Dopo decenni di richieste al comune di Matera di un contributo per il viaggio da Matera a Bari per i cittadini che scelgono la “cremazione” post morte, l’Associazione materana per la cremazione ha preso atto dell’insensibilità totale da parte delle varie Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 10 anni e, nell’assemblea del 4 febbraio 208, ha deliberato di partecipare con un proprio contributo al trasporto della salma dei propri associati da Matera al forno crematorio di Bari.
Questa deliberazione è un segnale forte per riequilibrare i diritti dei cittadini materani che non potendo usufruire del Forno crematorio in loco sono costretti a sobbarcarsi ulteriori spese di trasporto per ottemperare alla volontà espressa in vita di una scelta libera e consapevole.
Il primo socio che ha usufruito del contributo dell’associazione, dopo la predetta delibera,è stato il compianto Giornalista Leonardo Sacco-Casamassima.
Questa associazione esprime le più fervide condoglianze alla famiglia del socio e ribadisce l’invito al Sindaco di considerare l’anomala situazione di disparità di trattamento tra i cittadini di Matera che scelgono una strada di civiltà.
Sollecitano, altresì, a ottemperare agli obblighi di legge Regionale n. 11 del 31 maggio 2016 ad aggiornare il regolamento comunale in materia di “Cremazione”, “Anagrafica di chi sceglie la cremazione” e “dispersionie delle ceneri” previsti dalla predetta legge e non ancora applicata dal comune di Matera.
Di seguito il testo integrale della Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11 che dispone norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 1 giugno 2016
Stracio dell’argomento sulla cremazione
SEZIONE V
Cremazione e destinazione delle ceneri
Art. 45
Cremazione
1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
Art. 46
Crematori
1. I crematori pubblici sono realizzati nell’ambito dell’area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della Regione che si avvale dell’ARPAB – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata.
Art. 47
Autorizzazione alla cremazione
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall’articolo 3 della legge n. 130/2001, con l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere campioni di liquidi biologici e annessi cutanei da conservare per almeno 10 anni presso le UU.OO. dei Servizi di Anatomia Patologica degli Ospedali regionali, previo protocolli operativi specifici tra Ospedali e Aziende sanitarie.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l’espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.
Art. 48
Espressione di volontà
1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
Art. 49
Registro per la cremazione
1. É istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere a cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell’atto di cui al comma 3.
Art. 50
Consegna e destinazione finale delle ceneri
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all’affidatario dell’urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all’articolo 49 sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del registro;
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 51
Dispersione delle ceneri
1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.
4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.