L’imprenditore Salvatore Pepe ha denunciato il Consiglio di amministrazione della Greenswitch srl con sede nella zona industriale Macchia di Ferrandina perchè svolgerebbe attività chimica senza le previste autorizzazioni in presenza di rifiuti speciali. Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione.
L’imprenditore Salvatore Pepe ha denunciato il consiglio di amministrazione della Greenswitch srl e il sig. Pasquale Tremamunno in qualità di consigliere di amministrazione della Greenswitch srl con sede in Z.I. Macchia di Ferrandina di svolgere attività di industria Chimica, nello stabilimento ex Mythen di Ferrandina, senza le necessarie e obbligatorie autorizzazioni previste dal decreto legislativo 105/2015. Più precisamente per aver omesso la notifica ex art. 6 dello stesso e per non aver ottemperato agli obblighi previsti nella Delibera di Giunta Regione Basilicata n. 1007 dell’8 settembre 2016 (allegata alla presente).
La stessa prescrive che in attuazione dell’art. 27 del decreto legislativo 105/2015 ai fini del controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le attività svolte da aziende chimiche inserite in particolari elenchi del ministero dell’ambiente (lo stabilimento Mythen era considerato uno stabilimento a rischio incidente rilevante di soglia inferiore) quindi sotto il controllo ispettivo della regione ed inserita nell’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore nel piano dei controlli ispettivi da parte della regione (tabella 1 della stessa delibera).
Tale delibera recita testualmente: “Come si evince dalla tabella 1 sul territorio lucano insistono 4 stabilimenti di soglia inferiore suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui N 1 stabilimento “Mythen Spa”, agli atti della regione Basilicata, risulta non operativo ed in stato di liquidazione.
L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti dall’ISPRA, ai sensi dell’art 13 c. 9 del d.lgs. 105/2015.
Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione Basilicata aggiornare il relativo programma ispettivo.”
Da ciò’ si evince che la Greenswitch, società che nel 2017 aveva rilevato dal fallimento lo stabilimento, era obbligata a depositare ,prima di svolgere attività produttiva, al Comitato Tecnico Regionale, alla Regione Basilicata, al MATTM (per il tramite dell’ISPRA), Prefettura, Comune, Comando VVF, una Notifica quale autocertificazione di dati identificativi, sostanze pericolose, attività svolta, ambiente circostante lo stabilimento ed elementi che potrebbero causare incidenti rilevanti, etc..
Tale Notifica doveva essere comunicata digitalmente all’ISPRA, seguendo il modello in formato elettronico previsto dallo stesso decreto Legislativo (allegato 5) mediante PEC firmata digitalmente dal rappresentante legale della società che gestisce l’impianto prima dell’inizio attività.
Avendo quindi la Greenswitch iniziato la propria attività in assenza di tale notifica, come si evince dall’articolo della “Gazzetta del Mezzogiorno” e dai verbali di assemblea dei soci ai quali ho partecipato, già da Settembre 2018 e soprattutto senza il consenso del CTR, della Regione, del Prefetto, dei vigili del fuoco, dell’ISPRA e non avendo verificato l’assoggettabilità al decreto ha posto in essere un comportamento penalmente rilevante e sanzionato dallo stesso decreto.
Con la presente si denuncia tale comportamento elusivo del decreto.
Inoltre si denuncia la Greenswitch per aver assunto un comportamento elusivo nei confronti dello stesso decreto perché, non avendo rispettato quanto richiamato dall’allegato 5,non ha informato gli enti preposti non permettendo loro di effettuare le dovute verifiche. Non si sono presentate le documentazioni attestanti l’efficienza dell’impianto elettrico dopo le importanti modifiche resesi necessarie per la ripartenza dello stabilimento, le condizioni dei serbatoi e dei contenuti residui, l’esistenza di sostanze pericolose all’interno dello stabilimento, l’esistenza dei rifiuti rinvenienti dalla gestione Mythen all’interno dello stabilimento (equiparati a miscele secondo criteri 4.1.3 Regolamento CE 1272/2008 CLP) non è stata comunicata l’esistenza di rifiuti speciali (di proprietà’ della Mythen) nel capannone attiguo allo stabilimento depositati dalla curatela fallimentare, che potrebbero amplificare un eventuale incidente scaturito all’interno dello stabilimento.
In aggiunta non è stato predisposto e quindi presentato un piano di politica di prevenzione, un sistema di gestione della sicurezza, un piano di emergenza interno. In assenza di Notifica non è possibile predisporre un piano di Emergenza esterno, non è possibile fare una valutazione del Rischio, non è possibile valutare il possibile effetto domino. Questi documenti, se presenti all’interno dell’azienda, non fotografano la situazione reale quindi assolutamente non attendibili.
Anche se nella delibera regionale del 20 Aprile del 2018 è stato escluso lo stabilimento Ex Mythen dall’elenco delle aziende RIR (Rischio Incidente Rilevante), per definitiva cessazione dello stabilimento, non esonera il gestore di uno stabilimento chimico (preesistente o nuovo) dall’obbligo di assoggettabilità alla normativa Seveso. Si ricorda che la qualifica di RIR, in carico allo stabilimento, comporta che tutte le modifiche devono essere notificate obbligatoriamente da parte del gestore, anche per la sola fuoriuscita da Seveso (come già previsto dalla delibera del 2016). Tale modifica deve essere autorizzata dall’ISPRA previa valutazione della Notifica.
Per il tramite dell’allegato 5 vanno anche comunicati la stessa cessazione dell’attività dovuta a fallimento in quanto la fuoriuscita dall’elenco per cessazione attività per fallimento non autorizza il nuovo gestore ad esercitare l’attività nello stabilimento RIR e non permette all’ISPRA di effettuare le dovute valutazioni prima dell’inizio attività. Solo dopo verifica da parte dell’ISPRA è possibile uscire da Seveso e svolgere regolarmente l’attività di industria chimica essendo soddisfatte le condizioni del decreto del 2015.
Uno stabilimento chimico al cui interno vi sono sostanze pericolose che possono causare un incidente rilevante (i rifiuti e le miscele presenti all’interno della ex Mythen lo sono) va obbligatoriamente classificato ai fini dell’assoggettabilità al decreto Seveso 3 rendendo quindi obbligatoria la notifica prima dell’inizio attività comunicando contestualmente il cambio di ragione sociale del gestore di uno stabilimento assoggettato a normativa Seveso 3.
Lo stabilimento sia preesistente che nuovo ha l’obbligo, prima dell’inizio attività’, di Notifica all’ISPRA per il tramite del modello dell’allegato 5.
Dalla mancata comunicazione della Notifica secondo il modello dell’allegato 5 si desume che l’attività svolta da Greenswitch da Settembre 2018 a tutt’oggi è avvenuta esponendo i lavoratori e la collettività ad un rischio incidente rilevante e in completa elusione degli obblighi del decreto del 2015, delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e della normativa sulla salvaguardia dell’ambiente.
Vogliate prendere atto e adottare i provvedimenti necessari.