Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C), l’Akragas Città dei Templi e il Matera (Girone C di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito il presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dell’Arezzo, Marco Matteoni, l’amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore dell’Akragas Città dei Templi, Silvio Alessi e l’amministratore unico e legale rappresentante del Matera, Antonio Taccogna. Le tre società sono state deferite a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria.
Di seguito il dispositivo che riguarda il Matera Calcio e l’Akragas per il deferimento.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale
Federale Nazionale Sezione Disciplinare la società Matera Calcio:
– per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l;
– per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di
settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Federale Nazionale Sezione Disciplinare la società Matera Calcio:
– per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l;
– per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di
settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale
Federale Nazionale Sezione Disciplinare la società Akragas Città dei Templi
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessi Silvio, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di
settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.
Federale Nazionale Sezione Disciplinare la società Akragas Città dei Templi
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessi Silvio, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2017, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di
settembre e ottobre 2017 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del C.G.S.
Non si può andare avanti così! in una società sportiva seria queste cose non accadono! si può sbagliare una volta, due volte…ma alla terza volta vuol dire che la cosa è voluta! e intanto il silenzio continua…
una cosa è certa: o queste cose da parte della società vengono fatte intenzionalmente sottobanco cercando di fregare gli organi competenti oppure la società non conosce i regolamenti, non ci sono altre spiegazioni.
In ognuno dei due casi è evidente che abbiamo a che fare con persone poco professionali, improvvisate, poco competenti e che cercano di tirare a campare senza scrupoli provando ad aggirare i regolamenti, chissà che nessuno se ne accorga, e non è la prima volta che il Matera viene deferito, siamo di fronte a una recidività di questi comportamenti; l’altra ipotesi che faccio è che la società non conosca i regolamenti della co.vi.soc. e che quindi non sia all’altezza di poter gestire una squadra di calcio.