A partire da Gennaio 2019 verranno apportate delle novità nel campo delle telecomunicazioni e l’Adoc se ne fa portavoce informando gli utenti.
Più precisamente, con la delibera 487/18/CONS del 16/10/2018, l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha posto delle garanzie a tutela degli utenti che decidono di recedere o cambiare operatore prima della scadenza del contratto.
Nello specifico, le linee guida riportate nella delibera, si applicano ai rapporti tra operatori e persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono o intendono sottoscrivere un contratto per la fornitura di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettronica.
La facoltà di recesso dai contratti per adesione o di trasferimento dell’utenza presso un altro operatore può essere esercitata in ogni momento, poiché è libera da vincoli temporali (articolo 1 comma 4 del c.d. Decreto Bersani (Decreto n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2007). L’utente deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento ad altra società di telecomunicazioni con un preavviso non superiore a 30 giorni.
L’utente, oltretutto, deve essere messo a conoscenza del tempo necessario affinché siano compiuti tutti gli adempimenti obbligatori volti alla lavorazione della propria richiesta; la durata massima è sempre di 30 giorni, coincidente con il termine previsto per il preavviso.
Per quanto riguarda le spese di recesso anticipato, devono essere “commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio” (comma 3, articolo 1 del Decreto n. 7/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2007).
Ad ogni buon conto, al fine di poter correttamente quantificare le suddette spese, l’AGCOM definisce il “valore del contratto” come il prezzo implicito che risulta dalla media dei canoni finora pagati dall’utente. Ovviamente il prezzo dipende dalla proposta inizialmente formulata e sottoscritta, infatti la tecnologia utilizzata, i servizi offerti, le promozioni e la durata incidono su tali costi.
A tal proposito si sottolinea che le spese di recesso comprendono diverse categorie di costi, non solo i costi effettivamente sostenuti dall’operatore per cessare o trasferire l’utenza, ma anche la restituzione degli sconti usufruiti e il pagamento di rate residue per offerte legate al servizio principale.
Specificatamente, se si ha usufruito di sconti, questi costi andranno a sommarsi alle altre spese di recesso, tuttavia dovranno essere ugualmente equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta, quindi non addebitabili nella loro totalità.
Per ciò che concerne invece un’eventuale dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all’acquisto di prodotti o servizi offerti unitamente al servizio principale, gli operatori dovranno dare l’opportunità di scelta ai propri clienti, i quali decideranno se continuare a pagare a rate oppure estinguere il tutto in un’unica soluzione.
In ogni caso a seguito di un eventuale recesso contrattuale per qualsiasi causa, il cliente avrà diritto al riconoscimento, qualora ci fosse, del credito residuo. I commi 1 e 3 dell’articolo 1 del Decreto Bersani sanciscono infatti il diritto dell’utenza al riconoscimento del credito residuo e anche della sua trasferibilità – nel caso in cui fosse richiesta la portabilità del numero – in quanto può essere definito come importo prepagato non ancora utilizzato, ricaricato in modo autonomo dall’utente.
Con le nuove disposizioni per le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore, l’AGCOM obbliga inoltre gli operatori ad una chiara e sintetica “trasparenza tariffaria” (nelle modalità previste dall’art. 4 delibera n. 252/16/CONS), affinché rendano note le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore già in fase della pubblicizzazione dell’offerta e, successivamente, anche in fase di sottoscrizione del contratto.
Nello specifico l’Adoc ricorda a tutti i consumatori che i dettagli relativi ai costi del recesso dovranno essere comunicati in fase di sottoscrizione dell’offerta sia verbalmente, sia tramite idonea informativa scritta da allegare al contratto.
Da ultimo alcuni memorandum:
– l’operatore non può imporre all’utente che recede dal contratto il costo di un servizio o di un prodotto se non è stato previsto in fase di sottoscrizione, poiché resta valido il divieto che non consente agli operatori “d’inserire fra i costi richiesti per la disattivazione anche costi che sono ad essa estranei o non pertinenti come quelli sostenuti per l’attivazione del servizio, anche se non addebitabili all’utente nel corso del rapporto” (sentenza n. 4773/2015 del Consiglio di Stato);
– è bene ricordare che la durata di “contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi” (art. 80 comma 4 quater del Codice, in linea con l’art. 1 comma 3 ter del decreto Bersani), di conseguenza anche la durata delle rateizzazioni non può eccedere tale termine al fine di non vincolare il cliente oltre il termine di legge;
– I contratti, dal 2014, sono validi sono se firmati dal titolare oppure sono validi se si accede, consapevolmente, ad un link accettando le condizioni, ivi riportate, in maniera esplicita.
Gli uffici dell’Adoc di Basilicata sono a disposizione degli utenti nelle sedi di Potenza in via R. Danzi n. 2 e via Napoli n. 3, di Matera in via Annunziatella n. 34, di Sant’Arcangelo in Piazza de Gasperi n. 10, di Marsicovetere in via P. Festa Campanile n. 3 e di Lauria in via XXV Aprile.