In un regime democratico il sistema fiscale deve permettere la raccolta delle risorse necessarie all’attuazione dei diritti sociali dei cittadini. I criteri di progressività su cui è fondato sono stati stabiliti proprio per far sì che tali risorse siano raccolte ridistribuendo la ricchezza e realizzando così il principio di uguaglianza su cui tale regime si fonda nella sua accezione più sostanziale.
Le finalità delle verifiche fiscali
In questo quadro, se contrastare il fenomeno dell’evasione è un compito cui lo Stato non può assolutamente derogare, le verifiche tributarie rappresentano uno degli strumenti più incisivi per rendere efficace la lotta all’illegalità. Oltre che a smascherare i comportamenti illeciti da parte del contribuente, l’intervento diretto presso i suoi uffici, l’abitazione o i locali del suo commercio punta infatti ad agevolare l’adempimento spontaneo del cittadino verificato e a permettere il contraddittorio, ossia la piena attuazione del suo diritto di difesa. Un diritto del quale il contribuente dovrà approfittare facendo valere le proprie ragioni, opponendo richieste di chiarimenti, presentando le sue eccezioni e facendo verbalizzare il tutto, in modo da evitare che siano emessi avvisi di accertamento illegittimi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Conoscere i propri doveri per far valere i propri diritti
Per far sì che il momento della verifica diventi un’occasione di scambio e collaborazione fra contribuente e Guardia di Finanza e non sia percepito soltanto come una sgradevole “invasione di campo”, occorre che il contribuente sia a conoscenza degli obblighi imposti e dei diritti concessi dalla legge in ognuna delle fasi di accertamento, così da agire in maniera adeguata e non rischiare di commettere passi falsi che potrebbero pregiudicare una risoluzione positiva della verifica fiscale.
Le fasi della verifica della GDF: cosa c’è da sapere
Nel momento dell’accesso, è bene sapere che gli agenti della Guardia di Finanza non hanno la libertà di fare il loro ingresso negli uffici o nei locali preposti ad attività di commercio in qualsiasi momento, ma che questa sorta di irruzione deve avvenire durante l’orario usuale di esercizio delle attività, salvo casi eccezionali di urgenza. Nel fare il loro ingresso, i verificatori sono comunque tenuti a esibire un ordine di accesso e consegnarne una copia contribuente, dopo aver mostrato i propri documenti di riconoscimento. Per ciò che concerne le modalità dell’accesso, questo deve avvenire in modo da arrecare il minor disturbo possibile e senza compromettere lo svolgimento delle attività del soggetto sottoposto a verifica (art. 12 dello Statuto dei contribuenti). Il tempo di permanenza concesso alla GDF nell’esercizio delle sue funzioni di controllo diretto non può inoltre essere superiore a 15 giorni per verifica fiscale in capo ai lavoratori autonomi e di 30 giorni per tutte le altre tipologie di contribuenti.
In cosa si articola la fase di ricerca
Durante la fase di ricerca, se è vero che il reperimento del materiale utile alle ispezioni documentali (libri, documenti, registri, ecc …) può avvenire anche contro la volontà del verificato, è prassi consolidata che la GDF ne faccia prima richiesta al contribuente. In caso di rifiuto, oppure nell’eventualità che il materiale fornito spontaneamente sia carente o lacunoso, i verificatori potranno ricercare in maniera autonoma le prove documentali. Prima di dedicarsi alle ricerche, i verificatori sono obbligati a ricordare al contribuente che è suo diritto a rifiutarsi di aprire cassetti, casseforti, borse e qualsiasi contenitore che non sia fruibile nell’immediato (come possono essere gli scaffali di una scrivania), così come della sua facoltà di invocare di segreto professionale nel caso non ritenga opportuno soddisfare alcune richieste della GDF, salvo che non sia stata rilasciata una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica (dell’art. 52, commi 3 e 6, del D.P.R 633/72).
Il Processo Verbale di Constatazione (PVC)
Le operazioni di verifica fiscale compiute dai funzionari incaricati sono ufficializzate nel Processo Verbale di Constatazione (PVC). Qui sono riepilogate tutte le prove documentali riportate nel corso dei controlli, le eventuali violazioni commesse e i relativi addebiti, come pure quelle che il soggetto sottoposto a verifica o il tributarista che lo assiste ritengono essere constatazioni errate, in virtù del principio secondo il quale a domanda del contribuente deve corrispondere una risposta dell’autorità pena nullità dell’atto in questione (sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 19667/2014).
Non impugnabile autonomamente, ma contestabile esclusivamente a querela di falso (art. 2.700 del Codice Civile), il PVC dovrà essere sottoscritto sia dal verificatore sia dal contribuente e consegnato in copia a quest’ultimo. Sulla base del Processo Verbale di Constatazione e non oltre i 60 giorni dalla sua firma, sarà emanato l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che, a differenza del PVC, è impugnabile dagli interessati entro un termine variabile ivi precisato.
E’ dunque opportuno presentare le proprie osservazioni subito dopo la firma del PVC, oppure conviene impugnare direttamente l’avviso di accertamento? Relativamente alla fase antecedente, quali sono le precauzioni da prendere in vista di una verifica fiscale della Guardia di Finanza? Oltre che aggiornare periodicamente i propri registri IVA e controllare che i registratori di cassa operino in maniera precisa e puntuale, cos’altro si può fare per non farsi cogliere in fallo dai verificatori?
A questi e a molti altri interrogativi saprà dare risposte esaustive un tributarista di esperienza, la cui assistenza è senz’altro raccomandabile per vivere più serenamente il momento della verifica fiscale e alleggerirne il peso. È bene anche essere a conoscenza della tipologia di servizi di consulenza ai quali è possibile accedere nel caso in cui si intenda procedere con un ricorso presso Agenzia delle Entrate o Equitalia.