Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto fa sapere che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti. In una circolare, l’Inps ha intanto fornito le prime indicazioni operative.
Le indennità Covid-19 sono delle indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo di 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale. Questo è l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari del bonus 600 euro.
Possono accedere:
i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A questa indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
L’Inps fa sapere che in una ulteriore circolare valuterà l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari. Anche questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
A questa indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
oppure non siano titolari di pensione.
A questa indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
oppure che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
I lavoratori, potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.