L’avvocato Giuseppina Sabbatella del foro di Potenza ha inviato alla nostra redazione una nota sul decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza che disciplina il diritto di visita del genitore non convivente ai tempi del Coronavirus. Di seguito la nota integrale.
Sì agli incontri padre-figli separati in tempo di Coronavirus, anche se domiciliati in comuni tra loro distanti.
E’ consentito al padre non coabitante, la possibilità di incontrare i figli presso il proprio domicilio, prelevandoli presso l’abitazione della madre residente in un comune distante, tenerli con sé presso la propria abitazione per due giorni consecutivi, compreso il pernottamento, e riportandoli al domicilio materno al termine del periodo previsto, rispettando le misure di sicurezza sanitaria in occasione delle consegne.
Via libera dunque alla frequentazione padre – figli non coabitanti e residenti in comuni differenti e tra loro distanti.
Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Potenza che, con la pronuncia del 23 aprile depositato il 28 aprile ( giudice estensore dott. Santomassimo), bilanciando l’interesse primario dei figli minori e del genitore a vedere garantito il pieno diritto alla bigenitorialità con il diritto alla tutela della salute armonizzandoli con le ultime disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al contrasto all’ emergenza epidemiologica in atto, ha stabilito che “ l’opzione del trasferimento temporaneo della bambina presso il padre appare certamente la più adeguata rispetto alla situazione di emergenza sanitaria in atto consentendo al genitore di trattenersi in sicurezza a casa sua con la figlia”
La vicenda
Il caso riguarda la relazione tra il padre e la figlia di poco più di due anni: dopo l’allontanamento volontario della madre e della minore dalla casa familiare, avvenuto mesi addietro, erano sorte enormi difficoltà per il padre nel mantenere i contatti con la figlia non convivente causa l’ostruzionismo da parte della madre.
Questa, invece, si rivolge al Tribunale per i minorenni di Potenza, competente per territorio, chiedendo che il padre della minore venisse dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale rispetto alla loro figlia minore
adducendo, a fondamento della richiesta un unico motivo: il presunto disinteresse del padre nei confronti della figlia nel periodo di non convivenza.
Il padre si costituiva in giudizio producendo corposa documentazione attestate le numerosissime richieste inviate alla madre della minore nel corso dei mesi predenti, dall’allontanamento della donna dal domicilio familiare fino a pochi giorni prima dell’udienza.
Alla udienza di comparizione dei genitori il padre della minore inoltrava richiesta urgente di vedere la figlia.
Il Tribunale, visti gli atti di causa, stabiliva che” vanno adottate immediate statuizioni sulla richiesta urgente del padre di vedere la figlia. L’attesa per la decisione del merito infatti rischierebbe di compromettere il rapporto padre-figlia. D’altro canto la signora non si è opposta di fatto a tali incontri limitandosi a sottolineare, dal suo punto di vista, il disinteresse paterno. In verità, ai fini della presente urgente statuizione, non ha alcun rilievo, accertare se effettivamente il padre sia stato ostacolato dalla madre nel suo diritto di visita o se invece egli si sia realmente disinteressato della figlia, non apparendo nessuna di queste due evenienze ostative all’autorizzazione al diritto di visita, che anzi appare necessario assentire nell’interesse della minore. In ogni caso dalla documentazione in atti non emergeva alcun pericolo di pregiudizio per la minore dall’autorizzazione in parola, apparsa viceversa coerente con le FAC della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo, che hanno precisato che gli spostamenti “per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità precisate dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”, potendosi esse ritenere analogamente applicabile anche al giudice minorile.” Pertanto “ autorizza in via di urgenza il padre a recarsi al comune di XXX, a prelevare la figlia XXX per portarla con sé presso la sua abitazione a XXX ed ivi trattenersi con lei fino al giorno successivo, allorquando la riporterà a XXX per riconsegnarla alla madre. Ciò anche soprassedendo dal consenso della minore, troppo piccola e quindi non interpellabile sul punto; il servizio sociale di XXX determinerà modi e tempi di tale trasferimento dando immediata esecuzione al presente decreto; le parti sono invitate a rispettare le misure di sicurezza sanitaria, in occasione delle consegna della bambina”