Movimento Tutela Valbasento fa chiarezza sulla questione “Parere sanitario del sindaco”. Di seguito la nota integrale.
A distanza di un mese dal nostro convegno su salute e ambiente in Valbasento, in queste settimane siamo stati interpellati da diversi cittadini incuriositi dalla particolare “querelle” che da circa due anni divide il Movimento Tutela Valbasento dall’Amministrazione Comunale di Pisticci, ossia quella relativa al cosiddetto “Parere Sanitario” che dovrebbe rilasciare il primo cittadino nell’ambito della Conferenza dei Servizi per il riesame dell’AIA di Tecnoparco.
Ci teniamo, innanzitutto, a precisare che il nostro continuo soffermarci su questa tematica non intende rappresentare un tentativo di addossare anche sul Sindaco Verri le responsabilità della Regione Basilicata, che, da oltre 3 anni, ancora non si pronuncia sull’eventuale rinnovo dell’autorizzazione di Tecnoparco, ma che permette di fatto all’azienda valbasentana di trattare reflui con una delibera vecchia di 10 anni. La nostra insistenza sul “Parere Sanitario” riguarda piuttosto la necessità di prendere in seria considerazione quel parametro “salute pubblica” così importante, ma finora completamente disatteso nelle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ma ripercorriamo per ordine la questione.
Nel corso del pubblico incontro di dicembre, il Sindaco di Pisticci non ha negato l’esistenza di questa sua funzione (contenuta, infatti, nel D.Lgs. 152/2006, c. 7 art. 29quater), non cogliendone tuttavia il vero significato in termini sia tecnici che giuridico-amministrativi. In particolare, secondo il primo cittadino:
1. non si dovrebbe parlare di “Parere”, ma di una mera presentazione di “Prescrizioni”;
2. si tratterebbe di una competenza disciplinata da una normativa (Regio Decreto 1265/1934 artt. 216-217 sulle industrie insalubri) ormai superata e, quindi, non applicabile al caso in questione.
In realtà, come suggerisce l’esperto di Diritto ambientale, Marco Grondacci, le cose andrebbero viste sotto un’altra prospettiva:
In merito al punto 1, qualsiasi sia il nome (“parere sanitario” o “prescrizioni sanitarie”) che si voglia dare a questo strumento legislativo nelle mani del Sindaco, la sostanza non cambia: «le prescrizioni sanitarie all’interno di una Conferenza dei Servizi devono essere depositate e messe a verbale con un atto sistemico e ben motivato».
Per quanto riguarda il punto 2, «la normativa sulle industrie insalubri (Regio Decreto 1265/1934) non va vista come un “dinosauro” di epoca fascista, ma come una norma tenuta attualmente in vigore dal Decreto Ministeriale 05/09/1994, che oltretutto stila un preciso elenco delle industrie insalubri (tra cui, appunto, gli impianti di rifiuti). Del resto, anche il D.Lgs. 152/2006 cita il Regio Decreto del 1934 per specificare che le “prescrizioni sanitarie”, in sede di AIA, vengono rilasciate proprio dal Sindaco stesso (e non da altri soggetti istituzionali) come massima Autorità Sanitaria presente sul territorio comunale».
Tra l’altro, «la normativa sulle industrie insalubri prevede che l’intervento del Sindaco avvenga solo dopo la classificazione di un’industria come insalubre, il che richiede l’esplicito parere dell’ASL territorialmente competente. Quindi, se, dal punto di vista del Regio Decreto 1265/1934, l’intervento del Sindaco era opzionale, in quanto dipendeva solo dal verificarsi di un disagio sanitario prodotto dall’impianto, invece, secondo la vigente disciplina dell’AIA (D.Lgs. 152/2006), il Sindaco DEVE esprimere il proprio parere all’interno della Conferenza dei Servizi, a prescindere dai disagi esistenti, sia nel caso di revisione/aggiornamento di AIA esistente che di AIA nuova».
L’efficacia delle “prescrizioni sanitarie” del Sindaco viene confermata, tra l’altro, anche dagli indirizzi della recente giurisprudenza amministrativa. Dalla sentenza del TAR Lazio sez. Latina n. 819/2009, ad esempio, emerge che le prescrizioni sanitarie sono di competenza esclusiva del Sindaco, rientrano nelle sue competenze di massima Autorità sanitaria e, quindi, non possono essere rilasciate da un suo dirigente. Dalla stessa sentenza emerge, inoltre, che le prescrizioni sanitarie non possono essere superate/sostituite dal parere delle altre autorità (ARPA o ASL) presenti in Conferenza Servizi.
Ora, il fatto che le “prescrizioni sanitarie” debbano «essere fondate da congrua e seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari» (sentenza TAR Sicilia n. 1524/2015, citata anche dal Sindaco) è fuori di dubbio e da noi è stato ribadito più volte. Infatti, il “Parere Sanitario” del Sindaco dovrebbe contenere al suo interno:
1. una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto, attraverso: una valutazione delle emissioni inquinanti della centrale; una valutazione delle ricadute inquinanti in aria, acqua e suolo; simulazioni sui tassi di mortalità e morbilità determinati da tali ricadute;
2. una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata;
3. una valutazione dell’evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto;
4. una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto;
5. prescrizioni conseguenti alle valutazioni di cui ai punti precedenti.
Per concludere, la complessità nella redazione delle prescrizioni sanitarie non può esimere il Sindaco dall’esercitare la sua funzione di massima Autorità sanitaria, specie in una circostanza così critica e delicata per l’intera popolazione pisticcese, ben sapendo che il suo parere negativo può essere di ostacolo al rilascio dell’AIA di Tecnoparco.