CNA–FITA informa gli autotrasportatori che la Corte Costituzionale, con una nuova sentenza del 2 marzo scorso, ha dichiarato legittimi i costi minimi d’esercizio nel trasporto merci su strada.
In particolare afferma Leo Montemurro Presidente Cna Basilicata, i giudici hanno stabilito che l’articolo 8-bis della Legge 133/2008 non contrasta con i principi della Costituzione. Come ulteriore spiegazione, la sentenza afferma che la fissazione in via amministrativa di costi minimi, la cui copertura deve essere garantita dal corrispettivo, non invaderebbe tutto lo spazio negoziale a disposizione delle parti, riguardando solo i costi incomprimibili ed essenziali per la sicurezza della circolazione stradale, che quando non rispettata produce danni per svariati miliardi di euro in termini di giornate di infortunio e di spese a carico del SSN per la successiva riabilitazione dei soggetti coinvolti in sinistri stradali.
Rimarrebbero, invece, alla libera contrattazione, e quindi alla concorrenza, tutte le altre voci che incidono sulla determinazione del corrispettivo, ivi compreso il margine di profitto.
Si tratterebbe, conclude Montemurro, di un regime non assimilabile a una vera e propria regolazione tariffaria (di cui, anzi costituirebbe il superamento), la cui incidenza sulla libertà negoziale delle parti sarebbe alquanto ridotta e ampiamente giustificata dalle descritte esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.