L’emanazione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza costituisce un momento di importante cambiamento della disciplina. L’entrata in vigore delle nuove norme è dilazionata nel tempo ma pone nell’immediato numerosi problemi interpretativi, ma anche di adeguamento nel concreto alle nuove indicazioni normative. E’ stato questo l’argomento di discussione dell’incontro tenutosi venerdì 17 maggio presso la Camera di Commercio di Matera e organizzato dall’Associazione Curatori Professionisti Delegati e Custodi di Matera, coordinata dall’avvocato Mariano Agresti, ricomprendente tutte le figure professionali che svolgono un ruolo nevralgico nel sistema di amministrazione della Giustizia.Nel corso della giornata è stato esaminato l’impianto generale con particolare attenzione ai cambiamenti della disciplina vigente prestando attenzione ad esaminare gli effetti e le conseguenze operative che le nuove norme avranno sull’operato degli imprenditori, amministratori e dei professionisti interessati.E’ stata illustrata la funzione dell’OCRI, cioè l’organismo di composizione della crisi d’impresa che ha il compito di ricevere le segnalazioni e gestire la fase di allerta, nonché il procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse dalle imprese minori.I relatori hanno posto attenzione sugli strumenti di allerta della crisi d’impresa e sugli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore per rilevare subito la crisi dell’impresa e procedere alla tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.Maggior rilievo ricoprono proprio gli Organismi di composizione della crisi, che adesso assumono un ruolo centrale per far partire l’allerta. La referente della Camera di Commercio di Matera, Chiara Cappiello, ha evidenziato il ruolo dell’ Ocri, costituito presso ciascuna Camera di Commercio con la funzione di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni della società e dai creditori pubblici qualificati, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.Successivamente sarà il collegio, sentito il debitore, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, a disporre l’archiviazionedelle segnalazioni ricevute.Se invece il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa un termine per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa.Il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può così chiedere al tribunale delle imprese le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. Certo la novella lascia al giudice solo l’ultima fase, cioè decidere solo se sia possibile o meno addivenire a una soluzione concordata della crisi.Numerosi sono stati poi gli interrogativi che i relatori hanno posto e che i discenti hanno girato ai primi. Tutte le leggi oggi vigenti in Italia rendono quanto mai difficile per gli imprenditori operare con certezza di non essere fuori legge. Il nuovo codice può essere considerato un netto miglioramento del quadro normativo ed una opportunità per le imprese?Come dovrebbe mutare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese?Il Dottor Eustachio Quintano ha relazionato sui nuovi controlli che i revisori devono porre in essere e sugli indicatori di crisi. Ha parlato inoltre del regime delle segnalazioni all’Organismo di Conciliazione della Crisi OCRI.Il professor Gianvito Giannelliha infine evidenziato le normali difficoltà che deve affrontare l’interprete nell’esaminare la riforma legislativa, in quanto l’intervento del legislatore andrebbe coordinato, quantomeno per un’esigenza di coerenza sistematica, con i principi espressi dalla legge delega. Oltre al concordato preventivo, ha continuato Giannelli, abbiamo gli accordi di risanamento e gli accordi tesi al riequilibrio della situazione finanziaria ed al risanamento delle esposizioni dell’impresa il che impone all’interprete la ricerca, ove fruttuosa, di un profilo unitario i tre strumenti di intervento.
Ha concluso Giannelli che riferendo che un primo elemento di novità riguarda il presupposto oggettivo identificato con la crisi, che così fa il suo esordio in una normativa a carattere generale, e non più con l’insolvenza; cosicché è legittimo l’interrogativo se si tratti di un presupposto diverso e, in quest’ultimo caso se comprenda o meno, in un rapporto tra genus e species, anche l’insolvenza dell’imprenditore. Ciò significa che lo stato di crisi è, in un certo senso, prodromico a quello di insolvenza e, ancora, che la procedura riveste una funzione di composizione preventiva della crisi e non soltanto una funzione meramente liquidatoria dell’impresa decotta.
Pierluigi Diso
La fotogallery del convegno (foto www.SassiLive.it)