Con una norma inserita nel Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 e pubblicata sul BUR del 25 luglio 2017 si mettono le premesse per il recupero, oltre che delle eccedenze alimentari, anche dei farmaci inutilizzati. La legge regionale 11 agosto 2015 n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante l’utilizzo di eccedenze alimentari e non” prevedeva le modalità per la raccolta e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore della persone in stato di bisogno. Vale la pena ricordare che il 21,2% delle famiglie lucane (dati ISTAT 2017), vive in una condizione di “povertà relativa” e che l’11% delle persone ha rinunciato a prestazioni sanitarie o all’acquisto di farmaci per motivi economici (Rapporto Meridiano Sanità 2016). Per la piena attuazione del progetto del recupero dei farmaci validi non scaduti e non utilizzati sarà necessario condividere dei progetti operativi in grado di valorizzare sia il ruolo delle “associazioni di volontariato” sia quello del Banco farmaceutico, da anni impegnato in questo campo. La collaborazione già in atto tra le sedi provinciali del Banco farmaceutico, le farmacie aderenti a Federfarma, le Caritas e le diverse associazioni di volontariato coordinate dal Centro Servizio Volontariato di Basilicata appare quanto mai opportuna e necessaria per assicurare la piena operatività, qualità ed efficacia, di un’opera di così alto valore sociale.
Articolo 28
Modifica alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 “Contrasto al disagio sociale mediante
l’utilizzo di eccedenze alimentari e non”
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 26 è introdotto il seguente articolo:
“Articolo 4 bis
Recupero e donazione di farmaci
1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in attuazione dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per:
a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente;
b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;
c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci. definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge.
3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza:
a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;
b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;
c) sulla correttezza dell’attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.
4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale. “.
Lug 29