Dopo gli oltre 2000 voli cancellati, con conseguenti disagi per oltre 350mila passeggeri e tutti i relativi danni e i rimborsi che Ryanair dovrà sostenere, l’Adoc è riuscita a far condannare il vettore irlandese al risarcimenti di 500 euro a titolo di danno morale, oltre alla somma di euro 250 per compensazione pecuniaria derivante dal ritardo del volo.
La condanna è stata ottenuta dai legali dell’Adoc Brindisi, gli avvocati Marco Masi e Marco Elia, che hanno assistito un viaggiatore brindisino nel ricorso contro Ryanair.
“Il Giudice ha valorizzato, oltre al mero ritardo del volo superiore a 3 ore, anche una serie di ulteriori elementi di oggettivo disagio – dichiarano i due legali dell’Adoc – riconoscendo una significativa somma di denaro per i fastidi derivanti dalla mancata assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione alberghiera, trasporto per il luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica. A tutto ciò non ha ottemperato la Società convenuta contravvenendo agli obblighi imposti dall’art. 12 del regolamento CE n.261/2004 nonché a quanto previsto dal Regolamento CE n° 295/91 che disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking, anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato».
L’ADOC ricorda che, in collaborazione con AIAV, offrirà assistenza a tutti i clienti per ottenere rimborsi e compensazioni.
Quali sono le regole a tutela dei viaggiatori che si applicano in questi casi?
Le normative UE, ed in particolare la Carta dei Diritti del Passeggero, stabiliscono che la compagnia debba rimborsare quanto incassato qualora la cancellazione avvenga con almeno 14 giorni d’anticipo rispetto alla data di partenza prevista. Per la cancellazione oltre tale data, o qualora il volo venga cancellato quando il passeggero si trova in aeroporto, è obbligo del vettore fornire assistenza (pasti, hotel, telefonate…) ed assegnare una compensazione in denaro da calcolarsi sulla base del volo prenotato.
Non sempre, però, queste soluzioni valgono a coprire il danno causato ai passeggeri o alle imprese turistiche: sempre più spesso, infatti, sugli operativi delle compagnie low cost vengono costruiti pacchetti turistici per individuali e gruppi, pacchetti che sono comprensivi di alloggio, visite ed escursioni e altri servizi che, quasi sempre, non possono essere recuperati.
In questi casi, il passeggero (o l’impresa turistica che abbia operato in qualità di “organizzatore”) può richiedere il risarcimento del danno patito attraverso le opportune procedure legali che – seppure non rapide o certe – possono consentirne il recupero.
Ryanair, sul proprio sito, comunica che in caso di cancellazione del volo il cliente può richiedere il rimborso di quanto pagato, con somme che saranno accreditate entro 7 giorni lavorativi sulla carta utilizzata per la prenotazione originale, o modificare il volo.
L’ADOC, in collaborazione con l’AIAV (Associazione Italiane Agenzie di Viaggio) fornirà assistenza a tutti i clienti che hanno subito o subiranno disagi, nonché alle agenzie associate.
Per maggiori informazioni sulla procedura possono essere acquisite presso la sede Adoc a voi più vicina: Potenza in via Via Stigliani, 2 ( 097146393 – 330798081) e Via Napoli 3, di Matera in Via Annunziatella 34, di Sant’Arcangelo in Piazza de Gasperi 10, di Marsicovetere in Via P. Festa Campanile 3.