Sono 170.000 le imprese che non possono accedere al prestito di 25 mila euro perchè costituite nel 2018 e in attività reale dal 2019.
Il “danno” è causato da quella che potrebbe essere stata una “svista tecnica” nella stesura prevista dell’art. 13 lettera m del Decreto Liquidità.
In particolare la stessa stabilisce che la garanzia può essere richiesta dalle imprese nei limiti del 25% dell’ammontare nei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda, ovvero da autocertificazione dei ricavi per i soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019.
Quest’ultima previsione è assai sensata poiché tiene in considerazione che le Società di nuova costituzione non sarebbero state in grado di fornire un bilancio depositato prima del 30/06, mentre per le ditte individuali o per le società di persone, l’ordinaria scadenza della dichiarazione dei redditi è addirittura 30/11/2020 e pertanto, in assenza di questa previsione, tali soggetti, non avrebbero avuto accesso ai finanziamenti previsti del DL
Non si è tenuto conto, invece, che molte aziende, una volta costituite, non esercitano attività d’impresa, ma devono svolgere delle attività propedeutiche all’effettivo inizio dell’attività. A titolo meramente esemplificativo, acquisto attrezzature, ristrutturazione dei locali aziendali, ricerche di mercato, registrazione brevetti, marchi etc.
Queste aziende, non avendo ricavi nella loro prima dichiarazione dei redditi, si trovano a non poter accedere alla garanzia dei 25.000 pur sviluppando un fatturato nel 2019 e risultando normalmente bancabili.
Di contro attività nate nel 2019, semplicemente autocertificando i ricavi, e senza alcuna verifica di merito creditizio riescono ad accedere alla garanzia.
Ulteriore difficoltà per le 170.000 aziende che sono venute a trovarsi in questa condizione nasce dal fatto che le banche, ormai sono travolte da richieste di finanziamento con garanzia Statale del 100% o del 90% non hanno tempo e, molto probabilmente, non hanno neanche interesse a concedere prestiti senza questo tipo di garanzia, con la conseguenza che tali soggetti si vedono danneggiati 2 volte: non hanno accesso alle garanzie del mediocredito e trovano maggiori difficoltà ad accedere ai canali tradizionali.
Riteniamo utile una nostra iniziativa per proporre di correggere questa stortura in sede di conversione in Legge del Decreto.
Potrebbe essere sufficiente sostituire le parole “costituite dopo il primo gennaio 2019” con le parole “che hanno iniziato l’attività nel 2019”.
Oppure, per ampliare ulteriormente la platea a quelle imprese che hanno iniziato l’attività nel 2018 ma in fase di start-up hanno registrato pochi ricavi, si potrebbe sostituire “costituite dopo il primo gennaio 2019” con le parole “costituite dopo il primo gennaio 2018”.