L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, servendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha inflitto, dopo le numerose segnalazioni delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti, una pesante sanzione ad Optima Italia spa in relazione all’offerta commerciale multiservizi denominata “Optima VitaMia” (adesso rinominata “TUTTO-IN-UNO”) per la fornitura di energia, gas, telefonia fissa/mobile e Internet, accertando una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, comma 1, 22, commi 1, 2 e 4, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Con particolare riguardo ai profili di ingannevolezza della pratica, l’Autorità ha ritenuto che la presentazione, da parte di Optima Italia Spa, dell’offerta come “flat” (a tariffa fissa), nella misura in cui, da un lato, enfatizzava in modo suggestivo la stabilità della spesa mensile e l’invarianza del “canone fisso”, mentre dall’altro lato ometteva tout court di indicare le effettive condizioni limitative della proposta (quali la presenza di un vincolo di durata minima annuale, la perdita dei consumi risparmiati di valore superiore a quello del Bonus iniziale, l’esistenza di un conguaglio a fine dell’anno contrattuale e le tariffe applicate in tale sede per la fatturazione dei consumi extra-soglia), fosse idonea a indurre gravemente in errore i consumatori circa la reale natura dell’offerta pubblicizzata e, nello specifico, l’esistenza di una spesa fissa mensile, priva di ulteriori costi, parametrata sulle esigenze di fornitura del singolo consumatore.
Per quanto concerne i profili di aggressività della pratica commerciale scorretta, secondo l’Autorità, la condotta della società consistente nell’applicare a una molteplicità di consumatori una fatturazione a conguaglio che li esponeva all’esborso, in soluzione unica e a fine anno contrattuale, di importi rilevanti che dipendevano dalla taglia inizialmente fissata (canone mensile), rivelatasi spesso sbagliata – e fatturati sulla base di tariffe personalizzate non facilmente conoscibili nonché in funzione di dati di consumo non sempre effettivi e realmente aggiornati, peraltro con notevole penalizzazione in caso di recesso anticipato da parte del consumatore – fosse idonea a esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori in relazione alla proposta contrattuale, limitandone la libertà di comportamento, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in ordine alla gestione delle proprie abitudini di consumo e alla prosecuzione del rapporto contrattuale.