Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dall’Associazine Antinucleare ScanZiamo le Scorie al Ministro della Salute Roberto Speranza e ai Parlamentari della Regione Basilicata.
Di seguito la nota integrale.
Oggetto: sollecito intervento su esame schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Gentile Ministro Speranza,
dal 2003 l’Associazione ScanZiamo le Scorie si è sempre battuta per la tutela e la difesa dell’ambiente e della popolazione seguendo con attenzione l’evoluzione della disciplina sulla gestione dei rifiuti radioattivi. L’attività è svolta con il supporto tecnico della Commissione Scientifica sul Decommissionig presieduta dal Professor Massimo Scalia.
In questi giorni è in corso l’esame dello schema di decreto legislativo in oggetto che richiede a nostro parere una modifica correttiva al fine di evitare la riduzione della protezione della popolazione, aumentandone i rischi che minano la salute pubblica, l’ambiente e l’economia locali, in particolari quelle agricole e turistiche fortemente legate al territorio.
Le disposizioni contenute nella proposta dello schema di recepimento prevedono che sorgenti o materiali radioattivi con valori di radioattività molto maggiori rispetto a quanto è previsto dalla normativa in vigore (d.lgs. 230/1995, sia in termini di concentrazione di attività che in termini di quantità totale di radioattività), possano essere allontanati in regime di esenzione (cioè liberamente senza alcuna autorizzazione o comunicazione) smaltendoli come rifiuti ordinari ai sensi del d.lgs. 152/2006 (oppure riutilizzati o riciclati), o rilasciandoli come effluenti liquidi e/o aeriformi direttamente nell’ambiente.
Tale situazione è conseguenza del fatto che la proposta di recepimento prevede, per l’allontanamento dei rifiuti radioattivi in esenzione, soglie, (in termini di concentrazione di attività e quantità totale di radioattività), molto più elevate di quanto è invece previsto dalla normativa in vigore. L’attuale normativa in vigore prevede, infatti, per la concentrazione di attività un valore unico di 1Bq/g per tutti i radionuclidi, mentre nella proposta (Allegato I Tabella I -1A) si prevede che tali valori aumentino per il 70% dei radionuclidi, anche di 3 o 4 ordini di grandezza. Analogamente, nel caso della quantità totale di radioattività, la proposta prevede (Allegato I Tabella I-1A) aumenti da decine fino a centinaia di migliaia di volte i valori previsti dal d.lgs. 230/1995, allegato I tabella I-1. Ciò implica che, sebbene in base alla proposta di recepimento la soglia di non rilevanza radiologica per l’esposizione della popolazione pari a 10 microSv non sarebbe, in via di principio superata, la possibilità prevista dalla nuova normativa di smaltire materiali radioattivi in esenzione con valori di radioattività molto più elevata rispetto all’attuale
normativa comporterebbe comunque il verificarsi di un aumento generalizzato dell’esposizione della popolazione rispetto alla situazione attuale (in quanto l’esposizione sarebbe sì entro i 10 microSv all’anno, ma in generale certamente maggiore di quanto non lo sia attualmente), in contrasto con quanto
stabilito all’articolo 20, comma 1, lettera e) della Legge n. 117 del 2019, che impone di “ prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle nome minime stabilite nella direttiva 2013/59/Euratom”.
Inoltre, nello schema della proposta di recepimento, le soglie per l’allontanamento dei rifiuti fungono anche da soglie per l’esenzione dall’autorizzazione all’esercizio della pratica (e anche dalla notifica che è il primo livello del sistema autorizzatorio delle pratiche con radiazioni ionizzanti). Questo comporta che chi detiene materiale radioattivo che presenta valori appena al disotto dei valori della Tabella I -1A, non è tenuto a chiedere né l’autorizzazione per l’esercizio della pratica (e nemmeno a notificare la pratica alle autorità competenti), né l’autorizzazione allo allontanamento e quindi allo smaltimento dei rifiuti/reflui radioattivi, risultando quindi completamente sconosciuto alle autorità e potendo smaltire, anche mediante immissione in ambiente, notevoli quantità di radioattività.
In aggiunta l’assenza di obblighi di comunicazione per le pratiche in esenzione, come sopra descritto, comporta la totale impossibilità di verificare la sussistenza delle condizioni per l’esenzione (sia per esercire la pratica, che per lo smaltimento dei rifiuti in maniera incondizionata), e di poter esercitare alcun tipo di controllo da parte delle autorità competenti.
Per ovviare a tale pericolosa situazione di riduzione della protezione della popolazione occorrerebbe, sostituire nell’allegato I sezione I punto 2.2 lettera a) e b) della proposta di riferimento, il riferimento alla Tabella I- 1A con il riferimento alla Tabella I- 1B, così da diversificare le soglie per l’allontanamento dei rifiuti da quelle per l’esenzione dall’autorizzazione/notifica all’esercizio della pratica. In questo modo si abbasserebbero le soglie per poter smaltire i rifiuti senza autorizzazione, come è previsto nell’attuale regime normativo. In alternativa si potrebbero unificare i valori per l’esenzione dalla notifica o autorizzazione e per l’allontanamento adottando per entrambe le fattispecie i valori della Tabella I-1B, della proposta di recepimento.
Inoltre, occorrerebbe introdurre una “comunicazione di esenzione” affinché le autorità competenti possano essere portate a conoscenza che si sta svolgendo una pratica senza obbligo di autorizzazione o notifica (N.B. ciò non avviene neanche secondo la normativa in vigore, d.lgs. 230/1995)
Casi esemplificativi
Caso A – Regime attuale (d.lgs. 230/1995)
Se posseggo una sorgente o del materiale radioattivo contenente il radionuclide Ni-63, che presenta 99 Bq/g di concentrazione di attività, e 5*107 Bq di atività totale di, la pratica entra nel sistema regolatorio, in quanto le soglie previste sono 1 Bq/g e 5*105 Bq/g, (ex Allegato I del d.lgs 230/1995), ma sono esentato da inviare alcuna comunicazione (notifica) o richiesta di autorizzazione per l’esercizio della pratica alle autorità competenti, ex art. 22 e allegato VII paragrafo 4 e tabella VII-1 , (che indicano le condizioni per l’esenzione dalla notifica, primo livello del sistema autorizzatorio, e quindi di esenzione dalla autorizzazione), in quanto i valori di tale tabella VII-1, per il Ni-63, sono 1*105 Bq/g e 1*108 Bq, superiori ai valori di radioattività della sorgente posseduta. In tale caso quindi sarei comunque sottoposto, in quanto entrato nel sistema regolatorio della normativa, alle prescrizioni relative all’allontanamento dei rifiuti/reflui radioattivi, in particolare all’articolo 30 del d.lgs 230/1995.
Caso B – Regime previsto dalla proposta di recepimento
Considerando lo stesso radionuclide (Ni-63) e gli stessi valori di concentrazione di attività (99 Bq/g) e di attività totale (5*107 Bq) , la pratica non entrerebbe nel sistema regolatorio, in quanto i valori delle soglie per entrare nel sistema regolatorio per tale radionuclide, sono di 100 Bq/g e di 1*108 Bq (Allegato I e Tabella I-1A della proposta di recepimento), quindi più alti. Questo comporterebbe l’assenza di obblighi sia di notifica o di autorizzazione della pratica, sia di richiesta di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei reflui in ambiente, in quanto i livelli per l’esenzione dalla notifica/allontanamento e per l’autorizzazione all’allontanamento (che include lo smaltimento, come sopra descritto) sono, in questo caso, gli stessi.
Risulta quindi evidente che nel nuovo regime previsto dalla proposta di recepimento della direttiva si verificherebbe un generalizzato incremento dell’immissione in ambiente di radioattività e di conseguenza dell’esposizione della popolazione, senza peraltro possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione da parte delle autorità competenti, verifica che sarebbe effettuata solo dal diretto interessato alla pratica (e ciò accade, purtroppo, anche secondo il regime normativo in vigore).
Per evitare le conseguenze negative sopra descritte, riteniamo opportuno:
1) considerare come soglie per l’ingresso nel regime regolatorio i valori, di gran lunga inferiori, della Tabella I-1B, mantenendo i valori della Tabella I-1A come soglie per l’esenzione dalla notifica/autorizzazione all’esercizio della pratica.
2) Prevedere una “comunicazione di esenzione” nel caso la pratica si ritenga (da parte dell’esercente stesso) debba essere esentata dalla notifica/autorizzazione, così da consentire le opportune verifiche da parte delle autorità competenti.
In conclusione, alla luce di quanto sopra chiediamo:
di mantenere il criterio della dose collettiva, con limite di 1 Sv*persona, così come già previsto dal d.lgs. 230 del 1995 (Allegato I paragrafo 0 (zero)), nel rispetto di quanto stabilito dal criterio di delega di cui all’articolo 20, comma l, lettera e), della legge n. 117 del 2019, che impone di “prevedere il mantenimento ove già previste dalla normativa nazionale vigente delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom”;
per garantire l’attuale livello di protezione della popolazione, di individuare, ai fini dell’esclusione dal campo di applicazione della normativa, i valori della tabella I-1B dell’allegato I dello schema di decreto invece che quelli della Tabella I-1A del medesimo allegato I, valutando eventualmente di fare riferimento ai livelli della Tabella I-1A solo ai fini dell’esenzione dalla notifica, nonché di introdurre forme di comunicazione semplificate alle autorità competenti, diverse dalla notifica, sia per le pratiche esenti dal regime regolatorio che per quelle non esenti ma che risultano non obbligate alla notifica, così da assicurare il monitoraggio e gli opportuni controlli;
di individuare idonei strumenti atti a verificare e garantire da parte dell’autorità competente, con riferimento a tutte le pratiche, ivi comprese quelle considerate prive di rilevanza radiologica, e quindi esentate dal sistema regolatorio, la sussistenza della giustificazione.
Siamo a disposizione per un eventuale confronto.
Sicuro del Suo riscontro, cordiali saluti.
Presidente: Donato Nardiello
Vice Presidenti: Antonietta Tufaro, Antonello Bonfentino
Membri del direttivo: Andreulli Graziano, Agostino Sabato, Rocco Nardiello, Pasquale Stigliani