Il commissario dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture ha pubblicato un’ordinanza per disciplinare “la raccolta dei prodotti secondari di bosco”. Il provvedimento è stato trasmesso al Prefetto di Potenza, all’assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, ai Comuni ricadenti nel Parco, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alle associazioni ambientaliste. I prodotti in questione sono i semi di piante forestali, come castagne, noci e ghiande e lo strame (paglia, foraggio, fieno).
In base all’ordinanza, la raccolta dei prodotti secondari di bosco è “consentita prioritariamente ai cittadini residenti nei Comuni del Parco” e in subordine a quelli “non residenti, per scopi turistici e sociali”. Per poter svolgere l’attività di raccolta è necessario il rilascio di un tesserino, su delega del Parco, da parte del Comune al quale è stata presentata l’istanza. Per i residenti l’autorizzazione avrà la durata di un anno e sarà rinnovabile previo pagamento del contributo annuale di 22 euro, mentre “per i non residenti potrà avere la durata di un mese, con un contributo una tantum di 40 euro, di cinque giorni, al costo di 10 euro e di un solo giorno, con il contributo di 5 euro”. La raccolta potrà essere effettuata da chiunque abbia ottenuto il permesso “nei boschi e nei terreni demaniali regionali o comunali non gravati da precedente concessione ad uso di castagneto da frutto”, ma non “durante le ore notturne”. Non si potranno raccogliere “più 50 chilogrammi di semi di pianta forestale” ad eccezione di quelli di castagne e di ghiande, che non sono soggetti a tale limite “in quanto forniscono un reddito integrativo e poiché sono utilizzati nell’alimentazione del bestiame”. Il commissario del Parco, con propria ordinanza “potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone dove, secondo il parere dei carabinieri forestali, si potrebbe compromettere la rinnovazione del bosco. La raccolta, su parere delle associazioni può essere interdetta anche nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne, per periodi definiti e consecutivi in zone determinate, per consentire la rigenerazione dell’ecosistema”. E’ fatto espresso divieto “di danneggiare o tagliare le piante: le sanzioni previste vanno da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro per il trasgressore”. La vigilanza è affidata agli organi di polizia municipale dei Comuni del Parco Regionale del Vulture, ai Carabinieri dell’Arma, ai Carabinieri forestali, alla Polizia provinciale, alla Polizia ambientale regionale, alle guardie venatorie provinciali e alle associazioni di protezione ambientale in possesso dell’approvazione prefettizia.