Riportiamo di seguito il testo integrale che disciplinala circolazione veicolare, in occasione del concerto di “Enzo Avitabile con il gruppo Krikka Reggae” che si terrà il giorno 22 Settembre 2019 presso il Parco del Castello.
Il dirigente incaricato
Vista la nota assunta al prot. gen. n. 0016812/2019 del 27.02.2019 con la quale il Direttore Esecutivo della “Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata ” ha comunicato che nei giorni dal 16 al 22 Settembre 2019 sarà celebrata nella città di Matera la “Pax-Mater – la Settimana della Pace” eventi ed incontro interreligioso;
Vista la nota prot.n. 0059817/2019 del 24/07/2019 con la quale viene illustrato il programma e comunicate le esigenze in ordine agli allestimenti tecnici e scenografici per la manifestazione in parola tra cui in particolare la realizzazione di un concerto tenuto dall’artista Enzo Avitabile presso il Parco del Castello il giorno 22 Settembre 2019;
Vista la Delibera di G.C. 366 del 08.08.2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha concesso patrocinio e collaborazione all’evento indicato in oggetto;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, adottare un provvedimento con il quale disciplinare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli in Via Castello;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs.vo n. 285 del 30.4.92 e ss.ii.mm.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);
Vista la nota prot. n.516/Pers. del 12.09.2019 con la quale il Sindaco conferisce in via provvisoria la responsabilità del Settore Polizia Locale al Dirigente del Settore Gestione del Territorio;
Ordina per i motivi esposti in premessa e secondo segnaletica mobile installata:
• l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in Via Castello, area di parcheggio antistante il parco, dalle ore 07:00 del 21 settembre 2019 alle ore 18:00 del giorno 23 settembre 2019;
• l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli senza eccezioni, in Via Castello, ambo i lati, tratto compreso tra Via Lanera e il civico 12 di Via Castello, il giorno 22 Settembre 2019, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno;
Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli utilizzati per l’allestimento tecnico-logistico.
I residenti di Via Castello potranno accedere sino al civico n. 12 di detta via, dal tratto di strada a senso unico, procedendo con la massima cautela in senso contrario a quello normalmente previsto.
L’organizzatore dell’evento, dovrà provvedere, a proprie cure e spese all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione delle predette iniziative, tenendo sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare in connessione e/o dipendenza dell’iniziative in argomento.
Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare.