Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza che disciplina la sosta e la circolazione veicolare delle strade inserite nei lavori di “Riqualificazione primo tratto di Via Gattini e innesti strade limitrofe” per rifacimento del manto stradale.
Il dirigente,
vista la nota del 24 settembre 2019 assunta al prot. n. 5487/19/PL con la quale il Sig. Cosmiano Romeo, in qualità di responsabile di cantiere della ditta MA Costruzioni Generali srl, con sede a Tursi (MT) in C.da Monte snc, ha comunicato che nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione primo tratto di Via Gattini e innesti strade limitrofe” i giorni 26 e 27 settembre 2019 avrà luogo il rifacimento del manto stradale in Via Laura Battista, Via Torquato Tasso e Vico Torquato Tasso;
considerato che al fine di eseguire una corretta posa in opera della bitumazione della sede stradale necessita interdire la sosta e il transito veicolare sulle strade interessate alla manutenzione straordinaria;
ritenuto pertanto disporre, per la sicurezza stradale e del cantiere nonché per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e solo per la durata dei lavori, la chiusura delle vie interessate con divieto di transito e sosta veicolare lungo tutti i tratti di strada interessati dalle attività di rifacimento dell’asfalto;
visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro su strade;
visti gli artt. 5, 6 e 7 e 21 del vigente C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;
visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992;
visto il D.Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
ordina per i motivi in premessa i giorni 26 e 27 settembre 2019, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, in Via Laura Battista, Via Torquato Tasso e Vico Torquato Tasso la chiusura temporanea al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati.
La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà porre in essere tutte le opere necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità per tutta la durata dei lavori, dovrà provvedere all’apposizione della segnaletica stradale, almeno 48 h prima, nei tratti di strada interessati dai lavori e la segnaletica che regola le deviazioni dovrà essere collocata e mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte dando preventiva informazione ai residenti della zona delle limitazioni imposte.
La suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata in conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, si dovrà predisporre la segnaletica stradale di cantiere come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, a proprie cure e spese all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione dei predetti lavori, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza.
Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza, gli organi di polizia provvederanno nell’immediatezza ad operare gli interventi del caso.
Gli Operatori del Settore Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza è valida ai fini della circolazione stradale.
Il dirigente ing. Felice Viceconte