Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Akragas e il Matera (Girone C di Serie C) per alcune irregolarità amministrative.
Di seguito il dispositivo che riguarda il deferimento del Matera Calcio e dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio, Antonio Taccogna per irregolarità amministrative che riguardano le mensilità di novembre e dicembre 2017 e settembre e ottobre 2017.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Il signor Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati corrisposti a n. 4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli
emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso come risultanti dagli atti acquisiti e trasmessi dalla Lega
competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo
IV) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16/02/2018, gli emolumenti dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, in particolare non sono stati
corrisposti a n.4 tesserati gli emolumenti per le mensilità di novembre e dicembre 2017, a n. 7 tesserati gli emolumenti per la mensilità di dicembre 2017, a n. 12 tesserati premi contrattuali relativi alla mensilità di dicembre 2017, e comunque per non aver documentato
alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Il signor Antonio Taccogna, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché in relazione al permanere, alla data del 16 febbraio 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2017, nonché per il permanere, alla data del 16 febbraio 2018, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;
A seguito di questi deferimenti il Tribunale Federale Nazionale si riunirà il prossimo il 6 aprile 2108 su espressa richiesta del club biancoazzurra, per definire quanti punti di penalizzazione saranno inflitti alla società del Matera Calcio.
Nella foto l’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore del Matera Calcio Antonio Taccogna