Adoc Basilicata: “In caso di estinzione anticipata di un finanziamento dall’11 settembre 2019 si ha diritto a rimborsi più alti, anche per quelli estinti prima dell’11 settembre”. Di seguito la nota integrale.
Facciamo una piccola premessa: un cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto alla finanziaria (estinzione anticipata) per un prestito.
Fino a metà settembre 2019, in caso di estinzione anticipata di un debito con una finanziaria o una banca, il cliente aveva diritto al rimborso degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del credito ottenuto. Tuttavia questo meccanismo ha spesso indotto gli istituti eroganti il credito a ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (costi recurring), spostandoli sui costi fissi (costi up-front) non riconteggiabili, comportando così un rimborso molto contenuto. Pertanto si è reso necessario far estendere l’applicazione di tali rimborsi a tutte le voci di costo originariamente pagate dal cliente, vale a dire anche quelle legate al prestito.
La rata di un finanziamento, infatti, è composta da diversi elementi quali le spese di istruttoria, le spese di intermediazione finanziaria, le spese di contratto e di costituzione, l’assicurazione e gli interessi. Quindi quale parte viene rimborsata?
Con la sentenza C-383/18 dell’11 settembre 2019 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito chiaramente quali sono le voci che devono essere riconteggiate in sede di estinzione anticipata di un finanziamento.
Prima oggi
Il consumatore aveva diritto al rimborso di:
– costi recurring (costi che maturano nella durata del contratto di finanziamento);
– interessi;
– costi di gestione;
– quota premio assicurativo. Oltre ai costi recurring vengono rimborsati anche i costi up-front, corrispondenti a:
– costi di istruttoria;
– costi di intermediazione bancaria;
– costi per la stipula del contratto.
Con tale sentenza vengono quindi restituiti importi più cospicui, soprattutto rispetto ai rimborsi piuttosto esigui finora erogati con il credito al consumo e con la cessione del quinto.
Attenzione però, il valore del rimborso dipenderà anche da quando si estingue il debito: se viene estinto dopo le prime rate oppure alla fine del finanziamento avremo due importi totalmente differenti.
Esempio di finanziamento con estinzione anticipata:
Finanziamento richiesto in 10 anni € 27.500
Estinzione dopo 3 anni: versati € 18.970
Per l’estinzione richiesti altri € 28.470
Con la sentenza delle Corte di Giustizia Europea, il cittadino dovrà “solo” € 18.470
COSTO FINANZIAMENTO:
Interessi € 7.000
Costi recurring € 250
Costi up-front € 15.500
È bene ricordare che nel caso in cui il consumatore abbia dato in pegno titoli o una somma di denaro e tale quota copra il costo per l’estinzione del finanziamento, il cliente avrà diritto a saldare il debito con quella cifra.
L’ADOC di Basilicata sottolinea inoltre che la sentenza della Corte di Giustizia Europea non si applica solo ai casi avvenuti dopo l’11 settembre 2019, ma ha effetto retroattivo: infatti i consumatori che negli ultimi anni hanno estinto un finanziamento anticipatamente, avranno il diritto ad ottenere un ulteriore rimborso. In tal caso sarà necessario chiedere alla propria banca o finanziaria il controllo dei conteggi estintivi, al fine di verificare se sussista o meno il diritto di rimborso dei costi up-front.
Qualora vi fosse una risposta negativa da parte dell’istituto di credito, il consumatore potrà fare ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) o all’Autorità Giudiziaria, previo reclamo inoltrato come tentativo di risoluzione bonaria della controversia.
Secondo gli ultimi dati raccolti, nel corso del 2018 sono stati effettuati 27.041 ricorsi all’ABF, di cui il 64% relativi alla cessione del quinto ed equivalenti a circa 21 milioni di Euro riconosciuti alla clientela (solo di quote recurring).
Ma quanto costa il ricorso all’ABF?
L’importo necessario per l’apertura della posizione equivale a € 20. Successivamente, nel caso in cui il ricorso venga accolto anche solo parzialmente, l’intermediatore sarà tenuto a restituire la suddetta cifra al cliente come “contributo spese”.
Esistono dei limiti sugli importi per presentare ricorso all’ABF?
Se il ricorso viene fatto per ottenere un risarcimento o una restituzione di una somma di denaro allora il limite è pari a € 100.000.
Se invece la richiesta è volta all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (come ad esempio la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo l’estinzione di un mutuo), in tal caso non ci sono limiti di importo.
Per valutare esattamente la somma a cui si ha diritto bisogna farli calcolare a degli esperti e questa operazione ha un costo a carico dl richiedente.
In ogni caso, tutti i consumatori che volessero ulteriori informazioni o chiarimenti in merito potranno contattare l’ADOC di Basilicata nelle seguenti modalità:
– recandosi personalmente alla sede in via Stigliani n. 2 a Potenza, presso il Centro Sociale di Malvaccaro;
– contattando il numero 0971 46393 o 330 798081.