Alla maggior parte di noi nel corso della vita è capitato o potrebbe capitare di imbattersi in una società per il recupero crediti, per questo motivo è bene essere preparati a difenderci.
In Italia gli esperti valutano in circa 70 miliardi di Euro i crediti non riscossi che si tramutano in altrettanti debiti.
Per questo motivo, sempre più spesso, le aziende creditrici, direttamente o attraverso delega ad aziende recupero crediti, si attivano per riscuotere il credito utilizzando quanto consentito loro dalla legge.
Sempre più spesso i cittadini in ritardo nel pagamento di bollette, le rate dei prestiti ecc. vengono contattati da aziende che li invitano a saldare la posizione debitoria.
Le tecniche di recupero usate, secondo Canio D’Andrea presidente dell’Adoc di Basilicata, sono le più disparate: solleciti formali, telefonate, messaggi telefonici se non addirittura visite presso il domicilio del debitore o sul suo posto di lavoro.
Si sono verificate spiacevolissime situazioni che hanno destato molto scalpore.
Ecco il motivo per cui molte aziende dedite al recupero crediti, sotto la crescente pressione delle Associazioni dei Consumatori, si sono date delle regole e procedure confluite nel “Codice di condotta per processi di gestione e tutela del credito”, che ha codificato regole certe nei rapporti tra Professionisti (creditore e/o aziende di recupero) e consumatore.
Nel Codice è stato, ad esempio, stabilito che:
– Il Professionista nel contattare telefonicamente il Consumatore/Debitore, deve rispettare, a prescindere dall’utenza contattata, i seguenti parametri:
– nell’arco della medesima giornata, salvo diversi accordi, può svolgersi al massimo un colloquio effettivo con il Consumatore/Debitore, a seguito di attività outbound (il call center che contatta i clienti);
– nell’arco della medesima settimana, salvo diversi accordi, possono svolgersi al massimo tre colloqui effettivi con il Consumatore/Debitore, a seguito di attività outbound.
¬ – Il Professionista, in caso di impiego di sistemi di dialing, si deve attenere ai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
– Gli incaricati del Professionista, salvo diversi accordi con il Debitore/Consumatore, anche in relazione a particolari esigenze manifestate esplicitamente da quest’ultimo, non possono effettuare contatti telefonici durante le festività nazionali ed in orari diversi dai seguenti:
• 8.30-21.00 dal lunedì al venerdì;
• 8.30-15.00 il sabato.
Gli incaricati devono porre particolare attenzione ai contatti effettuati in prossimità dell’inizio e del termine delle fasce orarie sopra indicate. Qualora il Consumatore/Debitore facesse richiesta di essere contattato in uno specifico giorno o orario, anche diversi da quelli indicati nel presente Codice, sarà compito del Professionista rispettare tali volontà e regolarsi di conseguenza.
Pertanto il consumatore che dovesse ricevere comunicazioni non contemplate del “Codice di condotta per processi di gestione e tutela del credito” può, da ora, rivolgersi al conciliatore appositamente formato dell’Adoc per chiedere di far cessare tale comportamento attraverso lo strumento del reclamo e della conciliazione paritetica.
Invitiamo i consumatori a rivolgersi alle sede Adoc di Basilicata nelle sedi di Potenza in Via Stigliani 2 (c/o Centro sociale) 097146393/330798081 per ricevere assistenza e chiarimenti.