Quarta puntata della rubrica “La legge è live per tutti”, l’ufficio legale completamente gratuito a disposizione di lettori e utenti di www.SassiLive.it
Riportiamo di seguito il quesito inviato alla nostra redazione e la risposta del nostro ufficio legale
Quesito: divenuti i figli del sig. Padula maggiorenni, ed indipendenti economicamente, ed essendosi allontanati dal domicilio materno, il sig. Padula ci chiede se sia possibile recuperare la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi ed assegnata, in sede si separazione dieci anni prima, alla moglie. Il cliente chiede inoltre se, una volta recuperata la casa, sia possibile costringere la moglie a venderla a terzi, al prezzo di mercato, versando il controvalore economico del 50% al marito.
Risposta: l’assegnazione della casa coniugale è un provvedimento che, può essere assunto per giurisprudenza ormai costante soltanto in favore del coniuge al quale siano affidati i figli, ovvero con il quale convivano i figli non autonomi. Una volta che tale presupposto venga meno, di norma deve prevalere il titolo di proprietà e quindi applicandosi la normativa generale, potrà rivendicare il proprio bene anche il marito a suo tempo estromesso dall’alloggio. Conseguentemente va escluso, in questo caso, il diritto del genitore ospitante all’assegnazione della casa coniugale. Dunque, in assenza di prole convivente (minorenne o maggiorenne non autonoma) di norma il tribunale dovrà provvedere alla revoca del provvedimento di assegnazione. Solo una volta che si sia ottenuta la sentenza di revoca del provvedimento di assegnazione, sarà possibile procedere con altra azione tesa alla divisione dell’immobile, azione che dovrà essere proposta separatamente e successivamente alla prima.
Dott.ssa Carla Paradiso
Avv. Vitantonio Ripoli
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