnici.
La decisione rientra nell’ambito delle misure di sicurezza che, in particolare in questa occasione, garantiscono l’incolumità delle migliaia di persone che ogni anno affollano la città per questo particolare evento.
Nell’ordinanza si chiarisce che il provvedimento, che riguarderà le aree del centro storico direttamente coinvolte dai festeggiamenti, si rende necessario per assicurare il miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonchè come valido strumento di pervenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali.
Festa della Bruna 2017 a Matera, il testo integrale dell’ordinanza del sindaco De Ruggieri
Il sindaco,
Considerato che il 2 luglio 2017. si svolgerà la Festa Patronale in onore di Maria SS. della Bruna, nel corso della quale si determina un elevato concentramento di pubblico nella Piazza Vittorio Veneto e nelle strade adiacenti;
Considerato che, anche per quest’anno, nell’occasione si prevede un afflusso straordinario di persone, anche per la presenza di numerosi turisti che affollano la centrale Piazza Vittorio Veneto e le aree immediatamente adiacenti;
Ritenuto che occorre garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, evitando ogni possibile ed eventuale attività che ne possa determinare turbative di sorta;
Ritenuto necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:
• la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
• il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
• la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;
Considerato che l’adozione di tale provvedimento restrittivo si rende necessario per assicurare il miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;
Ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l’articolo 54, comma 4;
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000s.m.i.
ordina
1. Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all’interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio, via Scotellaro, via Volta, Piazza Pascoli, via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; via Ridola; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 2 luglio 2017;
2. E’ fatto divieto di vendere per asporto – sia in forma fissa che ambulante – bevande contenute in bottiglie di vetro, dalle ore 14,00 del 2 luglio 2017;
3. E’ fatto divieto di consumare bevande contenute in bottiglie di vetro all’interno di Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio, via Scotellaro, via Volta, Piazza Pascoli, via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; via Ridola; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni; Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 2 luglio 2017;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio;
5. E’ fatto divieto di vendere, per l’intera giornata del 2 luglio 2017, prodotti pirotecnici;
6. E’ fatto divieto di detenere ed introdurre nella Piazza Vittorio Veneto e nelle aree circostanti di via Ascanio Persio, via Scotellaro, via Volta, Piazza Pascoli, via La Vista; via del Corso; via delle Beccherie; Piazza San Francesco; Piazza del Sedile; via Ridola; Via Roma; Via XX Settembre; Via San Biagio; Piazza San Giovanni;Via T. Stigliani; Via del Rosario; Via Fiorentini, per tutta la giornata del 2 luglio 2017, prodotti pirotecnici;
7. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio.
8. L’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7-bis, comma l-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco.
9. La presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune.
Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni o, in via alternativa, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata – entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
Il sindaco Raffaello de Ruggieri