Angela Uricchio, segretaria generale della Flc Cgil Matera, in una nota del 7 febbraio 2018 aveva denunciato “presunti comportamenti lesivi della dignità del personale Ata da parte del dirigente scolastico Carmela Liuzzi, attualmente in servizio presso l’istituto comprensivo di Valsinni”. I fatti, secondo quanto dichiarava Uricchio, sarebbero stati accertati anche in altri istituti scolastici della provincia di Matera e Potenza, in particolare Tursi, Valsinni, Moliterno e Calvello.
Il dirigente scolastico Carmela Liuzzi ha inviato una nota in cui annuncia che il Tribunale di Matera dopo una lunga ed accurata istruttoria, con ordinanza del 9 settembre 2018, ha rigettato il ricorso prodotto dai lavoratori, perché infondato ed inammissibile. Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione da Carmela Liuzzi.
Secondo la “tesi” propugnata dalla FLC CGIL di Matera e da alcuni collaboratori scolastici sostenuti dalla stessa organizzazione sindacale, la sottoscritta, nell’esercizio delle proprie funzioni direttive, avrebbe tenuto “comportamenti lesivi della dignità del personale Ata”.
La FLC CIGL, dopo una campagna sindacale inusitatamente denigratoria verso la mia persona e, nel contempo, assai distante dall’interesse pubblico teso a garantire la funzionalità del servizio scolastico, con enfasi affetta da precipitosa condanna mediatica, ha preannunciato di aver sorretto i lavoratori nel produrre ricorso al Giudice del Lavoro di Matera.
La sottoscritta, assistita dall’avvocato Vincenzo Pavese del foro di Matera, ha chiarito e documentato in giudizio la legittimità del proprio operato; ha dimostrato di aver fatto osservare ai collaboratori scolastici un orario idoneo ad assicurare la sorveglianza e la pulizia dei locali della scuola a tutela della salute degli alunni e di tutto il personale scolastico.
Il Tribunale di Matera dopo una lunga ed accurata istruttoria, con ordinanza del 09.10.2018, ha rigettato il ricorso prodotto dai lavoratori, perché infondato ed inammissibile.
Infondato perché è emerso che alcuna discriminazione è stata consumata nei confronti dei collaboratori scolastici sia con riguardo alla loro condizione di salute che con riguardo alla posizione dei loro colleghi.
Inammissibile riguardo alla sindacabilità della legittimità dei provvedimenti emessi dalla sottoscritta in quanto emanati nel rispetto della legge e non censurabili come forma di discriminazione, essendo gli atti ispirati a garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico nell’interesse dell’utenza scolastica.