Riportiamo di seguito la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 9 aprile relativa alla trascrizione nei registri dello Stato civile del Comune di Genzano di Lucania del provvedimento straniero di adozione di una donna single.
Si tratta di una sentenza storica ed innovativa che ora produce effetti anche nel nostro ordinamento giuridico, nonostante, come è noto, la normativa italiana non contempli l’adozione da parte dei single.
Il giudizio è stato seguito dagli avvocati Morena Rapolla e Ivana Pipponzi.
Di seguito la nota integrale inviata alla nostra redazione.
La sentenza n. 224/2020 pubbl. il 09/04/2020 RG n. 241/2019 della corte d’Appello di Potenza fa storia.
Nel giudizio avente ad oggetto “trascrizione nei registri di stato civile di sentenza straniera di adozione” rifiutata dal Comune di Genzano di Lucania, che, “in mancanza di matrimonio e tenendo conto della singolarità del caso e della complessità della fattispecie”, rimandava alla Corte d’Appello di Potenza la richiesta di J. M. B., donna nubile residente in Florida, ma avente cittadinanza italiana/lucana, conseguita “iure sanguinis”, e J. R. L., figlio adottato in Florida con sentenza del 2007. I due ricorrenti, rappresentati e difesi dalle Avvocate del Foro di Potenza, Ivana Pipponzi e Morena Rapolla, hanno visto riconosciuto il diritto alla trascrizione dell’adozione formatasi all’Estero nei registri italiani.
Ha prevalso su ogni altro il “preminente interesse del minore”, codificato nella Dichiarazione ONU dei diritti del minore. “Un’importante sentenza. – ha dichiarato Pipponzi – Trattasi di un unicum in Basilicata ed una delle poche in Italia, dove le adozioni sono consentite solo se c’è una coppia sposata o convivente. Ma in base al ragionamento che abbiamo fatto, ripreso in sentenza, è stato superato il limite normativo per il superiore interesse del minore a mantenere la sua famiglia, sebbene monogenitoriale.”
“La portata innovativa della sentenza della Corte d’Appello di Potenza – spiega Rapolla – sta nel fatto che non è stata inquadrato il legame tra la madre adottante ed il minore adottato come un’adozione c.d. “in casi particolari” (ipotesi prevista dall’art. 44 della legge n. 184/83, secondo cui i diritti dell’adottato nei confronti della famiglia dell’adottante siano parzialmente rarefatti), bensì abbiamo chiesto ed ottenuto che anche in Italia l’adozione estera dell’allora minore J.R.L. fosse riconosciuta come piena e legittimante, con la costituzione di un vincolo di parentela anche nei confronti dei familiari dell’adottante, così come statuito dal provvedimento straniero di cui si è chiesta la trascrizione.”
“Diversamente operando – prosegue Rapolla – l’adottato si sarebbe trovato ad avere un diverso status in due diversi ordinamenti (statunitense ed italiano), con ogni evidente riverbero negativo sulla sua identità personale e perciò sull’ “interesse del minore” tutelato dai Trattati internazionali.”
“La Corte d’Appello – dichiara Pipponzi – ha riconosciuto il diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status di figlio anche nel nostro ordinamento.”
“L’ordine pubblico internazionale – conclude Pipponzi – è una norma di apertura del nostro ordinamento che va modificandosi in corrispondenza dell’evoluzione della società e della crescente tutela dei diritti umani: oggi non è più sostenibile che riconoscere l’adozione del single si ponga in contrasto con i diritti dell’uomo.”