Una circolare dell’INAIL precisa che infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro e il protocollo unico nazionale, condiviso al termine di una intensa trattativa tra le regioni e il governo, definisce regole meno rigide di quelle delle quali si era discusso in questi giorni per riaprire in sicurezza già da lunedì 18 maggio.
Secondo Rudy Marranchelli Project Manager di Rotondella Turistica “rispetto alle regole prospettate nei giorni precedenti oggi abbiamo un maggiore equilibrio tra adempimenti e sicurezza. Bar e Ristoranti hanno sofferto più di tutti lo “stop” da Covid19, la fase 2 concede una timida riapertura che rappresenta anche un banco di prova per i mesi successivi. Importante il chiarimento dell’INAIL in quanto la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. Nei piccoli borghi – continua Marranchelli – ristoranti e bar svolgono anche un ruolo sociale e di front-office turistico. Il 18 saranno loro i pionieri della ripartenza, alcuni comuni stanno già predisponendo delibere a sostegno dei nostri eroi in grembiule. Tra quelle più diffuse la possibilità di utilizzare spazi aperti pubblici senza oneri per il canone del suolo. In questa fase – conclude Marranchelli – importante che ognuno, per le proprie competenze, metta in campo strumenti e azioni per agevolare una fase 2 più leggera rispetto a quanto prospettato, ma sicuramente ancora non facile”
In estrema sintesi le linee guida delle Regioni sulla Fase 2 prevedono disponibilità di prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno e negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere. Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro. Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (qui vale la responsabilità individuale). La distanza può essere ridotta solo ricorrendo alle tanto discusse barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Sarà consentita la consumazione al banco solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (qui vale sempre responsabilità individuale) Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Bisogna escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. Resta vietata la consumazione a buffet. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati e i menù dovranno avere una superficie disinfettabile.
Mentre in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, l’INAIL precisa e tranquillizza che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
Una fase 2 non facile, che mette a dura prova gli operatori della ristorazione e i bar, ma non impossibile.