Ad integrazione di quanto già chiarito in ordine al concorso OSS indetto dall’Asm nel 2014, in relazione alla interrogazione del consigliere regionale Perrino secondo cui era inutile espletare una nuova procedura selettiva in presenza di una vecchia graduatoria del 2008, la Asm precisa che anche il Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata (sentenza n. 177/2014) ha riconosciuto la legittimità degli atti adottati dall’Asm.
Adito da un gruppo di candidati collocati nella graduatoria del vecchio concorso dell’Asl n. 4 concluso nel 2008, i quali chiedevano di bloccare il nuovo concorso Asm e far scorrere quella graduatoria, il Tar di Basilicata ha confermato la validità del concorso sotto ogni punto di vista, spiegando ai candidati che “… è lampante che nella specie l’ASM si è meramente attenuta al dettato normativo in materia, dando attuazione ad una valutazione comparativa tra i vari interessi coinvolti che già a monte è
stata risolta dallo stesso legislatore…”, nel senso di vietare (art. 18 comma 7 del DPR 220/2001) lo scorrimento di vecchie graduatorie per posti di nuova istituzione o trasformati.
Ai ricorrenti, che invocavano le leggi regionali di Basilicata sul generico ricorso alle vecchie graduatorie, il Tar di Basilicata ha dovuto ricordare che è la stessa legge regionale che “… impone il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa statale vigente…”. Ovvero, ma questo è molto facile, che le leggi della Basilicata dicono di scorrere le graduatorie purché ciò avvenga nel rispetto della normativa statale che -come dice il Tar Basilicata- impone un nuovo concorso quando si trasformano
o istituiscono posti nuovi (come nel caso degli Oss).
“Si tratta -spiega il Direttore Amministrativo Asm dott.ssa Maria Benedetto- di regole tassative che non possono essere aggirate in alcun modo, poiché, come ha chiarito il Tar di Basilicata confermando la legittimità degli atti adottati dall’Asm, il legislatore nazionale pretende che per posti nuovi le assunzioni avvengano previo espletamento di concorso. E’ un principio generale del diritto amministrativo -spiega ancora il Direttore Amministrativo- dal quale è impossibile discostarsi”.
Al fine di non rendere opinabile quanto viene riportato nel comunicato, si allega sentenza Tar n. 177/2014.