La Corte Federale d’Appello II Sezione, riunita oggi a Roma, ha parzialmente accolto il ricorso del Matera, riducendo da 8 a 5 i punti di penalizzazione per la società biancoazzurra. La società del Matera Calcio in una nota ringrazia per il pregevole lavoro svolto l’avvocato Salvatore Napolitano che ha assistito la società biancoazzura e ha dichiarato: “È stato importante avere questo dispositivo a favore per tutto l’ambiente e sopratutto per la squadra. Questo ci darà forza per continuare a lavorare a tutto tondo per risolvere il più possibile la situazione.”
Di seguito la nota integrale diffusa sul sito della Figc.
La Corte Federale d’Appello II Sezione, riunita oggi a Roma, ha respinto i ricorsi presentati dalla Triestina, dal Cuneo e dal Monopoli, confermando rispettivamente 1 punto, 3 punti e 2 punti di penalizzazione in classifica per i tre club, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Sono stati invece parzialmente accolti i ricorsi della Lucchese, del Matera e dell’Arzachena Costa Smeralda riducendo da 11 a 8 i punti di penalizzazione per la Lucchese, da 8 a 5 per il Matera, mentre per l’Arzachena è stato confermato 1 punto di penalizzazione e ridotta l’inibizione a due dirigenti del club sardo.
Per il Rende, che ha fatto ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e l’inibizione per Giuseppe D’Aniello, è stata predisposta l’ordinanza.
A seguito di questa decisione il Matera sale a quota 10 in classifica ma resta comunque in penultima posizione.
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza
Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Roberto Caponigro – Componenti; Dott.
Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. MILANESE MAURO, ALL’EPOCA DEI FATTI
AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3 NOIF;
– AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4,
COMMI 1 E 2 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 1496/1194 PF 17-18 GP/GT/AG DEL
6.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 30/TFN del
24.10.2018)
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Triestina Calcio
1918 Srl di Trieste (TS) così dispone:
– Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;
– US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
2. RICORSO DEL SIG. COSCARELLA FABIO (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMNISTRATORE UNICO E LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL) AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS,
COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N.
50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL
CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale
Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
3. RICORSO DELLA SOCIETA’ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA
RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2556/39 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente:
– in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
– respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
4. RICORSO DEL SIG. D’ANIELLO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS,
COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL
COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE
AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019 SEGUITO DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 18.9.2018 (Delibera del Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
5. RICORSO DEL SIG. MILANESE MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA,
AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ US TRIESTINA CALCIO
1918 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER
VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I),
PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA
LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL
18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del
31.10.2018)
6. RICORSO DELLA SOCIETA’ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA
INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2654/43 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL
18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del
31.10.2018)
ORDINANZA
La C.F.A.,
viste le istanze istruttorie formulate dalle difese degli incolpati appellanti (D’Aniello, Milanese e U.S.
Triestina Calcio 1918 S.r.l.);
DISPONE
la riunione dei ricorsi nn. 85, 86 e 91, l’acquisizione dei documenti richiesti (denuncia-querela e
decisione del Tribunale Federale Nazionale, onerando la difesa dei ricorrenti a detta produzione) e
sospende medio tempore le sanzioni inflitte agli appellanti sino all’esito del presente giudizio;
sospende altresì i termini decadenziali ai sensi dell’art. 38, comma 5 C.G.S. C.O.N.I..
7. RICORSO DELLA SOCIETA’ AC CUNEO 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI
PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA
RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2601/35 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 17.9.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AC Cuneo 1905 Srl di Cuneo (CN).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
II COLLEGIO
Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott.
Antonio Metitieri – Segretario.
8. RICORSO DELLA SOCIETA’ SS MONOPOLI 1966 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE
DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA
RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. SEGUITO
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2863/44 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 24.9.2018
(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 31.10.2018)
La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Monopoli 1966 Srl di Monopoli (BA).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
9. RICORSO DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLE
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 11 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA
INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2860/42 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL
24.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del
31.10.2018)
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas
1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8. Dispone restituirsi la tassa
reclamo.
10. RICORSO DELLA SOCIETA’ MATERA CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:
– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE
SPORTIVA;
– AMMENDA DI € 2.000,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2647/38 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL
18.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del
31.10.2018)
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di
Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l’ammenda a € 1.000,00. Dispone
restituirsi la tassa reclamo.
III COLLEGIO
Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio Deroma –
Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
11. RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONI:
– INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FIORINI MENIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE
DEL CDA, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ
RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN
RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL
24.5.2018 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL
CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO 2018/2019;
– INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ALTANA DAVIDE, ALL’EPOCA DEI FATTI
AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIÈTÀ RECLAMANTE
PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL
TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E) PUNTO 11 DEL COM. UFF. N. 50 DEL 24.5.2018 AI FINI DEL
RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO
DI LEGA PRO 2018/2019;
– PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE
SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI
DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 2574/34 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL
17.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del
31.10.2018)
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa
Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini
Menio e Altana Davide. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
12. RICORSO DEL SIG. FERULLO ANGELO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL
2.2.2017 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER ANNI 3;
– AMMENDA DI € 10.000,00;
INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI
ARTT. 21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
NOTA 1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale –
Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)
13. RICORSO DEL SIG. APRILE ANTONIO (AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL DAL
3.9.2015 ALL’8.2.2017) AVVERSO LE SANZIONI:
– INIBIZIONE PER ANNI 3;
– AMMENDA DI € 6.000,00;
INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.
21, COMMI 2 E 3 NOIF E 19 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA
1578/478 PF 18-19 GT/GC/BLP DELL’8.8.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Disciplinare – Com. Uff. n. 33/TFN del 30.10.2018)
La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 12 e 13 in parziale accoglimento così dispone:
– Sig. Ferullo Angelo inibizione per mesi 10 e ammenda di € 3.000,00;
– Sig. Aprile Antonio inibizione per anni 2 e ammenda di € 6.000,00.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
CLASSIFICA SERIE C DOPO LE GARE DELLA 16^ GIORNATA E LE DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE PER LE PENALIZZAZIONI
Juve Stabia 38 punti
Rende 30 punti
Trapani e Catanzaro 27 punti
Catania e Monopoli 24 punti
Potenza, Vibonese e Casertana 22 punti
Cavese e Sicula Leonzio 18 punti
Reggina 17 punti
Bisceglie e Siracusa 14 punti
Virtus Francavilla e Rieti 13 punti
Matera 10 punti
Viterbese e Paganese 5 punti
Viterbese 6 gare in meno
Siracusa, Virtus Francavilla, Monopoli, Cavese, Reggina, Catania 1 gara in meno
Penalizzazioni: 5 punti al Matera Calcio, 2 al Monopoli, 1 a Juve Stabia, Siracusa, Rende e Trapani