Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Matera DcalcioS.r.l. :
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85 delle N.O.I.F., lettera C), paragrafo IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l. ;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. IV) e al titolo I), paragrafo V), lettera A), del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :
a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto al pagamento, entro il termine del 17 dicembre 2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver provveduto, entro il 17 dicembre 2018, al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018 e per quelle di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Il sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante protempore della Società Matera Calcio S.r.l.:
a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• la Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V) e al titolo I), paragrafo V), lettera A) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:
a titolo di responsabilità propria per non aver versato, entro il termine del 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2018 e di luglio e agosto 2018 e i contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di giugno 2018 e di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
• Sig. Lamberti Rosario, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.A. in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d’Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
• La Società Matera Calcio S.r.l.:
per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti
Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio S.r.l.;
per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019:
a titolo di responsabilità propria per non aver sostituito, entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019, la garanzia rilasciata in sede di ammissione al Campionato di Serie C 2018/2019 con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. F.I.G.C. 50 del 24 maggio 2018; con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2 , del C.G.S.
Quindi quando Lamberti,in conferenza stampa e alla presenza dei tifosi, dichiarò che lo stipendio di settembre era stato pagato, non corrisponde al vero….Troppe parole al vento e pochi fatti!