Uil Fpl informa che il 19 febbraio 2020, con sentenza 1865/2020, il Giudice del lavoro di Potenza ha dato ragione ad una lavoratrice con accoglimento totale dell’istanza a fruire della legge 104/1992 ad ore condannando l’Azienda anche alle spese legali. L’Azienda sanitaria per cui la lavoratrice presta servizio,infatti gli aveva negato sistematicamente l’istanza, in quanto, a loro parere nel CCNL 2016/2018 era solo specificata la fruibilità a giorni e non ad ore. Il legale della UIL FPL, con un ricorso in procedura di urgenza, puntualmente accolto, si è appellato alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili alla stregua di superiori interessi di rango primario adducendo che se è vero che il CCNL 2016/2018 del personale del Comparto non preveda espressamente la possibilità per coloro che assistono il disabile di poter fruire dei permessi in maniera frazionata ,è però vero che la frazionabilità non è nè vietata nè esclusa dalla legge. Una sentenza che da una risposta definitiva alla tutela di un diritto fondamentale del lavoratore e delle persone con disabilità che è destinata a fare “scuola” a tutti i livelli. La UIL FPL perciò si sta già attivando a trasmetterla alla Segreteria Nazionale in modo da farla recepire all’interno del prossimo contratto Nazionale di lavoro che è in corso di rinnovo. La scrivente infine invita tutti i lavoratori del comparto sanità che si sono visti negare l’istanza della legge 104/1992 ad ore, a rivolgersi alla nostra struttura affinché possano impugnare il provvedimento innanzi al Giudice del lavoro in modo da poter esercitare un diritto che fino ad oggi è stato negato.
Feb 20