Brindisi-Matera non sarà ricordata solo per la sfida che ha sancito la promozione matematica della formazione di Silva in II Divisione con tre giornate di anticipo. A fare notizia è anche la scelta di Alberto Marsico di non esultare dopo la rete spettacolare che ha salvato l’onore del Matera sul campo della capolista: la sua faccia non ha bisogno di ulteriori commenti. Marsico sperava di giocare dall’inizio questa partita e con i fatti ha dimostrato di avere ancora una volta una marcia in più rispetto a tutti gli altri che hanno indossato quest’anno la maglia biancoazzurra. Ma non è tempo di processi. Quelli si faranno alla fine. Brindisi-Matera è stata purtroppo anche la sfida della violenza gratuita nei confronti di alcuni tifosi materani, aggrediti da pseudo-tifosi locali prima del match. Senza dimenticare alcune vetture danneggiate, sempre targate Matera. Violenza da condannare. Non è stata invece violenta l’invasione di campo anticipata dai tifosi brindisini che non vedevano l’ora di abbracciare i propri beniamini per aver raggiunto l’agognato traguardo con tre giornate di anticipo. Il Matera aveva pensato di preannunciare il reclamo ma successivamente ha prevalso il buon senso e la società non ha dato seguito al ricorso. Pertanto il risultato finale di Brindisi-Matera è stato omologato, come conferma il comunicato ufficiale del giudice sportivo. La stessa decisione è stata presa per Genzano-Pomigliano. Anche in questo caso la società ospite aveva preannunciato un reclamo ma poi aveva preferito non proseguire l’azione legale.
GIUDICE SPORTIVO: OMOLOGATO IL RISULTATO MATERA-BRINDISI 2-1
GARA DEL 26 APRILE BRINDISI – MATERA
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società Matera avverso l’ esito della gara
indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si
riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
Il Giudice Sportivo,
– Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 149 del 27 aprile 2009
– Considerato che la società Matera non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito
alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
reclamo stesso;
– Visto l’art. 33, comma 5, del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1) Di dichiarare inammissibile il reclamo GARA DEL 26/04/2009 BRINDISI – MATERA
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Brindisi – Matera 2-1
3) Di addebitare sul conto della società Matera la tassa di reclamo.
ben detto MateranStyle…dobbiamo riservarli lo stesso trattamento con cui hanno trattato i nostri tifosi (è sbagliato ma purtroppo funziona così)…basta!!!!!