I consiglieri comunali di Pomarico, Gianluca Grieco, Giuseppe Giuliva e Angela Salerno hanno inviato una lettera aperta al Prefetto di Matera per fare luce sull’autovelox installato sulla strada statale 7 in territorio di Pomarico. Di seguito la nota integrale.
Oggetto: Autovelox – S.S. N°7 Racc. “Via Appia” Km 2+750 lato destro (direz. Matera) e KM 2+900 lato sinistro (direz. S.S. n°407 “Basentana”). Territorio del Comune di Pomarico.
Egregio Signor Prefetto,
“come gli automobilisti devono osservare il codice della strada, così i Comuni hanno l’obbligo di attenersi a norme e regolamenti in tema di installazione di autovelox soloal fine della prevenzione degli incidenti.”
Gli scriventi Consiglieri del Comune di Pomarico Grieco Gianluca, Giuliva Giuseppe e Salerno Angela, vogliono porre alla sua attenzione diversi aspetti, che a nostro avviso, non collimano con l’ultima direttiva del Ministro degli Interni prot.300/A/5620/17/144/5/20/3 di concerto con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 in tema di prevenzione e contrasto agli incidenti stradali.
Entrando nel merito della questione autovelox installato nel mese di Agosto 2019 sul tratto di strada di cui all’oggetto, si rileva il mancato rispetto di una delle prescrizioni Anas esu diversi punti dellaDirettiva cosiddetta Minniti che detta le nuove regole sul tema di che trattasi.
Infatti, al punto 4 delle prescrizioni specifiche dettate da ANAS al Comune di Pomarico (nota prot. CDG-0362756-P del 20.06.2019)si afferma: “ai fini della sicurezza stradale, entrambi i dispositivi di rilevamento sia al Km 2+750dx che al Km2+900sx, dovranno essere installati ad una distanza dal bordo esterno della barriera di sicurezza almeno pari alla sua altezza fuori terra (comunquea NON MENO DI 3,00 ML). Da rilievi effettuati sul posto la distanza risulta essere al di sotto dei 3,00 ml (distanza minima) indicata da ANAS.
Forse perché il punto esatto di strada dove sono stati installati gli strumenti non ha banchina? Oppure la banchina,ove esistente, è insufficiente?
Con nota prot. n. 1290/01-9947/16 Area III del 21 marzo 2016 l’allora Prefetto di Matera Bellomo,seguendo le linee guida della circolare ministeriale n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009 (cosiddetta Maroni), individuava tra le altre, la S.S. 7 “Raccordo” dal Km 2+350 al Km 3+350 – comune di Pomarico, quale possibile tratto di strada senza obbligo di contestazione immediata di cui agli artt. 142 e 148 del CdS.
Però, l’autovelox in questione è entrato in funzione il 30 agosto 2019 in regime previgente della nuova Direttiva (Minniti), dove alla Parte II punto 4.1 della stessa prescrive che “l’organo di polizia stradale richiedente, deve, tra l’altro, allegare la seguente documentazione:
• localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni, piante o planimetrie;
• studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
• analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa rappresentativa;
Le suddette prescrizioni, andavano documentate dalla polizia locale del Comune di Pomarico, al fine di richiedere un nuovo parere vincolante all’Organo preposto, ovvero al Prefetto pro-tempore, prima di procedere all’installazione dei rilevatori di velocità in argomento.
Invece, alla Parte I punto 5.3 della Direttiva (Gestione delle Apparecchiature) si rileva che: “il corrispettivo da elargire all’aggiudicatario del servizio di locazione dell’apparecchio e dei relativi servizi correlati alla manutenzione, deve esprimersi attraverso un canone fisso rapportabile al costo delle apparecchiature e/o al tempo di utilizzo delle stesse, sia esso giornaliero o mensile e non alla quantita’ e/o qualita’ delle sanzioni eventualmente accertate e riscosse.”
Orbene, leggendo il contratto stipulato tra il Comune di Pomarico e la società che si è aggiudicato l’appaltoper il servizio ovvero la “Bconsulenzesrl” si rileva che oltre ad incassare il canone fisso di €900,00/mese oltre IVA per il noleggio,vengono concesse€16,25 oltre IVA per “l’espletamento dei servizi e prestazioni principali e accessorie relativi a ciascun procedimento sanzionatorio accertato”, violando di fatto, le prerogative del su menzionato punto della Direttiva de quo.
La domanda nasce spontanea: quella postazione di rilevamento elettronico della velocità serve veramente alla prevenzione degli incidenti sul quel tratto di strada?