Pronunciata in data odierna dal TAR la sentenza sul ricorso contro il Comune di Bernalda per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n.21 del 17 maggio 2019, adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria e di igiene pubblica rilevata nell’area industriale della Felandina.
Il ricorso, proposto da uno degli occupanti dei capannoni oggetto dell’ordinanza, è stato dichiarato inammissibile per varie ragioni: la mancanza di prove dello stabile soggiorno del ricorrente nell’area in questione; il contratto di lavoro in una sede diversa; l’assenza di un titolo giuridico idoneo a consentirgli di alloggiare in quel luogo; la mancata contestazione dei presupposti igienico sanitari e di tutela della salute sostanziati nell’ordinanza.
Non si poteva in alcun modo continuare a consentire ai giovani extracomunitari di protrarrela loro permanenza in un luogo privo di condizioni igienico-sanitarie idonee, oltre che dei requisiti minimi di abitabilità, soltanto perché “prossimo al luogo di lavoro”.
Non c’è stata pertanto alcuna “violazione di legge” né “eccesso di potere” in quella ordinanza eseguita il 28 agosto scorso, a seguito dei drammatici eventi occorsi nel ghetto.
C’è stata unicamente la volontà di cessare di avallare una situazione al limite della violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. La sentenza di oggi lo ha confermato.
Feb 18